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Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza dell’11 gennaio 2013 n. 601

Confermato l’affidamento di un bambino alla madre separata che convive con un’altra donna a cui è legata da una relazione omosessuale. La sentenza non ha precedenti in Italia.   Si tratta della conferma della decisione della Corte d’Appello di Brescia di affidare in via esclusiva il figlio minore alla mamma, a fronte del comportamento pregiudizievole del padre. Il fatto che la madre conviva con una donna non è di per sé un impedimento. Si deve infatti provare che vi è o può essere un pregiudizio per il bambino che vive in tale contesto. Nelle parole della Corte: "Non risulta alcuna specificazione delle ripercussioni negative, sul piano educativo e della crescita dle bambino, dell’ambiente familiare in cui il bambino viveva presso la madre (...). All base della doglianza del ricorrente non sono poste certezze scientifiche o dati di esperienza, bensì il mero pregiudizio che sia dannoso per l’equilibrato sviluppo dle bambino il fatto di vivere in una famiglia incentrata su una coppia omosessuale. In tal modo, si da per scontato ciò che invece è da dimostrare, ossia la dannosità di quel contesto familiare per il bambino, che dunque correttamente la Corte d’Appello ha preteso fosse specificamente argomentata." La sentenza, pronunciata l’8 novembre 2012, è stata depositata l’11 gennaio.    

2013-01-12T11:04:29+01:0012 Gennaio 2013|Giurisprudenza italiana|

Tribunale amministrativo regionale della Liguria, sentenza dell’11 dicembre 2012 n. 1833

L’indennità di accompagnamento per minori invalidi per la frequenza di centri ambulatoriali per l’assistenza e la riabilitazione, ovvero di scuole o centri fi formazione per il reinserimento sociale è prestazione di carattere assistenzale che spetta anche ai minori stranieri, anche se privi di un permesso di soggiorno di lungo periodo (legge 21 novembre 1988, n. 508). Il tribunale richiama la decisione della Corte Costituzionale che dichiarò illegittimo l’articolo 80 comma 19 della legge 388/2000 nella parte in cui subordina il requisito della carta di soggiorno la concesisone ai minori stranieri regolarmente soggiornanti la concessione dell’indennità di frequenza suddetta (sentenza della Corte Costituzionale del 16 dicembre 2011 n. 32).  

2012-12-16T16:28:44+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 16 dicembre 2011 n. 329

E’ incostituzionale l’art. 80, comma 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2001), nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione ai minori extracomunitari legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato della indennità di frequenza di cui all’art. 1 della legge 11 ottobre 1990, n. 289 (Modifiche alla disciplina delle indennità di accompagnamento di cui alla legge 21 novembre 1988, n. 508, recante norme integrative in materia di assistenza economica agli invalidi civili, ai ciechi civili ed ai sordomuti e istituzione di un’indennità di frequenza per i minori invalidi).

2012-12-16T16:26:46+01:0016 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 21 luglio 2011 n. 222

L’applicazione di nuove norme in materia di rilascio del permesso alla maggiore età ai minori non accompagnati che compiano la maggiore età dopo un congruo lasso di tempo per aver maturato i nuovi requisiti (art. 32 del testo Unico sull’Immigrazione, commi 1bis e ter, come modficato dalla legge n. 94/2009). In particolare, la normativa che ha introdotto il requisito di avere frequentato un percorso biennale di integrazione sociale è stata giudicata applicabile solo ai ragazzi che compiano la maggiore età almeno due anni dopo l’8 agosto 2009, data di entrata in vigore della modifica legislativa, in modo da consentire agli stessi di partecipare al progetto biennale.  

2012-12-12T11:23:25+01:0012 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di cassazione – Sezione I civile – sentenza del 3 dicembre 2012 n. 21591

La conflittualità tra i genitori non può di per sé giustificare l'affidamento esclusivo dei figli a uno dei coniugi. La Corte di Cassazione ha precisato che l'affido condiviso è maggiormente idoneo a riequilibrare la condizione del ruolo genitoriale in favore dell’interesse dei figli. Nel caso concreto, il rapporto difficile del padre con i figli è stato addebitato almeno in parte alla mancanza di cooperazione tra i genitori e alla loro scelta di non volersi avvalere di interventi esterni di sostegno quali quelli forniti dai servizi sociali.  

2012-12-12T10:08:38+01:0012 Dicembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 22.11.2012 n. 257

Le libere professioniste che adottano un bambino hanno diritto, come tutte le altre lavoratrici, all’indennità di maternità per cinque mesi e non solo per tre. La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 64, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53) nella parte in cui, relativamente alle lavoratrici iscritte alla gestione separata che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, prevede l’indennità di maternità per un periodo di tre mesi anziché di cinque mesi. «Gli istituti nati a salvaguardia della maternità non hanno più, come in passato, il fine precipuo ed esclusivo di protezione della donna, ma sono destinati anche alla garanzia del preminente interesse del minore, che va tutelato non soltanto per quanto attiene ai bisogni più propriamente fisiologici ma anche in riferimento alle esigenze di carattere relazionale ed affettivo, collegate allo sviluppo della sua personalità (sentenze n. 385 del 2005 e n. 179 del 1993)». Scarica e leggi il testo della sentenza (pulsante rosso a destra)    

2012-11-26T13:27:48+01:0026 Novembre 2012|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sez. I civile, sentenza n. 18563 del 29 ottobre 2012

ls2010adIl figlio minore può essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore.     I genitori affetti da patologie mentali, anche di origine non temporanee, non sono da considerare automaticamente inadatti al ruolo genitoriale. La Corte ha evidenziato l’ importanza di tutelare il minore garantendogli la possibilità di crescere con i genitori biologici, soprattutto quando uno o entrambi i genitori si mostra disponibile a seguire un percorso psicologico finalizzato a tale scopo. I genitori che possono recuparare la capacità di occuparsi efficacemente di sé e dei loro figli possono essere aiutati dai servizi a tale fine. solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore. Fonte: Cassazione: va dichiarata adottabilità se genitori compromettono sviluppo fisico ed equilibrio psicologico del minor (StudioCataldi.it) solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore. Fonte: Cassazione: va dichiarata adottabilità se genitori compromettono sviluppo fisico ed equilibrio psicologico del minor (StudioCataldi.itIl figlio minore può essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile solo se, per il fatto di entrambi dei genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore. Il figlio minore può essere dichiarato in stato di abbandono e adottabile solo se, per il comportamento di entrambi i genitori, è stato compromesso lo sviluppo fisico e l’equilibrio psicologico del minore.   I genitori affetti da patologie mentali, anche di origine non temporanee, non sono da considerare automaticamente inadatti al ruolo genitoriale. La Corte ha evidenziato l’ importanza di tutelare il minore garantendogli la possibilità di crescere con i genitori biologici, soprattutto quando uno o entrambi i genitori si mostra disponibile a seguire un percorso psicologico finalizzato a tale scopo.  

2012-11-16T15:28:34+01:0016 Novembre 2012|Giurisprudenza italiana|
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