Decreto del G.I.P. di Bari dell’11 dicembre 2009
Su richiesta del Pubblico Ministero, il Giudice per le Indagini Preliminari archivia la richiesta di perseguire penalmente l’imputato minorenne per il reato di ingresso e soggiorno illegale istituito con la Legge sulla Sicurezza n. 94/2009 (articolo 10bis del Testo Unico sull’immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998). Non è configurabile il reato a carico del minorenne che si trovi in Italia in condizioni abbandono in quanto egli non può essere espulso bensì deve ricevere protezione sulla base della legislazione italiana in materia di adozione, affidamento e interventi urgenti. Non è configurabile il reato di ingresso illegale anche perché è dubbio l’elemento psicologico del reato (dolo o colpa), in quanto il minore si è verosimilmente affdato a soggetti adulti con legittime aspettative di essere tutelato.