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Protezione internazione e accoglienza: online il manuale DIGNITAS

E stato pubblicato nell’ambito del progetto Contextus, con il sostegno della Commissione Europea (Fondo Europeo per i Rifugiati) e il Ministero dell’Interno, il manuale DIGNITAS a cura di Pippo Costella, Annalisa Furia, Mariapaola Lanti (settembre 2011). "Una mappa di contenuti rivolti a tutti coloro che lavorano direttamente o indirettamente nei processi e nei sistemi di accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale e rifugiate." "un sistema di riferimento aperto e integrabile per analizzare le dinamiche dell’accoglienza e per realizzare pratiche di accompagnamento e supporto tese alla promozione della salute e dei diritti." Disponibile gratuitamente online sul sito http://www.manuale-dignitas.it  

2011-09-10T12:28:32+02:0010 Settembre 2011|News|

Novità per i minori stranieri non accompagnati

é legge la nuova norma che condiziona il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori stranieri non accompagnati affidati o sottoposti a tutela al parere del Comitato per i Minori Stranieri (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), e non più al compimento di un progetto di integrazione sociale e civile di almeno due anni. Si tratta della legge del 2 agosto 2011 n. 129, che modifica l'articolo 32 del testo unico sull'immigrazione (v. sotto). La novità riguarda i minori non comunitari non accompagnati prossimi a compiere la maggiore età, la cui posizione è illustrata nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”. Per i minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al compimento della maggiore età se vi sarà un parere positivo del Comitato per i Minori Stranieri sulla prosecuzione del loro soggiorno in Italia, oppure se hanno frequentato un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. Questo il testo della modifica (in grassetto) dell’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998: 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La nuova disposizione può rendere più complicato il rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età e potrà portare a un aumento delle cause giudiziali sulla questione. Ciò è dovuto al fatto che essa confligge con altre norme che prevedono invece che i minori affidati sono da considerare minori accompagnati, al pari di coloro che risiedono in Italia con i genitori (articolo 31 del Testo unico). Lo stesso regolamento del Comitato per i minori stranieri definisce come non accompagnati il minore "privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", quindi escludendo coloro che sono affidati o in tutela. La Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che deve esservi parità di trattamento fra minori sottoposti a tutela ed affidamento, ricordando che sono condizioni di protezione e rappresentanza del minore straniero. Ulteriori osservazioni sulla posizione dei tribunali a questo proposito sono contenute nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”. Links: Il Comitato per i Minori Stranieri in interne

2011-08-24T11:38:55+02:0024 Agosto 2011|News|

Decreto del Commissario delegato alla protezione civile, 18 maggio 2011

Con il decreto del 18 maggio 2011 rep. n. 2436, il Commissario delegato alla protezione Civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta provvedimenti straordinari per assicurare l’accoglienza di centinaia di minori soli che hanno raggiunto l’Italia a seguito della crisi in Nord-Africa che ha comportato un eccezionale afflusso di migranti verso il territorio italiano. Si comunica la nomina di un Soggetto attuatore, procedure operative apposite (allegato) il riferimento alle risorse finanziarie già rese disponibili per l’accoglienza dei migranti autorizzati a permanere con decreto del 5 aprile 201. Allegato: procedura operativa per accoglienza minori non accompagnati giunti in Italia a seguito della crisi del Nord-Africa Al fine di predisporre adeguate misure di accoglienza di centinaia di minori soli hanno raggiunto il territorio italiano a seguito dell’emergenza Nord Africa, il Governo ha concordato un’apposita proceduta operativa con le Amministrazioni competenti, come previsto dalla circolare del Dipartimento per la Protezione Civile del 18 maggio 2011 rep. n. 2436.

2011-05-23T16:10:33+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472

La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190

2011-05-23T14:49:30+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto legislativo del 6 febbraio 2007 n. 30

  Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare. Normativa applicabile anche ai familiari non comunitari di cittadini italiani, in base all'articolo 28 comma 2 del Testo Unico sull'immigrazione e all'articolo 23 del decreto legislativo n. 30/2007 in oggetto.

2011-05-23T13:34:41+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|

Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio, in considerazione della giurisprudenza ormai risalente ed univoca. Conforme: TAR Lazio, sez. IIquater, sentenza del 7.10.2010 n. 3271

2011-05-23T11:03:49+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza del 7 ottobre 2010 n. 32718

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio. Conforme: TAR Lazio sez. IIquater, sentenza del 18.11.2010 n. 3358

2011-05-23T10:57:19+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|
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