Lavoro minorile e sfruttamento minorile sul lavoro
Norme e sanzioni per il contrasto dello sfruttamento dei minori
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Lavorare dopo l'obbligo scolastico e formativo
Ricerche, azioni e strumenti per contrastare il bullismo in rete in Italia
Gli esami e cure sanitarie spettano sempre ai minori (stranieri e non) in Italia, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, in base a principi indicati di seguito.
Come ottenere la carta di soggiorno per i minori in affidamento
Cos'è la cittadinanza europea e quali norme la prevedono?
Per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, è richiesto in alcuni casi di acquisire il parere favorevole del Comitato per i Minori Stranier, un organo presso il Ministero del lvaoro e delle Politiche Sociali che ha la funzione di vigilare sulle modalità di soggiorno dei minori stranieri temporaneamente ammessi sul territorio dello Stato e di coordinare le attività delle amministrazioni interessate. Composizione del Comitato per i minori stranier Il parere è richiesto per le persone che, durante la minore età, siano state poste in affidamento o tutela a comunità o enti di assistenza (articolo 2 della legge 184/1983), qualora non possano dimostrare di essere in Italia da tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale di almeno due anni (vedi la scheda "Minori stranieri affidati o in tutela: rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et") Il parere del Comitato dovrebbe essere richiesto dal primo momento in cui risulta la presenza di un minore straniero in Italia, privo dei genitori o di altro adulto che esercita legalmente la potestà. La richiesta avviene mediante segnalazione da parte di pubblici ufficiali (compreso il Questore), incaricati di pubblico servizio e di enti, in particolare che svolgono attività sanitaria o di assistenza, i quali vengano comunque a conoscenza dell’ingresso o della presenza sul territorio dello Stato di un minorenne straniero non accompagnato (articolo 5 del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09.12.1999 n. 535, ->http://legale.savethechildren.it/Decreto-del-Presidente-del,557][Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri->http://legale.savethechildren.it/Decreto-del-Presidente-del,557]; articolo 33 del [decreto legislativo del 25.7.1998 n. 286, Testo unico sull’immigrazion). Qualora il parere non fosse ancora stato acquisito, il Ministero dell’Interno ha dichiarato che dovrebbe essere richiesto da parte dell’affidatario del minore, prima di presentare la domanda di rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, inviando al Comitato una domanda usando il modulo messo a disposizione sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali a questa pagin. Il modulo può essere scaricato anche cliccando sul pulsante rosso a destra di questa pagina. Se il Comitato non risponde alla richiesta del parere, il permesso di soggiorno può comunque essere rilasciato. In base ai principi generali sul procedimento amministrativo, è responsabilità della Questura promuovere l’emissione del parere del Comitato, riguardo all’opportunità che il richiedente prosegua o meno il soggiorno in Italia. Il ritardo della risposta del Comitato non può legittimamente fondare il rifiuto del rilascio del permesso di soggiono. Così ha deciso il tribunale aministrativo della regione Liguria con sentenza del 15 novembre 2012 n. 144. NOTA: Le funzioni svolte dal Comitato per i minori stranieri sono state recentemente trasferite alla Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. Per contatti riguardanti il parere del Comitato e altro riguardante i minori stranieri in generale, i nuovi recapiti sono i seguenti: Ministero del Lavoro e delle Poilitiche Sociali Direzione Generale dell’immigrazione e delle Politiche di Integrazione Via Fornovo 8, 00192 Roma Tel: +39 06 4683 4389 Fax: +39 06 4683 4216 e-mail: minoristranieri@lavoro.gov.it Riferimenti normativi: Articolo 32 comma 1bis, come modificato dall’art. 3 c. 1 lettera g-bis del decreto-legge del 23 giugno 2011, 89, convertito con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2011, n. 129 su soggiorno e allontanamento dei comunitari e di recepimento della direttiva UE sul rimpatrio degli extracomunitari in situazione irregolare) Circolare del Ministero dell’Interno del 10 ottobre 201 Circolare del Ministero dell’Interno del 16 novembre 201 Aggiornato al 15 novembre 2012
In generale, la competenza a coprire le spese dell’accoglienza è del Comune in cui le persone risiedono. E’ applicabile il principio previsto dalla legge-quadro sul Servizio Sociale, n. 328/2000, articolo 6 comma 4: "{4. Per i soggetti per i quali si renda necessario il ricovero stabile presso strutture residenziali, il comune nel quale essi hanno la residenza prima del ricovero, previamente informato, assume gli obblighi connessi all’eventuale integrazione economica}." Quando le persone minorenni non sono registrate come residenti, la competenza si valuta con riferimento al luogo in cui esse hanno i principali interessi. Questo anche in base a principi di diritto internazionale minorile, secondo i quali la residenza è da intendersi in senso sostanziale, e non in base alle diverse registrazioni eventualmente previste negli stati (ad esempio, per la Convenzione internazionale sulla competenza delle autorià e legge applicabile in materia di protezione dei minor, L’Aja, 5 ottobre 1961). Si ricorda che le persone straniere si considerano minorenni in base alla legge dello stato di cui hanno la cittadinanza, e non secondo legge italiana. Vedi la scheda "Protezione dei minori stranieri e maggiore età". Scheda aggornata al 20 giugno 2012
Tutelare i diritti fondamentali e gli interessi delle persone minorenni nei procedimenti giudiziali
Il diritto internazionale a garanzia dell'ascolto di bambini e adolescenti