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Corte di Cassazione, sentenza del 20 maggio 2013 n. 12192

Quando il figlio è affidato al genitore che vive all'estero, l'ammontare dell'assegno è determinato secondo gli stessi principi di equità e proporzionalità, senza tenere conto dlel'eventuale disparità di potere d'acquisto fra l'Italia e lo stato in cui il minore vive con il genitore affidatario.

2018-04-19T18:14:17+02:004 Giugno 2013|
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