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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 gennaio 2011

Il terzo Piano biennale nazionale di azione e di interventi per la tutela dei diritti e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, approvato il 21 gennaio 2011 con decreto del Presidente della Repubblica, ha individuato quattro direttrici di intervento, sulle quali sono state elaborate proposte di azioni coordinate: consolidare la rete integrata dei servizi e il contrasto all’esclusione sociale, rafforzare la tutela dei diritti, favorire la partecipazione per la costruzione di un patto intergenerazionale, promuovere l’interculturalità   Il 28 febbraio 2013 è stato pubblicato il Rapporto di sintesi sugli esiti del monitoraggio del terzo Piano nazionale per l’infanzia. Esso raccoglie i risultati dell’ampio lavoro di ricognizione sul Piano curato dall'Osservatorio insieme al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Dipartimento per le politiche per la famiglia e al Centro nazionale. Vai al Rapport  

2013-03-04T19:08:58+01:004 Marzo 2013|Prassi nelle normative|

Corte Europea per i Diritti Umani, sentenza del 19.2.2013 (causa n. 19010/07)

E' illegittimo rifiutare l'adozione del bambino da parte della compagna della madre. Nel caso di X e altri c Austria, la Corte ha dichiarato che vi è stata violazione della Convenzione. Il caso riguardava la denuncia presentata da due donne che vivono in una relazione stabile per il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna. Lo scopo è riconoscere il vincolo di genitorialità fra il bambino e la compagna della madre. La legge austriaca presume l’eterosessualità della coppia e prevede che l’adozione da parte della compagna avrebbe comportato la perdita della potestà della madre. La Corte ha constatato che la differenza di trattamento tra i ricorrenti e una coppia non sposata eterosessuale era basata sull’orientamento sessuale dei ricorrenti. Il governo austriaco non ha fornito ragioni convincenti per dimostrare che l’esclusione dell’adozione da parte della compagna della madre è necessaria per la tutela della famiglia nel senso tradizionale o per la tutela degli interessi del minore. La distinzione è quindi discriminatoria (principi sanciti agli articoli 8 e 14 della Convenzione Europea per i diritti umani). La corte ha pertanto affermato che vi è violazione di questi principi e ha dichiarato illegittimo il rifiuto dei giudici austriaci di concedere il diritto di adottare il figlio della compagna senza recidere legami giuridici della madre con il bambino (adozione del bambino da parte del genitore elettivo). Allo stesso tempo, la Corte ha sottolineato che la Convenzione non obbliga gli Stati ad estendere il diritto di secondo genitore adozione alle coppie non sposate. Il testo della sentenza è disponibile in lingua inglese e francese.  

2013-03-04T16:17:39+01:004 Marzo 2013|Corte Europea per i Diritti Umani|
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