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Alunni stranieri nel sistema scolastico italiano – Rapporto 2011

La sintesi e anticipazione del Rapporto del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione ISMU presentati al Convegno “Gli studenti stranieri negli istituti tecnici e professionali” in collaborazione con MIUR, Assessorato all’Istruzione della Provincia di Milano, USR Lombardia e Centro COME Milano, 24-25 ottobre 2011 INDICE: 1. Gli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano 1.1 L’andamento storico delle presenze 1.2 L’incremento dei nati in Italia e la diminuzione dei neoarrivati 1.3 Le principali cittadinanze 2. Presenze e dinamiche territoriali 2.1 Regioni e province 2.2 Distribuzione sul territorio italiano di allievi neoarrivati o nati in Italia 3. Gli studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole secondarie di secondo grado 3.1 Presenze e provenienze 3.2 Alcune differenze territoriali 3.3 Una questione di scelta 4. I percorsi degli alunni: regolarità e riuscita scolastica 4.1 Età e livelli di scuola 4.2 Riuscita scolastica

2011-10-25T19:54:21+02:0025 Ottobre 2011|News|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 15 settembre 2011 n. 18867

La Corte di Cassazione ritiene che l’affidamento soltanto o anche al genitore nei confronti del quale il figlio minore ha espresso netta opposizione in sede di audizione, deve ritenersi contrario al suo interesse superiore. In questo caso l’affidamento condiviso non può essere disposto. Vedi anche: Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 11 agosto 2011 n. 1719  

2011-10-21T16:27:27+02:0021 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale di Roma, decreto del 20.09.2011

In base alla legge nazionale e internazionale vigente, devono essere considerati minorenni coloro che sono tali in base alla legge dello stato di origine. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il cittadino egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge egiziana. In quanto minorenne, il cittadino non può essere espulso in base al divieto generale previsto dal Testo Unico sull’immigrazione (art. 19), salvo che ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato (art. 13 comma 1), non ricorrenti in questo caso, ove risulta esservi prova di un buon inserimento sociale. Pertanto è illegittimo il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno.  

2011-10-14T15:37:58+02:0014 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Convegno sulla povertà infantile in Europa il 30.11/2.12.2011 a Cardiff (UK)

La povertà impedisce ai bambini e ai giovani di sviluppare le loro capacità e l'autonomia, influisce sulla loro salute, lo sviluppo della loro personalità, sul livello di istruzione e sul benessere generale della persona. La povertà passa spesso da una generazione all'altra e pesa enormemente sulla società per la grande perdita di capitale umano che ne deriva. La rete EUROCHILD si impegna a sistenere e rafforzare le famiglie per spezzare la trasmissione intergenerazionale della povertà. Il programma e le informazioni per l'iscrizione al convegno: Convegno Povertà in Europa EUROCHIL

2011-10-12T10:44:01+02:0012 Ottobre 2011|News|

Credits

TeamDEVSoftware & Web EngeneeringFederico Atzorisupporto sito web dirittiaimargini.it e strategia di comunicazioneEmerson Xn progetti graficiStefania CampanaRaccolta normativa regionale

2017-11-13T11:54:35+01:0011 Ottobre 2011|Generica (Istituzionale)|

Cure per i minori stranieri – un programma speciale della Regione Lazio

Il "Programma umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini extracomunitari" della Regione Lazio è rivolto specialmente a minori che non possono ricevere cure mediche nel loro paese d’origine (delibera della Giunta Regionale nr. 2032/2002). Valutata la patologia del minore, la Regione può farsi carico delle spese sanitarie per il ricovero ed interventi di minori stranieri presso l’Ospedale Bambin Gesù. Ciò permette anche il rilascio di visto d’ingresso e soggiorno per la durata delle cure mediche necessarie. L’Associazione Kim di Rom, può offrire la madre e la bambina nei giorni in cui non è previsto il ricovero, inoltrare la richiesta di visto e garantire a madre e figlia durante la permanenza sul territorio nazionale, vitto, alloggio, assistenza medica, la copertura delle spese di trasporto dall’aeroporto di arrivo ad ospedale e da ospedale a aeroporto di partenza. Contatto: llorenzini@regione.lazio.i Grazie a Vittoria Vecchiarelli Sportello Immigrati Comune di Montefiascone (VT) per la segnalazione

2011-10-04T11:43:59+02:004 Ottobre 2011|News|

Progetto Minor Rights: Accesso alla giustizia per i minori a rischio di esclusione sociale

Periodo: da gennaio 2011 a giugno 2012 Stati coinvolti : Italia, Spagna e Grecia Perché L’obiettivo è rafforzare la conoscenza della situazione della reale esigibilità dei diritti dei minori a rischio di esclusione sociale. L’impossibilità di esigere in giudizio i propri diritti e la mancanza di un’adeguata assistenza legale rappresentano infatti, per le persone minorenni, un fattore di rischio specifico rispetto al mancato godimento di opportunità di vita, all’esclusione sociale e alla devianza. Per rafforzare la tutela dei diritti dei minori a rischio di esclusione sociale, intende nuovo vigore a quanto previsto dalla Convenzione di Strasburgo del 1996 sull’esercizio dei propri diritti da parte dei minori, in particolare rispetto alla figura dell’Avvocato del minore. Per chi: operatori del diritto che parteciperanno ai local workshop, minori che parteciperanno agli ateliers dedicati, istituzioni nazionali ed europee cui saranno indirizzate le attività di advocacy.   Cosa facciamo: ateliers partecipati con minori per la produzione di materiale informativo child friendly; una ricerca comparativa desk (analisi delle fonti) su adeguamento legislazione nazionale rispetto alla Convenzione di Strasburgo in Italia, Grecia, Spagna, UK e Svezia, con particolare focus sui minori a rischio di marginalità sociale; una ricerca sul campo su Italia Grecia e Spagna, per raccogliere le buone prassi in materia di applicazione della Convenzione di Strasburgo e per analizzare particolari problematiche inerenti i minori maggiormente a rischio di marginalità sociale; uno workshop di scambio di buone prassi tra Italia Spagna e Grecia sull’applicazione della Convenzione di Strasburgo; ateliers partecipati con minori per la produzione di materiale informativo child friendly; conferenza finale a Bruxelles per coinvolgere le istituzioni europee ed internazionali.   Chi siamo: Save the Children Italia coordina le attività implementate dai quattro partner di riferimento: due in Italia (Università Roma Tre, Associazione Studi Giuridici sull’Immigrazione), uno in Grecia (European Public Law Organization) uno in Spagna (Universidad Pontificia Comillas). Contatti: luca.bicocchi@savethechildren.it Con il sostegno dalla Commissione Europea - Action Grant JLS/2009-2010/FRAC/AG  

2011-10-04T00:00:00+02:004 Ottobre 2011|Progetti, Progetti Conclusi|

Protezione internazione e accoglienza: online il manuale DIGNITAS

E stato pubblicato nell’ambito del progetto Contextus, con il sostegno della Commissione Europea (Fondo Europeo per i Rifugiati) e il Ministero dell’Interno, il manuale DIGNITAS a cura di Pippo Costella, Annalisa Furia, Mariapaola Lanti (settembre 2011). "Una mappa di contenuti rivolti a tutti coloro che lavorano direttamente o indirettamente nei processi e nei sistemi di accoglienza di persone richiedenti protezione internazionale e rifugiate." "un sistema di riferimento aperto e integrabile per analizzare le dinamiche dell’accoglienza e per realizzare pratiche di accompagnamento e supporto tese alla promozione della salute e dei diritti." Disponibile gratuitamente online sul sito http://www.manuale-dignitas.it  

2011-09-10T12:28:32+02:0010 Settembre 2011|News|

Novità per i minori stranieri non accompagnati

é legge la nuova norma che condiziona il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori stranieri non accompagnati affidati o sottoposti a tutela al parere del Comitato per i Minori Stranieri (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), e non più al compimento di un progetto di integrazione sociale e civile di almeno due anni. Si tratta della legge del 2 agosto 2011 n. 129, che modifica l'articolo 32 del testo unico sull'immigrazione (v. sotto). La novità riguarda i minori non comunitari non accompagnati prossimi a compiere la maggiore età, la cui posizione è illustrata nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”. Per i minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al compimento della maggiore età se vi sarà un parere positivo del Comitato per i Minori Stranieri sulla prosecuzione del loro soggiorno in Italia, oppure se hanno frequentato un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. Questo il testo della modifica (in grassetto) dell’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998: 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La nuova disposizione può rendere più complicato il rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età e potrà portare a un aumento delle cause giudiziali sulla questione. Ciò è dovuto al fatto che essa confligge con altre norme che prevedono invece che i minori affidati sono da considerare minori accompagnati, al pari di coloro che risiedono in Italia con i genitori (articolo 31 del Testo unico). Lo stesso regolamento del Comitato per i minori stranieri definisce come non accompagnati il minore "privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", quindi escludendo coloro che sono affidati o in tutela. La Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che deve esservi parità di trattamento fra minori sottoposti a tutela ed affidamento, ricordando che sono condizioni di protezione e rappresentanza del minore straniero. Ulteriori osservazioni sulla posizione dei tribunali a questo proposito sono contenute nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”. Links: Il Comitato per i Minori Stranieri in interne

2011-08-24T11:38:55+02:0024 Agosto 2011|News|
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