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Decreto del Commissario delegato alla protezione civile, 18 maggio 2011

Con il decreto del 18 maggio 2011 rep. n. 2436, il Commissario delegato alla protezione Civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta provvedimenti straordinari per assicurare l’accoglienza di centinaia di minori soli che hanno raggiunto l’Italia a seguito della crisi in Nord-Africa che ha comportato un eccezionale afflusso di migranti verso il territorio italiano. Si comunica la nomina di un Soggetto attuatore, procedure operative apposite (allegato) il riferimento alle risorse finanziarie già rese disponibili per l’accoglienza dei migranti autorizzati a permanere con decreto del 5 aprile 201. Allegato: procedura operativa per accoglienza minori non accompagnati giunti in Italia a seguito della crisi del Nord-Africa Al fine di predisporre adeguate misure di accoglienza di centinaia di minori soli hanno raggiunto il territorio italiano a seguito dell’emergenza Nord Africa, il Governo ha concordato un’apposita proceduta operativa con le Amministrazioni competenti, come previsto dalla circolare del Dipartimento per la Protezione Civile del 18 maggio 2011 rep. n. 2436.

2011-05-23T16:10:33+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 20 marzo 2008 n. 7472

La Corte afferma che l’istituto della Kafalà islamica è riconosciuto dall’ordinamento italiano ai fini del ricongiugimento familiare. Si richiama la Convenzione di New York sulla protezione del fanciullo, secondo la quale, tramite procedura giudiziaria o previo accordo ratificato da un giudice, un minore per il quale è impossibile il collocamento presso la sua famiglia legittima, può essere affidato ad una coppia o ad un singolo, i quali si impegnano a crescerlo e ad educarlo fino alla maggiore età. L’esclusione dei minori affidati con kafalah dalla possibilità di ricongiungersi con gli affidatari ex art. 29 del D.Lgs. 286/98, penalizzerebbe tutti i minori, di paesi arabi, illegittimi, orfani o comunque in stato di abbandono, per i quali la Kafalah èl’unico istituto di protezione previsto dagli ordinamenti islamici. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 20.1.2008 n. 190

2011-05-23T14:49:30+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto legislativo del 6 febbraio 2007 n. 30

  Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare. Normativa applicabile anche ai familiari non comunitari di cittadini italiani, in base all'articolo 28 comma 2 del Testo Unico sull'immigrazione e all'articolo 23 del decreto legislativo n. 30/2007 in oggetto.

2011-05-23T13:34:41+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|

Tribunale Amministrativo del Lazio, sentenza del 18 novembre 2010 n. 33581

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio, in considerazione della giurisprudenza ormai risalente ed univoca. Conforme: TAR Lazio, sez. IIquater, sentenza del 7.10.2010 n. 3271

2011-05-23T11:03:49+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza del 7 ottobre 2010 n. 32718

Deve essere riconosciuto il diritto alla conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori "comunque affidati" ad altro soggetto, a un istituto o ente, o che siano stati sottoposti a tutela, se sussistano tutti i requisiti per il rinnovo ad altro titolo del permesso di soggiorno. Non trovano applicazione gli ulteriori requisiti relativi alla frequenza di un progetto di integrazione sociale e alla presenza in Italia da almeno tre anni: l’art. 32 del D. lgs. n. 286/98 va interpretato nel senso che i commi 1-bis e 1-ter integrano una fattispecie distinta da quella del primo comma, con la conseguenza che le condizioni richieste in tali commi non si cumulano con quelle del primo comma, idonee autonomamente a consentire la conversione del permesso. Il tribunale condanna il Ministero dell’Interno al pagamento delle spese del giudizio. Conforme: TAR Lazio sez. IIquater, sentenza del 18.11.2010 n. 3358

2011-05-23T10:57:19+02:0023 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Progetto “IDEE Integrazione, Diritti ed Educazione contro l’Esclusione”

E’ un progetto promosso dall’Unione Province d’Italia (UPI), in partenariato con le Province dell’Aquila, Milano e Roma ed in collaborazione con Save the Children Italia Onlus. Il progetto è finanziato nel quadro del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo. IDEE ha inteso contribuire alla promozione dell’inclusione di minori provenienti da Paesi Terzi e frequentanti gli istituti scolastici secondari superiori dei tre territori partner, favorendo processi di socializzazione interculturale, contrasto ai pregiudizi, informazione, supporto legale e accompagnamento alla genitorialità, a partire dalla scuola come luogo di riferimento e mediante un approccio metodologico innovativo e partecipato. Nello specifico, il progetto IDEE ha sviluppato un percorso pilota di accoglienza all’interno degli istituti scolastici coinvolti, il quale, valorizzando l’intercultura e il rapporto dell’alunno e della sua famiglia con la realtà scolastica, ha promosso interventi di educazione ai diritti di cittadinanza, centrati sul principio di non discriminazione, inclusione e partecipazione, e di valorizzazione della genitorialità quale risorsa fondamentale per il raggiungimento del successo scolastico. Il progetto IDEE ha coinvolto in totale 15 classi di 13 istituti scolastici secondari superiori, lavorando direttamente con un totale di circa 350 minori e 45 docenti. Tra le attività realizzate figurano: laboratori interattivi sulla Convenzione ONU sui Diritti dell’Infanzia per docenti e studenti; orientamento per le famiglie straniere ai servizi del territorio e per facilitare il rapporto tra queste, i loro figli e la scuola; informazione legale in merito a problematiche quali legalizzazione dei titoli di studio, normativa in materia di immigrazione e cittadinanza; comunicazione su tematiche relative all’inclusione dei minori stranieri (spot radio, video, ecc.) ed incontro e confronto tra i diversi soggetti che si occupano di interculturalità a scuola ed integrazione dei minori stranieri.  

2011-05-23T00:00:00+02:0023 Maggio 2011|Progetti Conclusi|

Tribunale di Montepulciano, sentenza del 17 febbraio 2011

Il tribunale di Montepulciano richiama le sentenze con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (articolo 80 comma 19 della legge n. 388/2000) che subordina alle requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell’assegno mensile di invalidità. E’ illegittimo quindi negare l’indennità di frequenza alla minore affetta da autismo, iscritta nel permesso di soggiorno dei genitori con i quali vive, quando tale permesso non è di breve periodo, e tuttavia non è un permesso CE per cittadini straneiri lungosoggiornnati ex articolo 9 del Testo Unico sull’immigrazione (ex carta di soggiorno). Vedi anche: Corte Costituzionale, sentenza del 9.2.2011 n. 4  

2011-05-18T18:07:19+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|
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