Cure sanitarie per i minori stranieri non accompagnati
Gli esami e cure sanitarie spettano sempre ai minori (stranieri e non) in Italia, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, in base a principi indicati di seguito.
Gli esami e cure sanitarie spettano sempre ai minori (stranieri e non) in Italia, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, in base a principi indicati di seguito.
Concluso l’accordo per la corretta applicazione della normativa sull’accesso al SSN degli stranieri presenti sul territorio nazionale. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 definisce un Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” considerato che: - sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata; - è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza; - è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari. Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche (vedi quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma) sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011) e che ha visto la SIMM una competente protagonista. L’approvazione di tale documento è stata richiesta formalmente al Ministro della salute nell’incontro con il Presidente della SIMM l’11 maggio 2012 e tale volontà è stata ribadita dal Ministro stesso nel video messaggio al Congresso nazionale SIMM del 12 ottobre 2012. Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A. Le novità principali sono: - iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno; - iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi; - iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN; - iscrizione volontaria al SSR per gli over 65enni con tariffe attuali; garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti; - rilascio preventivo del codice STP per facilitare l’accesso alle cure; - definizione del codice di esenzione X01 per gli STP; - iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani; - iscrizione volontaria per i comunitari residenti; - iscrizione volontaria per studenti comunitari con il solo domicilio; equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI; - proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto. Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per i GrIS per quell’azione di advocacy perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un’ottica di equità e giustizia sociale (SG). fonte: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni http://www.simmweb.it
La Corte di Cassazione attribuisce direttamente al minore il diritto a ottenere il risarcimento in quanto soggetto che ha subto le conseguenze del danno lamentato (articoli 2, 3, 29, 30 e 32 della Costituzione). Il diritto è esercitato senza mediazioni di terzi, quand’anche fossero i genitori, ipoteticamente liberi di utilizzare il risarcimento a loro riconosciuto ai più disparati fini. La domanda di risarcimento del danno è avanzata personalmente dal bambino. Nel caso concreto affrontato dalla Suprema Corte, il danno per il quale è riconociuto il diritto a chiedere il risarcimento da parte del minore in proprio è riconducibile allo stato funzionale di infermità come la condizione evolutiva della vita handicappata, ovvero ad essere messo in condizione di poter vivere meno disagevolmente, anelando ad una meno incompleta realizzazione dei suoi diritti di individuo singolo e di parte sociale scolpiti nell’articolo 2 della Costituzione.
Sono iniziate le attività formazione e avvio di équipe specializzate per accrescere le capacità di riconoscimento e di presa in carico dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale vulnerabili da parte del personale dei servizi socio-sanitari, sanitari e dell’accoglienza, a livello nazionale. L’obiettivo del progetto Salut-ARE è inserire nella programmazione socio-sanitaria territoriale interventi e misure specifiche raccordando i servizi del sistema asilo con il più complessivo sistema dei servizi socio-sanitari territoriali. Numerosi sono i soggetti promotori, partner e partecipanti di questa rete nazionale, fra i quali la Provincia di Parma - Assessorato Politiche Sociali (capofila), Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, ICS Ufficio Rifugiati di Trieste, Save the Children Italia, l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia Romagna (Bologna), l’Associazione Centro Astalli di Roma. I corsi si tengono a Parma, Follonica, Ferrara, Firenze eRoma secondo il calendario pubblicato sul sito di Salut-ARE Riferimenti e contatti: http://www.salut-are.provincia.parma.i e-mail: info-salut-are@provincia.parma.it Iscrizioni: corsi-salut-are@provincia.parma.it