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Accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati arrivati via mare a Lampedusa nel contesto dell’emergenza umanitaria Nord Africa, luglio-settembre 2011

In questo Rapporto Save the Children descrive le condizioni di accoglienza dei 1.028 minori non accompagnati trasferiti, tra luglio e settembre 2011, da Lampedusa nelle 24 Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) che si trovano in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Toscana e rivolge alle Istituzioni competenti specifiche raccomandazioni per garantire la protezione dei minori non accompagnati con particolare riferimento ai più di 600 che al 30 settembre ancora si trovavano in tali strutture in attesa di essere trasferiti in comunità per minori. Scarica il rapporto (pulsante a destra)

2011-11-22T21:48:33+01:0022 Novembre 2011|Pubblicazioni|

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 20 settembre 2011, A.A. c. Regno Unito

Contrasta con il principio di tutela della vita familiare previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo l’espulsione del minorenne verso la Nigeria, pur a seguito della condanna a un reato grave. Ciò al fine di tutelare l’unità con la famiglia di origine, residente nel Regno Unito, nonché il suo positivo percorso di integrazione. Testo della sentenza in inglese (a lato)

2011-11-13T19:51:05+01:0013 Novembre 2011|Corte Europea per i Diritti Umani|

Parere del Comitato per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età

Chi e come deve chiedere il parere del Comitato per i Minori stranieri: i chiarimenti del Ministero dell’Interno alle questure nella circolare del 10 ottobre 2011. Di seguito ( e in allegato) il testo.   CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE n. 400/A del 10 ottobre 2011   OGGETTO: Attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 32 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.   AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COMITATO PER I MINORI STRANIERI Via Fornovo, 8 00192 - ROMA ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO ALL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE - ROMA   Di seguito alle modificazioni introdotte con la legge 2 agosto 2011, n. 129 , nell’ambito dell’ articolo 32 del novellato D. Lgs. 286/98, letto in combinato disposto con il precedente articolo 31, possono essere individuate sei diverse categorie di minori:   i minori stranieri conviventi con i genitori (art. 31, commi 1 e 2); i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/83 (art. 31, commi 1 e 2); i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 2 della legge 184/83 (art. 32, commi 1 e 1-bis); i minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (art. 32, comma 1-bis); i minori stranieri che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni ( art. 32, comma 1 ter ); i minori stranieri per i quali, in base al combinato disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75 , il Tribunale dei minorenni può ordinare il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d’età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.   Con specifico riguardo ai minori non accompagnati e alle categorie di stranieri individuate nei punti 3, 4 e 5, si rende necessario definire i termini di attuazione del dispositivo in argomento affinchè possano essere fornite puntuali indicazioni agli uffici territoriali, necessarie per la conversione, al 18° anno d’età, dell’originario permeso di soggiorno. Si rende necessario, pertanto, chiarire se il parere introdotto dalle modifiche suddette debba essere espresso qualora ricorrano le ipotesi indicate ai punti 3 e 4, ovvero sia necessario anche per quelle riconducibili al punto 5: la formulazione della norma, infatti, sembrerebbe escludere tale ultima categoria. Con riguardo in ultimo agli stranieri non accompagnati indicati nel punto 6, occorre richiamare le considerazioni formulate nel corso della periodica riunione del Comitato, del 6 settembre u.s., ove si è chiarito che tale parere non sia necessario. Conseguentemente alla puntuale univoca interpretazione del comma 1-bis, dell’art. 32, si ravvede la necessità di introdurre opportune modalità di attuazione dello stesso dispositivo, mediante la definizione di uno specifico canale di comunicazione dei vari organismi istituzionali e non (Prefetture, Comuni, Questure, Comitato per i minori stranieri ed Associazioni/Enti coinvolti), interagenti nella procedura di conversione del permesso di soggiorno. Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall’interessato già al momento del deposito dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore. Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri. Sarebbe auspicabile considerare la possibilità che la Questura competente verifichi il rilascio del prescritto parere, accedendo direttamente alla banca dati di codesto Comitato ovvero, in alternativa prevedendo l’inoltro alla medesima Questura, per posta elettronica, della copia del parere espresso. Roma, 10 ottobre 2011 Il Direttore Centrale: Ronconi - Prefetto   Scarica il testo in formato .pdf (pulsante a destra)   Grazie a Sergio Brigugli per la segnalazione  

2011-11-08T14:21:34+01:008 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Seminario di studio: “Standard per i tutori dei minori stranieri non accompagnati”, Bologna 17 novembre 2011

Il programma e i contatti per partecipare all'evento finale del Progetto Daphne "Closing a Protection Gap: standard per i tutori dei minori stranieri non accompagnati", che si terrà a Bologna  il 17 novembre 2011, dalle 14.00 alle 18.30,  presso la Sala Polivalente della Regione Emilia Romagna. Il programma del seminario e i contatti a  questa pagin

2011-11-08T12:06:57+01:008 Novembre 2011|News|

Alunni stranieri nel sistema scolastico italiano – Rapporto 2011

La sintesi e anticipazione del Rapporto del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione ISMU presentati al Convegno “Gli studenti stranieri negli istituti tecnici e professionali” in collaborazione con MIUR, Assessorato all’Istruzione della Provincia di Milano, USR Lombardia e Centro COME Milano, 24-25 ottobre 2011 INDICE: 1. Gli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano 1.1 L’andamento storico delle presenze 1.2 L’incremento dei nati in Italia e la diminuzione dei neoarrivati 1.3 Le principali cittadinanze 2. Presenze e dinamiche territoriali 2.1 Regioni e province 2.2 Distribuzione sul territorio italiano di allievi neoarrivati o nati in Italia 3. Gli studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole secondarie di secondo grado 3.1 Presenze e provenienze 3.2 Alcune differenze territoriali 3.3 Una questione di scelta 4. I percorsi degli alunni: regolarità e riuscita scolastica 4.1 Età e livelli di scuola 4.2 Riuscita scolastica

2011-10-25T19:54:21+02:0025 Ottobre 2011|News|

Tribunale di Roma, decreto del 20.09.2011

In base alla legge nazionale e internazionale vigente, devono essere considerati minorenni coloro che sono tali in base alla legge dello stato di origine. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il cittadino egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge egiziana. In quanto minorenne, il cittadino non può essere espulso in base al divieto generale previsto dal Testo Unico sull’immigrazione (art. 19), salvo che ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato (art. 13 comma 1), non ricorrenti in questo caso, ove risulta esservi prova di un buon inserimento sociale. Pertanto è illegittimo il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno.  

2011-10-14T15:37:58+02:0014 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|

Cure per i minori stranieri – un programma speciale della Regione Lazio

Il "Programma umanitario per prestazioni sanitarie di alta specializzazione a favore di cittadini extracomunitari" della Regione Lazio è rivolto specialmente a minori che non possono ricevere cure mediche nel loro paese d’origine (delibera della Giunta Regionale nr. 2032/2002). Valutata la patologia del minore, la Regione può farsi carico delle spese sanitarie per il ricovero ed interventi di minori stranieri presso l’Ospedale Bambin Gesù. Ciò permette anche il rilascio di visto d’ingresso e soggiorno per la durata delle cure mediche necessarie. L’Associazione Kim di Rom, può offrire la madre e la bambina nei giorni in cui non è previsto il ricovero, inoltrare la richiesta di visto e garantire a madre e figlia durante la permanenza sul territorio nazionale, vitto, alloggio, assistenza medica, la copertura delle spese di trasporto dall’aeroporto di arrivo ad ospedale e da ospedale a aeroporto di partenza. Contatto: llorenzini@regione.lazio.i Grazie a Vittoria Vecchiarelli Sportello Immigrati Comune di Montefiascone (VT) per la segnalazione

2011-10-04T11:43:59+02:004 Ottobre 2011|News|

Novità per i minori stranieri non accompagnati

é legge la nuova norma che condiziona il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età per i minori stranieri non accompagnati affidati o sottoposti a tutela al parere del Comitato per i Minori Stranieri (Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), e non più al compimento di un progetto di integrazione sociale e civile di almeno due anni. Si tratta della legge del 2 agosto 2011 n. 129, che modifica l'articolo 32 del testo unico sull'immigrazione (v. sotto). La novità riguarda i minori non comunitari non accompagnati prossimi a compiere la maggiore età, la cui posizione è illustrata nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”. Per i minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, il permesso di soggiorno potrà essere rinnovato al compimento della maggiore età se vi sarà un parere positivo del Comitato per i Minori Stranieri sulla prosecuzione del loro soggiorno in Italia, oppure se hanno frequentato un progetto di integrazione sociale e civile per almeno due anni. Questo il testo della modifica (in grassetto) dell’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998: 1-bis. Il permesso di soggiorno di cui al comma 1 può essere rilasciato per motivi di studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro subordinato o autonomo, al compimento della maggiore età (...) ai minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell’articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela, previo parere positivo del Comitato per i minori stranieri di cui all’articolo 33 ovvero ai minori stranieri non accompagnati cui all’articolo 33 del presente testo unico, ovvero ai minori stranieri non accompagnati che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato che abbia rappresentanza nazionale e che comunque sia iscritto nel registro istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394. La nuova disposizione può rendere più complicato il rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età e potrà portare a un aumento delle cause giudiziali sulla questione. Ciò è dovuto al fatto che essa confligge con altre norme che prevedono invece che i minori affidati sono da considerare minori accompagnati, al pari di coloro che risiedono in Italia con i genitori (articolo 31 del Testo unico). Lo stesso regolamento del Comitato per i minori stranieri definisce come non accompagnati il minore "privo di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per lui legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell'ordinamento italiano", quindi escludendo coloro che sono affidati o in tutela. La Corte Costituzionale ha da tempo chiarito che deve esservi parità di trattamento fra minori sottoposti a tutela ed affidamento, ricordando che sono condizioni di protezione e rappresentanza del minore straniero. Ulteriori osservazioni sulla posizione dei tribunali a questo proposito sono contenute nella scheda tematica “Rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore et”. Links: Il Comitato per i Minori Stranieri in interne

2011-08-24T11:38:55+02:0024 Agosto 2011|News|

Decreto del Commissario delegato alla protezione civile, 18 maggio 2011

Con il decreto del 18 maggio 2011 rep. n. 2436, il Commissario delegato alla protezione Civile dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri adotta provvedimenti straordinari per assicurare l’accoglienza di centinaia di minori soli che hanno raggiunto l’Italia a seguito della crisi in Nord-Africa che ha comportato un eccezionale afflusso di migranti verso il territorio italiano. Si comunica la nomina di un Soggetto attuatore, procedure operative apposite (allegato) il riferimento alle risorse finanziarie già rese disponibili per l’accoglienza dei migranti autorizzati a permanere con decreto del 5 aprile 201. Allegato: procedura operativa per accoglienza minori non accompagnati giunti in Italia a seguito della crisi del Nord-Africa Al fine di predisporre adeguate misure di accoglienza di centinaia di minori soli hanno raggiunto il territorio italiano a seguito dell’emergenza Nord Africa, il Governo ha concordato un’apposita proceduta operativa con le Amministrazioni competenti, come previsto dalla circolare del Dipartimento per la Protezione Civile del 18 maggio 2011 rep. n. 2436.

2011-05-23T16:10:33+02:0023 Maggio 2011|Normativa italiana|
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