Home/Tag: Immigrazione

Corte Costituzionale, ordinanza del 2 dicembre 2011 n. 326

Con la riforma della normativa sul rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Riferimenti normativi: Articolo 32 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge del 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. Vedi il test

2011-12-04T19:39:51+01:004 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1999, n. 535

In allegato il Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri.   Il testo è stato recentemente modificato all’articolo 9, in vigore dal 23 novembre 2011, portando da 90 a 120 giorni la durata del soggiorno ammesso per minori provenienti dall’estero nell’ambito di programmi di solidarietà approvati dal Comitato. La modifica è stata apportata dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 23.9.2011 n. 19.  

2011-11-30T13:35:18+01:0030 Novembre 2011|Normativa italiana|

Circolare del Ministero dell’Interno del 16 novembre 2011 n. 8708

Il Ministero dell'Interno ha diramato chiarimenti su come acquisire il parere del Comitato per i Minori Stranieri al fine del rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, quando il/la richiedente, che era stata affidata a comunità familiari o enti o posta in tutela durante la minore età, non può dimostrare di essere in Italia da tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale per almeno due anni. In allegato la circolare (pulsante rosso a destra). Il modulo e l'approfondimento a questa pagina del nostro sito internet.

2011-11-30T12:27:59+01:0030 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Accoglienza temporanea dei minori stranieri non accompagnati arrivati via mare a Lampedusa nel contesto dell’emergenza umanitaria Nord Africa, luglio-settembre 2011

In questo Rapporto Save the Children descrive le condizioni di accoglienza dei 1.028 minori non accompagnati trasferiti, tra luglio e settembre 2011, da Lampedusa nelle 24 Strutture di Accoglienza Temporanea (SAT) che si trovano in Calabria, Sicilia, Basilicata, Puglia e Toscana e rivolge alle Istituzioni competenti specifiche raccomandazioni per garantire la protezione dei minori non accompagnati con particolare riferimento ai più di 600 che al 30 settembre ancora si trovavano in tali strutture in attesa di essere trasferiti in comunità per minori. Scarica il rapporto (pulsante a destra)

2011-11-22T21:48:33+01:0022 Novembre 2011|Pubblicazioni|

Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sez. IV, sentenza del 20 settembre 2011, A.A. c. Regno Unito

Contrasta con il principio di tutela della vita familiare previsto dalla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo l’espulsione del minorenne verso la Nigeria, pur a seguito della condanna a un reato grave. Ciò al fine di tutelare l’unità con la famiglia di origine, residente nel Regno Unito, nonché il suo positivo percorso di integrazione. Testo della sentenza in inglese (a lato)

2011-11-13T19:51:05+01:0013 Novembre 2011|Corte Europea per i Diritti Umani|

Parere del Comitato per il rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età

Chi e come deve chiedere il parere del Comitato per i Minori stranieri: i chiarimenti del Ministero dell’Interno alle questure nella circolare del 10 ottobre 2011. Di seguito ( e in allegato) il testo.   CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA DIREZIONE CENTRALE DELL’IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE n. 400/A del 10 ottobre 2011   OGGETTO: Attuazione delle previsioni contenute nell’articolo 32 del decreto legislativo 286/98 e successive modificazioni.   AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI - COMITATO PER I MINORI STRANIERI Via Fornovo, 8 00192 - ROMA ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO ALL’UFFICIO PER L’AMMINISTRAZIONE GENERALE - ROMA   Di seguito alle modificazioni introdotte con la legge 2 agosto 2011, n. 129 , nell’ambito dell’ articolo 32 del novellato D. Lgs. 286/98, letto in combinato disposto con il precedente articolo 31, possono essere individuate sei diverse categorie di minori:   i minori stranieri conviventi con i genitori (art. 31, commi 1 e 2); i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 4 della legge 184/83 (art. 31, commi 1 e 2); i minori stranieri affidati ai sensi dell’ art. 2 della legge 184/83 (art. 32, commi 1 e 1-bis); i minori stranieri sottoposti a tutela, secondo le previsioni del Titolo X del Libro primo del Codice Civile (art. 32, comma 1-bis); i minori stranieri che siano stati ammessi per un periodo non inferiore a due anni in un progetto di integrazione sociale e civile gestito da un ente pubblico o privato e che, al momento del compimento della maggiore età, si trovino sul territorio nazionale da non meno di tre anni ( art. 32, comma 1 ter ); i minori stranieri per i quali, in base al combinato disposto degli artt. 29 del R.D.L.vo 1404/34 e 23 della legge 39/75 , il Tribunale dei minorenni può ordinare il prosieguo amministrativo, fino al compimento del 21° anno d’età, delle misure di protezione e di assistenza, riconosciute in precedenza.   Con specifico riguardo ai minori non accompagnati e alle categorie di stranieri individuate nei punti 3, 4 e 5, si rende necessario definire i termini di attuazione del dispositivo in argomento affinchè possano essere fornite puntuali indicazioni agli uffici territoriali, necessarie per la conversione, al 18° anno d’età, dell’originario permeso di soggiorno. Si rende necessario, pertanto, chiarire se il parere introdotto dalle modifiche suddette debba essere espresso qualora ricorrano le ipotesi indicate ai punti 3 e 4, ovvero sia necessario anche per quelle riconducibili al punto 5: la formulazione della norma, infatti, sembrerebbe escludere tale ultima categoria. Con riguardo in ultimo agli stranieri non accompagnati indicati nel punto 6, occorre richiamare le considerazioni formulate nel corso della periodica riunione del Comitato, del 6 settembre u.s., ove si è chiarito che tale parere non sia necessario. Conseguentemente alla puntuale univoca interpretazione del comma 1-bis, dell’art. 32, si ravvede la necessità di introdurre opportune modalità di attuazione dello stesso dispositivo, mediante la definizione di uno specifico canale di comunicazione dei vari organismi istituzionali e non (Prefetture, Comuni, Questure, Comitato per i minori stranieri ed Associazioni/Enti coinvolti), interagenti nella procedura di conversione del permesso di soggiorno. Tenuto conto della formulazione della norma, il parere del Comitato dovrebbe essere esibito dall’interessato già al momento del deposito dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno; tale documento, infatti, dovrebbe essere precedentemente acquisito da parte del soggetto che ha in carico il minore. Tale procedimento garantirebbe il necessario scambio informativo tra il Comitato per i minori stranieri e i Soggetti coinvolti, consentendo, senza dubbio, la definizione delle pratiche di conversione dei titoli di soggiorno in tempi celeri. Sarebbe auspicabile considerare la possibilità che la Questura competente verifichi il rilascio del prescritto parere, accedendo direttamente alla banca dati di codesto Comitato ovvero, in alternativa prevedendo l’inoltro alla medesima Questura, per posta elettronica, della copia del parere espresso. Roma, 10 ottobre 2011 Il Direttore Centrale: Ronconi - Prefetto   Scarica il testo in formato .pdf (pulsante a destra)   Grazie a Sergio Brigugli per la segnalazione  

2011-11-08T14:21:34+01:008 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|

Seminario di studio: “Standard per i tutori dei minori stranieri non accompagnati”, Bologna 17 novembre 2011

Il programma e i contatti per partecipare all'evento finale del Progetto Daphne "Closing a Protection Gap: standard per i tutori dei minori stranieri non accompagnati", che si terrà a Bologna  il 17 novembre 2011, dalle 14.00 alle 18.30,  presso la Sala Polivalente della Regione Emilia Romagna. Il programma del seminario e i contatti a  questa pagin

2011-11-08T12:06:57+01:008 Novembre 2011|News|

Alunni stranieri nel sistema scolastico italiano – Rapporto 2011

La sintesi e anticipazione del Rapporto del Ministero dell’Istruzione e della Fondazione ISMU presentati al Convegno “Gli studenti stranieri negli istituti tecnici e professionali” in collaborazione con MIUR, Assessorato all’Istruzione della Provincia di Milano, USR Lombardia e Centro COME Milano, 24-25 ottobre 2011 INDICE: 1. Gli alunni con cittadinanza non italiana nel sistema scolastico italiano 1.1 L’andamento storico delle presenze 1.2 L’incremento dei nati in Italia e la diminuzione dei neoarrivati 1.3 Le principali cittadinanze 2. Presenze e dinamiche territoriali 2.1 Regioni e province 2.2 Distribuzione sul territorio italiano di allievi neoarrivati o nati in Italia 3. Gli studenti con cittadinanza non italiana nelle scuole secondarie di secondo grado 3.1 Presenze e provenienze 3.2 Alcune differenze territoriali 3.3 Una questione di scelta 4. I percorsi degli alunni: regolarità e riuscita scolastica 4.1 Età e livelli di scuola 4.2 Riuscita scolastica

2011-10-25T19:54:21+02:0025 Ottobre 2011|News|

Tribunale di Roma, decreto del 20.09.2011

In base alla legge nazionale e internazionale vigente, devono essere considerati minorenni coloro che sono tali in base alla legge dello stato di origine. Nel caso esaminato dal Tribunale di Roma, il cittadino egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge egiziana. In quanto minorenne, il cittadino non può essere espulso in base al divieto generale previsto dal Testo Unico sull’immigrazione (art. 19), salvo che ricorrano motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello stato (art. 13 comma 1), non ricorrenti in questo caso, ove risulta esservi prova di un buon inserimento sociale. Pertanto è illegittimo il diniego della Questura al rilascio del permesso di soggiorno.  

2011-10-14T15:37:58+02:0014 Ottobre 2011|Giurisprudenza italiana|
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