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Banca dati EDAL: le decisioni delle corti in materia di asilo

La nuova banca dati europea del diritto d’asilo (EDAL) è una risorsa indispensabile per conoscere l’applicazione del diritto d’asilo negli stati europei. Contiene la giurisprudenza di 11 Stati membri dell’Unione Europea in formato riassunto in inglese e nella lingua nazionale dello Stato membro, oltre a fornire un collegamento e la possibilità di scaricare il testo integrale della sentenza originale in formato file .pdf. Visita la banca dati sul sito: http://www.asylumlawdatabase.eu/e Il progetto, iniziato nel 2010, è ora completo (marzo 2012) e offre una sintesi di circa 500 decisioni dei seguenti Stati:    Belgio  La Repubblica ceca  Finlandia  Francia  Germania  Ungheria  Irlanda  Paesi Bassi  Spagna  Svezia  Regno Unito I riassunti delle sentenze sono disponibili in diverse lingue europee: inglese, francese, tedesco, olandese, spagnolo, ceco, finlandese, ungherese, svedese. La banca dati EDAL è il risultato del progetto dal titolo "Imparare dalla pratica: realizzazione di una banca dati di giurisprudenza per conoscere l’attuazione delle direttive sulle qualifiche e sulle procedure dell’asilo" (JLS/2009/ERFX/1022), finanziato dalla Commissione europea rifugiati della Commissione Fondo europeo. Il Refugee Council irlandese coordina il progetto, in collaborazione con European Council on Refugees and Exiles (ECRE).  

2012-02-27T19:26:53+01:0027 Febbraio 2012|News|

Corte Europea per i Diritti Umani, sentenza del 23.02.2012 Hirsi et al. v. Italia

Sono illegittimi i respingimenti in mare per violazione dei diritti umani fondamentali. Il processo ha origine dal respingimento da parte delle autorità italiane di circa 200 cittadini eritrei e somali, inclusi donne e bambini, intercettati in acque internazionali al largo di Lampedusa e successivamente ricondotti in Libia lo scorso 6 maggio 2009. La Corte ha accolto il ricorso di 22 ricorrenti condannando l’Italia per l’azione di refoulement in Libia commessa dalle autorità italiane, in violazione degli artt. 3 (divieto di trattamenti inumani e degradanti) e 13 ( diritto ad un ricorso effettivo) della Convenzione europea dei diritti dell’Uomo, nonché dell’art. 4 del Protocollo aggiuntivo n. 4 alla Convenzione medesima (divieto di espulsioni collettive). Scarica la sentenza, disponibile in lingua francese e inglese (pulsante a destra) Ref.: ricorso n. 27765/09  

2012-02-23T14:19:23+01:0023 Febbraio 2012|Corte Europea per i Diritti Umani|

Ricerca sul diritto di asilo e l’accoglienza in Italia

La ricerca Il Diritto alla Protezione è il primo fondamentale studio sullo stato del sistema asilo in Italia, finanziato dal Fondo Europeo per i Rifugiati 2008-2013 (annualità 2009, azione 2.1.A) e realizzato da ASGI (capofila), insieme ad A.I.C.C.R.E (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e Regioni d’Europa), Caritas Italiana, Communitas Onlus, Ce.S.Pi. (Centro Studi politiche internazionali).   Maggiori informazioni e il voluminoso testo della ricerca da scaricare gratuitamente si trovano a questa pagina del sito dell’Associazione per gli Studi giuridici sull’Immigrazion.   Oltre a comprendere una approfondita trattazione di tutti gli aspetti legati all’attuazione in Italia delle forme di protezione per i richiedenti aisloo e le loro famiglie, la ricerca comprende anche i seguenti argomenti:   la problematica delle “riammissioni” dai porti adriatici verso la Grecia riguardanti i minori stranieri non accompagnati (Cap. I.6) i minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo (Cap 6) Considerazioni finali e proposte per il futuro del diritto d’asilo in italia (in italiano e in inglese)    

2012-02-13T16:46:25+01:0013 Febbraio 2012|News|

Articolo 155 del Codice Civile: l’affidamento dei figli

Dal 2006 la legge italiana prevede la regola dell’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori che si separano. Il giudice decide le modalità dell’affidamento condiviso, anche su proposta dei genitori, privilegiando l’interesse superiore dei figli. Le modalità sono previste dall’articolo 155 e dai seguenti (fino all’art. 155 sexies) del Codice Civile, che si può leggere di seguito e scaricare come documento premendo il pulsante rosso a destra.   CODICE CIVILE {(testo aggiornato al 27.12.2011)}   Articolo 155   Provvedimenti riguardo ai figli.   Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.   Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.   La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori [c.c. 316]. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.   Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:   1) le attuali esigenze del figlio;   2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;   3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;   4) le risorse economiche di entrambi i genitori;   5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.   L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.   Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.       Articolo 155-bis   Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.   Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.   Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.*   *{Articolo 96 c. 1 del codice di procedura civile:} "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza."     Articolo 155-ter   Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.   I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.     Articolo 155-quater   Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.   Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.   Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.     Articolo 155-quinquies   Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.   Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.   Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.   Articolo 155-sexies   Poteri del giudice e ascolto del minore.   Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.   Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.    

2011-12-27T17:54:15+01:0027 Dicembre 2011|Normativa italiana|

Decreto interministeriale 11 maggio 2011

Pubblicato il 2 dicembre 2011 il decreto interministeriale che indica requisiti e condizioni per il rilascio di visti d'ingresso di cittadini stranieri in Italia. Per i minori è necessario l’atto di assenso del genitore all’espatrio. Il testo in allegato (a destra) ESTRATTO Articolo 3: 1. L’ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all’acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L’assenso all’espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore. 2. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all’esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all’art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.    

2011-12-05T11:37:14+01:005 Dicembre 2011|Normativa italiana|

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1999, n. 535

In allegato il Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri.   Il testo è stato recentemente modificato all’articolo 9, in vigore dal 23 novembre 2011, portando da 90 a 120 giorni la durata del soggiorno ammesso per minori provenienti dall’estero nell’ambito di programmi di solidarietà approvati dal Comitato. La modifica è stata apportata dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 23.9.2011 n. 19.  

2011-11-30T13:35:18+01:0030 Novembre 2011|Normativa italiana|
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