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Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 1 marzo 2010 n. 4868

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, ma non quando esso è disposto nei confronti del “affidatario” che abbia la cittadinanza italiana. La Corte sostiene che il ricongiungimento familiare del minore affidato con provvedimento di Kafalà possa essere realizzato solo dai cittadini stranieri, ai sensi dell’articolo 29 del Testo Unico sull’immigrazione e non, invece, da cittadini italiani in quanto a questi ultimi dovrebbe applicarsi esclusivamente la normativa italiana di cui alla legge n. 184 del 1983. Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza del 23 settembre 2011 n. 1945.

2011-11-07T19:50:34+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I sezione civ. sentenza del 23 settembre 2011 n. 19450

Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano quale affidamento, ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in stato di abbandono a cittadini stranieri, rispetto a quegli ordinamenti che non prevedono l'adozione. Tale riconoscimento non può avvenire nei confronti di cittadini italiani, essendo obbligatoria l'applicazione ad essi del regime di adozione internazionale (articolo 36, legge n. 184/1983, in attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993). Alla domanda di ricongiungimento familiare in base al provvedimento di Kafalah, volta ad ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia di un minore straniero versante in stato di abbandono, non possono applicarsi le norme previste per il ricongiungimento, né per il riconosicimento automatico dei  provvedimenti stranieri. Le norme in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri  non si applicano ai casi di adozione (articoli 41, 64 e seguenti della legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato). Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4868 del 201.  

2011-11-07T19:48:32+01:007 Novembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 31 marzo 2011 n. 7504

Richiamandosi alla giurisprudenza ormai consolidata (tra cui la recente sentenza n. 18219/2009), la Corte di Cassazione ha dichiarato che, di fronte alla situazione di degrado in cui si trovano i figli, non è sufficiente  dimostrare una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori al fine di sostenere che non sono in stato di abbandono e quindi adottabili, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.

2011-04-12T14:51:59+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza del 14.2.2011 n. 3572

L’adozione pronunciata all’estero nei confronti di genitori italiani, ivi residenti da almeno due anni, può essere riconosciuta in Italia, previa verifica della sua conformità ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sull’adozione internazionale (art. 36 della legge n. 184/1983 sul diritto del minore a una famiglia). Tuttavia, questo principio deve essere applicato nel rispetto dei principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (articolo 35 comma 3), fra i quali l’ammissibilità dell’adozione da parte di coniugi uniti in matrimonio (articolo 6). Non è quindi riconosciuta in Italia l’adozione di un bambino da parte di un cittadino non sposato.    

2011-04-05T12:15:49+02:005 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull’adozione internazionale nell’Unione europea

Il Parlamento Europeo chiede agli Stati membri di adottare alcune misure necessarie a migliorare ed agevolare le adozioni internazionali, ma anche di creare "un coordinamento tra Commissione e Stati membri per lo scambio di buone prassi e di strategie al fine di ottenere la massima collaborazione da tutti i Paesi e garantire sia il diritto all’adozione sia la massima trasparenza, evitando così le adozioni illegali". Vedi il test Vedi gli approfondimenti sul sito del Gruppo CRC - per la promozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo: Ambiente familiare e misure alternative - Adozione nazionale e internazional Misure speciali per la tutela dei minori

2011-02-02T15:09:13+01:002 Febbraio 2011|Normativa comunitaria|
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