Cure sanitarie per i minori stranieri non accompagnati
Gli esami e cure sanitarie spettano sempre ai minori (stranieri e non) in Italia, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, in base a principi indicati di seguito.
Gli esami e cure sanitarie spettano sempre ai minori (stranieri e non) in Italia, a prescindere dal possesso del permesso di soggiorno, in base a principi indicati di seguito.
Chiusura dell’emergenza umanitaria Nord-Africa: minori stranieri non accompagnati e minori stranieri non accompagnati richiedenti asilo.
Minori stranieri non accompagnati. Permesso di soggiorno per minore età rilasciato ai sensi dell'art.28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99.
Chiarimenti in merito all’iscrizione di bambini stranieri senza il permesso di soggiorno, iscrizioni multiple per più figli, e per i figli di persone non coniugate. Leggi il testo di seguito Scarica il testo (allegato) Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca Dipartimento per l’istruzione Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia Scolastica Ufficio Sesto Nota Prot. n.375 Roma, 25-1-2013 OGGETTO: Iscrizioni alle scuole dell’infanzia e alle scuole di ogni ordine e grado per l’anno scolastico 2013/2014. Chiarimenti. A seguito di nuovi quesiti qui pervenuti, relativi alla procedura delle iscrizioni on line, si ritiene di dover chiarire alcune questioni. E’ opportuno subito informare che è disponibile sul portale SIDI nell’Area Alunni - Gestione Alunni la nuova funzione “Gestione iscrizioni”, che consente alle scuole di visualizzare sia le domande ricevute sia di verificare lo stato di iscrizione dei propri alunni frequentanti le classi conclusive. Alla voce “Gestione domande ricevute” è possibile visualizzare le domande compilate dalle famiglie, ed eventualmente restituirle alle famiglie stesse per effettuare le necessarie rettifiche. Sui quesiti posti, si fa presente: 1)- Alunni non ancora in regola con il permesso di soggiorno Come specificato nelle Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri, allegate alla CM n.24 dell’1-3-2006, l’obbligo scolastico, integrato nel più ampio concetto di diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, concerne anche i minori stranieri presenti sul territorio nazionale, indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al soggiorno in Italia (art. 38 del D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286; art. 45 del D.P.R. n. 394/99). In mancanza dei documenti prescritti, la scuola iscrive comunque il minore straniero, poiché la posizione di irregolarità non influisce sull’esercizio del diritto all’istruzione. Pertanto, sarà cura delle scuole provvedere alla iscrizione on line degli studenti stranieri, ancora non in regola con il permesso di soggiorno. Le scuole procederanno all’inserimento dei dati anagrafici nella procedura delle iscrizioni on line, con le stesse modalità previste per l’aggiornamento dell’Anagrafe nazionale alunni. La stessa procedura sarà adottata per i minori interessati da adozioni internazionali non ancora perfezionate. 2)- Iscrizione di più figli Le famiglie con più figli non devono registrarsi più volte. La registrazione infatti serve per ottenere un codice di accesso al servizio delle iscrizioni on line con cui possono essere presentate tutte le domande di iscrizione necessarie. 3) - Iscrizione di alunni figli di genitori non coniugati Nel caso di genitori non coniugati è possibile indicare nel modulo di iscrizioni on line l’“affido congiunto” senza dover necessariamente selezionare l’opzione “divorziato / separato”. IL DIRETTORE GENERALE Carmela Palumbo
Concluso l’accordo per la corretta applicazione della normativa sull’accesso al SSN degli stranieri presenti sul territorio nazionale. La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 20 dicembre 2012 definisce un Accordo sul documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” considerato che: - sul territorio nazionale è stata riscontrata una difformità di risposta in tema di accesso alle cure da parte della popolazione immigrata; - è necessario individuare, nei confronti di tale categoria di popolazione, le iniziative più efficaci da realizzare per garantire una maggiore uniformità, nelle Regioni e nelle Province autonome, dei percorsi di accesso e di erogazione delle prestazioni sanitarie, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sui livelli essenziali di assistenza; - è opportuno raccogliere in un unico strumento operativo le disposizioni normative nazionali e regionali relative all’assistenza sanitaria agli immigrati, anche al fine di semplificare la corretta circolazione delle informazioni tra gli operatori sanitari. Tale accordo è la conclusione di un percorso avviato da oltre 4 anni sia con ricerche specifiche (vedi quella coordinata dalla Regione Marche e quella dell’Area sanitaria della Caritas di Roma) sia all’interno del Tavolo interregionale “Immigrati e servizi sanitari” presso la Commissione salute della Conferenza delle Regioni e P.A. (documento approvato nel settembre 2011) e che ha visto la SIMM una competente protagonista. L’approvazione di tale documento è stata richiesta formalmente al Ministro della salute nell’incontro con il Presidente della SIMM l’11 maggio 2012 e tale volontà è stata ribadita dal Ministro stesso nel video messaggio al Congresso nazionale SIMM del 12 ottobre 2012. Non si tratta di una nuova legge ma del livello interpretativo delle norme esistenti infatti taluni ambiti sono già applicati da alcune Regioni e P.A. Le novità principali sono: - iscrizione obbligatoria al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno; - iscrizione obbligatoria al SSN dei regolarizzandi; - iscrizione obbligatoria al SSN anche in fase di rilascio (attesa) del primo pds per uno dei motivi che danno diritto all’iscrizione obbligatoria al SSN; - iscrizione volontaria al SSR per gli over 65enni con tariffe attuali; garanzia agli STP delle cure essenziali atte ad assicurare il ciclo terapeutico e riabilitativo completo alla possibile risoluzione dell’evento morboso, compresi anche eventuali trapianti; - rilascio preventivo del codice STP per facilitare l’accesso alle cure; - definizione del codice di esenzione X01 per gli STP; - iscrizione obbligatoria di genitore comunitario di minori italiani; - iscrizione volontaria per i comunitari residenti; - iscrizione volontaria per studenti comunitari con il solo domicilio; equiparazione dei livelli assistenziali ed organizzativi del codice STP al codice ENI; - proposta di estensione del tesserino/codice ENI nelle regioni/province che non lo hanno ancora previsto. Questo Accordo è uno strumento prezioso soprattutto per i GrIS per quell’azione di advocacy perché nessuno sia escluso dai percorsi assistenziali in un’ottica di equità e giustizia sociale (SG). fonte: Società Italiana di Medicina delle Migrazioni http://www.simmweb.it
Protocollo sulla “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati” Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute si impegnano ad individuare un procedimento unitario cui fare riferimento nelle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, in relazione a casi nei quali è incerta la determinazione della maggiore o minore età, al fine di evitare conseguenze lesive dei diritti del minore. Scarica il documento (pulsante rosso a destra). Ai lavori ha partecipato Save the Children. Il documento di analisi elaborato da Save the Children è disponibile a questa pagina.
Gli accertamenti sull’età dei migranti minorenni devono essere rispettosi dei diritti della persona minorenne. In caso di dubbio, si presume l’età minore. Scarica il file del testo (pulsante rosso a destra).
I nuovi criteri di accesso alla scuola materna aprono a tutti i bambini, senza distinzione. Scarica la circolare (pulsante a destra) Gli allegati e maggiori informazioni sono disponibili a questa pagin del sito internet del Comune di Milano
Il Ministero dell'Interno ha diramato chiarimenti su come acquisire il parere del Comitato per i Minori Stranieri al fine del rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, quando il/la richiedente, che era stata affidata a comunità familiari o enti o posta in tutela durante la minore età, non può dimostrare di essere in Italia da tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale per almeno due anni. In allegato la circolare (pulsante rosso a destra). Il modulo e l'approfondimento a questa pagina del nostro sito internet.
Il Ministero del lavoro ha diramato le direttive da applicare ai tirocini formativi e di orientamento, finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l’occupabilità dei giovani. La circolare indica i livelli essenziali di tutela in materia di tali tirocini formativi. Le direttive non riguardano altre forme riconosciute di tirocinio (decreto legislativo 167/201), finalizzate al reinserimento lavorativo di lavoratori disoccupati e lavoratori in mobilità, per i quali la competenza rimane in capo alle Regioni. Né riguardano i tirocini curricolari, nell’ambito dell’offerta formativa delle università e degli istituti scolastici.