Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei bambini contro lo sfruttamento e gli abusi sessuali

La Convenzione è stata firmata a Lanzarote, il 25 Ottobre 2007 ed è entrata in vigore il 1° luglio 2010. Essa impone agli Stati di prevedere come reati tutte le forme di abuso sessuale nei confronti dei minori, ivi compresi gli abusi commessi entro le mura domestiche o all’interno della famiglia, con l’uso di forza, costrizione o minacce. Le misure preventive enunciate nella Convenzione riguardano il reclutamento, la formazione e la sensibilizzazione delle persone che lavorano a contatto con i bambini, l’educazione dei minori, perché ricevano informazioni sui rischi che possono correre, e sui modi per proteggersi, e misure e programmi di intervento per prevenire il rischio di atti di abuso da parte di soggetti che già si sono resi colpevoli di tali reati o che potrebbero commetterli.   La Convenzione prevede dei programmi di sostegno alle vittime, invita gli Stati a prendere le misure necessarie per incoraggiare ogni persona che sospetti episodi di abuso o di sfruttamento sessuale a riportarli ai servizi responsabili, e a creare servizi di informazione, quali linee telefoniche speciali di aiuto e siti internet per fornire consigli e assistenza ai minori. Prevede altresì che siano perseguite come reati penali certe condotte, quali le attività sessuali con un minore, la prostituzione di minori e la pornografia infantile. La convenzione penalizza inoltre l’utilizzo di nuove tecnologie, in particolare internet, allo scopo di compiere atti di corruzione o abusi sessuali sui minori, per esempio mediante il "grooming” (adescare il minore creando un clima di fiducia per incontrarlo a scopi sessuali), fenomeno particolarmente inquietante e in aumento, che vede coinvolti minori molestati sessualmente da adulti incontrati nelle chat on line o nei siti di giochi.   Al fine di contrastare il turismo sessuale che coinvolge bambini, la Convenzione stabilisce che gli autori possano essere perseguiti per certi reati, anche se l’atto è stato commesso all’estero. Questo nuovo strumento giuridico garantisce inoltre che i bambini vittime di abusi siano protetti durante i procedimenti giudiziari, provvedendo a tutelare, ad esempio, la loro identità e la loro vita privata. L’adozione della Convenzione rientra nell’ambito del Programma del Consiglio d’Europa “Costruire un’Europa per e con i bambini”.   La Convenzione è applicabile in Italia a seguito della ratifica del Parlamento, approvata il 19 settembre 2012.   Scarica il testo originale (pulsante rosso a destra)   Vedi la sezione dedicata alla Convenzion sul sito internet del Consiglio d’Europa  

2018-10-22T15:39:03+02:0020 Settembre 2012|Normativa internazionale|

Costituzione della Repubblica Italiana

I principi fondamentali della comuntà italiana. Gli organi dello Stato e la loro organizzazione. INDICE: PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Scarica il testo (pulsante rosso a destra)  

2012-07-01T09:55:33+02:001 Luglio 2012|Normativa italiana|

Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Articolo 155 del Codice Civile

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Testo aggiornato a giugno 2012  

2012-06-27T22:32:32+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO: orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri    

2012-06-26T10:51:46+02:0026 Giugno 2012|Normativa comunitaria|

Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (comunemente abbreviato come il CRC, CROC, o CRC) è un trattato sui diritti umani che stabilisce i diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali dei bambini. Scarica il testo (pulsante rosso a destra) Leggi e scarica la convenzione illustrata a [questa pagina->http://legale.savethechildren.it/Leggi-e-racconta-la-Convenzione]

2012-05-29T06:47:58+02:0029 Maggio 2012|Normativa internazionale|

Decreto del Presidente della Repubblica del 31 agosto 1999 n. 394

Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell’articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni introdotte da Decreto del Presidente della Repubblica 18 Ottobre 2004, n. 334, Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, in materia di immigrazione, (indicato con DPR 334/2004). Scarica il testo (pulsante rosso a destra)

2012-05-28T23:34:22+02:0028 Maggio 2012|Normativa italiana|

Guida e banca dati sulla normativa internazionale (in inglese)

In un documento di 50 pagine la descrizione di tutti gli organismi e meccanismi internazionali e regionali che si occupano della promozione, tutela e monitoraggio dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza: sfoglia onlin la Guida agli strumenti internazionali per i diritti dei bambini: Guide to Child Rights Mechanisms (in inglese) oppure scaricala gratuitamente cliccando sul pulsante a destra di questa pagina. E’ stata pubblicata alla fine del 2011 a cura della Rete Internazionale per i diritti dei bambini - Child Rights International Network (CRIN che raccoglie 2230 organizzazioni nel mondo per la tutela dei diritti dei bambini. E’ una guida per tutti coloro che si occupano di infanzia e di adolescenza, ma non solo, per comprendere i “meccanismi” istituiti per la tutela e promozione dei diritti dei bambini in tutto il Mondo, dal Comitato ONU per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ad altri organismi e Comitati delle Nazioni Unite che si occupano trasversalmente dei diritti dei minori, a enti regionali come l’Unione africana ed organismi nazionali indipendenti, quali i Garanti. Oltre alla versione elettronica, il CRIN ha sviluppato una banca dat sulle leggi internazionali, regionali e nazionali in materia di diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.  

2012-02-23T09:21:44+01:0023 Febbraio 2012|Normativa internazionale|
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