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Corte di Appello di Palermo sez. I, Ordinanza del 19 febbraio 2011

La Corte autorizza il genitore alla permanenza sul territorio nazionale, per gravi motivi connessi allo sviluppo psicofisico delle due figlie minori, ai sensi dell’articolo 31, comma 3, del Dlgs. n. 286/1998. Non risultano ostative tre precedenti condanne penali per vendita di prodotti contraffatti, poiché si tratta di fatti risalenti nel tempo (commessi fino all’anno 2003) e che non destano grave allarme sociale.  

2011-05-18T17:39:32+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez II-quater, sentenza dell’11 marzo 2011 n. 2224

E’ illegittimo oggi negare il rinnovo del permesso di soggiorno alla maggiore età con riferimento alla mancata partecipazione, da parte del richiedente, ad un progetto di integrazione sociale di durata almeno biennale. Sebbene il ricorrente abbia fatto domanda di conversione successivamente all’entrata in vigore della modifica normativa di cui alla l. 94/09, egli non ha avuto a disposizione il tempo minimo necessario per maturare il suddetto biennio. L’adempimento previsto dalla legge è infatti impossibile per chi, alla data di entrata in vigore della legge, aveva già compiuto sedici anni. Questa normativa, prevista dal nuovo testo dell’articolo 32 del Testo Unico sull’Immigrazione non può applicarsi a coloro che abbiano compiuto la maggiore età prima della sua entrata in vigore ovvero entro i successivi due anni. Conformi: Consiglio di Stato, ordinanze del 19.9.2010 n. 4232 e 423  

2011-05-18T17:26:32+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Tribunale per i Minorenni di Venezia, sentenza del 31 gennaio 2011 n. 383

L’autorizzazione al soggiorno del genitore irregolarmente soggiornante, prevista dalla legge per gravi motivi connessi con lo sviluppo psicofisico del minore che si trova nel territorio italiano (articolo 31 comma 3 del Testo Unico sull’Immigrazione), può essere concessa anche come misura cautelare al fine di impedire danni irreparabili durante il processo, qualora il genitore sia espulso.  

2011-05-18T16:49:49+02:0018 Maggio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, I Sezione Civile, sentenza del 31 marzo 2011 n. 7504

Richiamandosi alla giurisprudenza ormai consolidata (tra cui la recente sentenza n. 18219/2009), la Corte di Cassazione ha dichiarato che, di fronte alla situazione di degrado in cui si trovano i figli, non è sufficiente  dimostrare una mera disponibilità dei parenti (ivi compresi i nonni) a farsi carico dei minori al fine di sostenere che non sono in stato di abbandono e quindi adottabili, dovendo comunque sussistere un rapporto sottostante di familiarità ed accudimento, ovvero, al limite, un tentativo di contrastare la condizione di degrado dei minori, con interventi sostitutivi dei genitori od eventualmente con denunce alle autorità di controllo.

2011-04-12T14:51:59+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza dell’11 marzo 2011 n. 83

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 250 del Codice Civile, nella parte in cui non prevede, per il figlio di età inferiore a sedici anni «adeguate forme di “tutela” dei suoi preminenti personalissimi diritti, nella specie di autonoma rappresentazione e difesa in giudizio, diritti costituzionalmente garantiti, la Corte Costituzionale ha affermato che la norma è conforme al dettato costituzionale in quanto interpretata nel senso di ritenere riconosciuta al minorenne la qualità di parte nel giudizio di opposizione al riconoscimento della filiazione: “Se, di regola, la sua rappresentanza sostanziale e processuale è affidata al genitore che ha effettuato il riconoscimento (in base agli articoli 317-bis e 320 del Codice Civile), qualora si prospettino situazioni di conflitto d'interessi, anche in via potenziale, spetta al giudice procedere alla nomina di un curatore speciale. Ciò può avvenire su richiesta del pubblico ministero, o di qualunque parte che vi abbia interesse (art. 79 cod. proc. civ.), ma anche di ufficio, avuto riguardo allo specifico potere attribuito in proposito all'autorità giudiziaria dall'art. 9, primo comma, della citata Convenzione di Strasburgo. In tali sensi interpretato, il citato art. 250, quarto comma, cod. civ. si sottrae alle censure sollevate con l'ordinanza di rimessione, in relazione a tutti i parametri evocati".

2011-04-12T13:31:00+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010

La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti. Conforme: Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 264  

2011-04-12T13:02:06+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte di Cassazione, sezione I civile, sentenza del 3 febbraio 2011 n. 2647

La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce il principio pronunciato dalle Sezioni Unite (v. sentenza del 25.10.2010 n. 2179). La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti.  

2011-04-12T13:00:04+02:0012 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

TAR Lazio sez IIquater, sentenza 11 febbraio 2011 n. 1362

La nuova disciplina recata dalla l. n. 94/2009, in materia di rilascio del permesso alla maggiore età, si applica in modo da consentire ai minori non accompagnati di partecipare al progetto biennale di integrazione sociale e civile di cui all’art. 32, comma 1 bis, D.Lgs. n. 286/1998. Non può trovare applicazione, pertanto, qualora il neomaggiorenne abbia compiuto la maggiore età in un periodo antecedente due anni dalla entrata in vigore della legge.

2011-04-06T10:09:12+02:006 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 9 febbraio 2011 n. 40

Una decisione della Corte Costituzionale che segna il punto di riferimento per la normativa e l’applicazione dell’accesso al welfare in Italia. La Corte costituzionale ha affermato l’illlegittimità della normativa introdotta nell’ordinamento regionale del FVG la legge regionale del Friuli Venezia-Giulia n. 24/2010 per contrasto con i principi costituzionali di uguaglianza e ragionevolezza poiché mira ad escludere dai benefici i cittadini non comunitari in base alla loro nazionalità, oltre che a condizionare l’accesso dei cittadini comunitari e italiani in base all’anzianità di residenza. In tal modo la legge regionale comprometterebbe la stessa finalità dell’attribuzione di competenza alle regioni della materia dell’assistenza sociale e integrazione, introducendo distinzioni arbitrarie proprio fra i soggetti bisognosi delle prestazioni.  

2011-04-06T09:52:00+02:006 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|
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