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Costituzione della Repubblica Italiana

I principi fondamentali della comuntà italiana. Gli organi dello Stato e la loro organizzazione. INDICE: PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Scarica il testo (pulsante rosso a destra)  

2012-07-01T09:55:33+02:001 Luglio 2012|Normativa italiana|

Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Articolo 155 del Codice Civile

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Testo aggiornato a giugno 2012  

2012-06-27T22:32:32+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO: orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri    

2012-06-26T10:51:46+02:0026 Giugno 2012|Normativa comunitaria|

Le seconde generazioni tra mondo della formazione e mondo del lavoro

Giovedì 28 giugno alle ore 11, si terrà a Roma la presentazione della Rricerca “Le seconde generazioni tra mondo della formazione e mondo del lavoro” promossa da Rete G2 Seconde Generazioni in collaborazione con ASGI, Save The Children con il contributo dell'UNAR, nell'ambito del[ progetto R.E.T.E. (Rows Emergencies and Teen Empowerment)->http://legale.savethechildren.it/Progetto-RETE-ricerca-e-consulenza]. Si prega di confermare la propria partecipazione all'indirizzo: g2@secondegenerazioni.it Sede: Libreria Feltrinelli -(Galleria Alberto Sordi)-Piazza Colonna 31/35, Roma    

2012-06-26T10:10:13+02:0026 Giugno 2012|News|

Attuazione CRC in Italia: V Rapporto di monitoraggio

E' disponibile il V Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) e dei suoi Protocolli Opzionali, a partire dalla pubblicazione delle nuove Osservazioni del Comitato ONU indirizzate all'Italia nell'ottobre 2011 fino al prossimo appuntamento con il Comitato ONU, previsto per l'aprile 2017. Scarica il testo del Rapporto dal sito internt del Gruppo CRC, a questa pagin. Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 89 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.  

2012-06-07T09:11:13+02:007 Giugno 2012|News|

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez II quater, sentenza del 16.05.2012 n. 4431

Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età. Nel caso di specie, il ragazzo egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge della Repubblica Araba d'Egitto e tale normativa deve essere rispettata dalle autorità italiane, in base alla legge italiana di diritto internazionale privato. Conformemente a tale principio, era stato nominato un tutore dopo i diciotto anni dal giudice tutelare.  

2012-06-05T12:04:01+02:005 Giugno 2012|Giurisprudenza italiana|

Convenzione sui diritti del fanciullo, New York, 20.11.1989

La Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo (comunemente abbreviato come il CRC, CROC, o CRC) è un trattato sui diritti umani che stabilisce i diritti civili, politici, economici, sociali, sanitari e culturali dei bambini. Scarica il testo (pulsante rosso a destra) Leggi e scarica la convenzione illustrata a [questa pagina->http://legale.savethechildren.it/Leggi-e-racconta-la-Convenzione]

2012-05-29T06:47:58+02:0029 Maggio 2012|Normativa internazionale|
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