Home/TeamDev

About TeamDev

This author has not yet filled in any details.
So far TeamDev has created 811 blog entries.

Diritto all’istruzione senza discriminazione: la guida di Save the Children

E’ disponibile online la guida al diritto all’istruzione dei minori stranieri in Italia, con tutti i riferimenti normativi nazionali e internazionali. Dalla scuola dell’infanzia al completamento dell’intero percorso scolastico, compiuti i 18 anni, la legge riconosce e tutela il diritto all’istruzione in Italia, anche per le persone prive di un permesso di soggiorno. Scarica il testo (pulsante rosso a destra). La guida è stata prodotta nell’ambito delle attività del progetto IDEE contro la discriminazion, finanziato nel quadro del Fondo europeo per l’integrazione di cittadini di paesi terzi 2007-2013 dal Ministero dell’Interno, Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione, Direzione Centrale per le politiche dell’immigrazione e dell’asilo.    

2012-07-21T11:56:05+02:0021 Luglio 2012|Pubblicazioni|

Direttiva del Governo Svedese sull’accertamento dell’età del 26 giugno 2012

Il Consiglio Nazionale per la Sanità e il Welfare svedese (Socialstyrelsen) ha adottato le seguenti raccomandazioni in materia di accertamento dell’età di minori stranieri non accompagnati al fine del rilascio del permesso di soggiorno. Scarica il documento (in inglese) con il pulsante rosso a destra. Queste le raccomandazioni: 1. Una valutazione medica dell’età deve iniziare con un esame clinico e pediatrico del/la giovane. Deve comprenderne la storia medica e una valutazione antropometrica. 2. Per una valutazione dell’età medica, gli esami radiografici delle ossa delle mani e dei denti dovrebbero essere complementare a quello di indagine pediatrica. 3. I bisogni sanitari del bambino identificato durante la valutazione dell’età dovrebbero essere controllati, con riferimento alle cure odontoiatriche e sanitarie. 4. Le incertezze che esistono con i metodi disponibili radiografici devono essere espresse in modo standardizzato utilizzando protocolli consolidati per comunicare i risultati della valutazione dell’età medica sulla base di esami radiografici. 5. La valutazione della probabilità che un individuo sia superiore a 18 anni dovrebbe essere fatta ad un livello accettabile, che in un contesto medico è del 95 per cento di probabilità. 6. In considerazione delle incertezze dei metodi disponibili, la valutazione complessiva di tutti i materiali di indagine devono essere generosi e di essere guidati dai principi del beneficio del dubbio e del rispetto del superiore interesse per il bambino. 7. Protocolli sviluppati congiuntamente dal Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) e il Consiglio Nazionale della sanità e del Welfare (Socialstyrelsen) devono essere utilizzati come riferimento per gli esami medici/radiografici e per gli esiti. 8. Gli esami radiografici e pediatrica e le valutazioni devono preferibilmente essere condotti da radiologi, dentisti forensi e pediatri in un numero limitato di cliniche in tutto il paese. Una completa valutazione medica sulla base degli esiti di tali esami, deve essere eseguitia da specialisti in una o più istituzioni, autorità o equivalenti, con cui il Consiglio per l’Immigrazione (Migrationsverket) ha stipulato convenzioni. Fonte: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2012/2012-6-5  

2012-07-15T15:18:39+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Svezia|

Protocollo Ministero dell’Interno – Ministero della Salute sull’accertamento dell’età del 21 maggio 2009

Protocollo sulla “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati” Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute si impegnano ad individuare un procedimento unitario cui fare riferimento nelle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, in relazione a casi nei quali è incerta la determinazione della maggiore o minore età, al fine di evitare conseguenze lesive dei diritti del minore. Scarica il documento (pulsante rosso a destra). Ai lavori ha partecipato Save the Children. Il documento di analisi elaborato da Save the Children è disponibile a questa pagina.  

2012-07-15T13:02:33+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Italia|

Il Consiglio Europeo e l’accertamento dell’età

Il Commissario ai Diritti Umani per il Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, ha pubblicato il 9 agosto 2011 una significativa posizione sulla necessità di implementare misure di accertamento dell’atà dei minori migranti che favoriscano un approccio multidisciplinare e assicurino il rispetto della dignità del minore. Link alla notizi  

2012-07-11T11:40:51+02:0011 Luglio 2012|News|

Summer Schoool sui diritti dell’Infanzia e dell’adoscenza

A Roma dal 16 al 20 luglio 2012 si terrà la prima Summer School sui diritti dell’Infanzia e dell’adoscenza per professionisti di diverse appartenenze (giuridiche, psicologiche, sociali, educative...). Apre con il tema "Educare in situazioni di difficoltà" ed è promossa dal Gruppo Abele e dall’Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento di Giustizia Minorile (Ministero della Giustizia). Condividere l’analisi dei problemi e i metodi educativi sono le premesse per trovare intese sulle decisioni da adottare per i minori in contesti di disagio sociale e a rischio di devianza. Staff progettuale: Cira Stefanelli (ICF), Franco Floris, Roberto Camarlinghi (Animazione Sociale), Francesco d’Angella, Franca O. Manoukian (Studio APS), Piercarlo Pazè (MinoriGiustizia) Il Corso è accreditato presso gli ordini professionali. Sede: Istituto Centrale di Formazione - Dipartimento di giustizia minorile, via Barellai 140 - Roma Il programma e tutte le informazioni per partecipare a questa pagina del sito internet del Gruppo Abel  

2012-07-10T00:31:37+02:0010 Luglio 2012|News|

Costituzione della Repubblica Italiana

I principi fondamentali della comuntà italiana. Gli organi dello Stato e la loro organizzazione. INDICE: PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Scarica il testo (pulsante rosso a destra)  

2012-07-01T09:55:33+02:001 Luglio 2012|Normativa italiana|

Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Articolo 155 del Codice Civile

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Testo aggiornato a giugno 2012  

2012-06-27T22:32:32+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|
Go to Top