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Protocollo Ministero dell’Interno – Ministero della Salute sull’accertamento dell’età del 21 maggio 2009

Protocollo sulla “Determinazione dell’età nei minori non accompagnati” Il Ministero dell’Interno e il Ministero della Salute si impegnano ad individuare un procedimento unitario cui fare riferimento nelle procedure di identificazione dei minori stranieri non accompagnati e di accertamento della minore età”, in relazione a casi nei quali è incerta la determinazione della maggiore o minore età, al fine di evitare conseguenze lesive dei diritti del minore. Scarica il documento (pulsante rosso a destra). Ai lavori ha partecipato Save the Children. Il documento di analisi elaborato da Save the Children è disponibile a questa pagina.  

2012-07-15T13:02:33+02:0015 Luglio 2012|Regolamenti e Prassi in Italia|

Il Consiglio Europeo e l’accertamento dell’età

Il Commissario ai Diritti Umani per il Consiglio d’Europa, Thomas Hammarberg, ha pubblicato il 9 agosto 2011 una significativa posizione sulla necessità di implementare misure di accertamento dell’atà dei minori migranti che favoriscano un approccio multidisciplinare e assicurino il rispetto della dignità del minore. Link alla notizi  

2012-07-11T11:40:51+02:0011 Luglio 2012|News|

Summer Schoool sui diritti dell’Infanzia e dell’adoscenza

A Roma dal 16 al 20 luglio 2012 si terrà la prima Summer School sui diritti dell’Infanzia e dell’adoscenza per professionisti di diverse appartenenze (giuridiche, psicologiche, sociali, educative...). Apre con il tema "Educare in situazioni di difficoltà" ed è promossa dal Gruppo Abele e dall’Istituto Centrale di Formazione del Dipartimento di Giustizia Minorile (Ministero della Giustizia). Condividere l’analisi dei problemi e i metodi educativi sono le premesse per trovare intese sulle decisioni da adottare per i minori in contesti di disagio sociale e a rischio di devianza. Staff progettuale: Cira Stefanelli (ICF), Franco Floris, Roberto Camarlinghi (Animazione Sociale), Francesco d’Angella, Franca O. Manoukian (Studio APS), Piercarlo Pazè (MinoriGiustizia) Il Corso è accreditato presso gli ordini professionali. Sede: Istituto Centrale di Formazione - Dipartimento di giustizia minorile, via Barellai 140 - Roma Il programma e tutte le informazioni per partecipare a questa pagina del sito internet del Gruppo Abel  

2012-07-10T00:31:37+02:0010 Luglio 2012|News|

Costituzione della Repubblica Italiana

I principi fondamentali della comuntà italiana. Gli organi dello Stato e la loro organizzazione. INDICE: PRINCIPI FONDAMENTALI PARTE I: DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II: ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Scarica il testo (pulsante rosso a destra)  

2012-07-01T09:55:33+02:001 Luglio 2012|Normativa italiana|

Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Articolo 155 del Codice Civile

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Testo aggiornato a giugno 2012  

2012-06-27T22:32:32+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO: orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri    

2012-06-26T10:51:46+02:0026 Giugno 2012|Normativa comunitaria|
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