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Articolo 155bis del Codice Civile

Affidamento a un solo genitore e opposizione all'affidamento condiviso. Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore. Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l'affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l'affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell'articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell'interesse dei figli, rimanendo ferma l'applicazione dell'articolo 96 del codice di procedura civile.  

2012-06-27T23:15:02+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Articolo 155 del Codice Civile

Art. 155 Provvedimenti riguardo ai figli. Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all'interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all'istruzione e all'educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole. La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all'istruzione, all'educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente. Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando: 1) le attuali esigenze del figlio; 2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori; 3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore; 4) le risorse economiche di entrambi i genitori; 5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore. L'assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice. Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi. Testo aggiornato a giugno 2012  

2012-06-27T22:32:32+02:0027 Giugno 2012|Normativa italiana|

Comunicazione della Commissione del 2 luglio 2009

COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO: orientamenti per un migliore recepimento e una migliore applicazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri    

2012-06-26T10:51:46+02:0026 Giugno 2012|Normativa comunitaria|

Le seconde generazioni tra mondo della formazione e mondo del lavoro

Giovedì 28 giugno alle ore 11, si terrà a Roma la presentazione della Rricerca “Le seconde generazioni tra mondo della formazione e mondo del lavoro” promossa da Rete G2 Seconde Generazioni in collaborazione con ASGI, Save The Children con il contributo dell'UNAR, nell'ambito del[ progetto R.E.T.E. (Rows Emergencies and Teen Empowerment)->http://legale.savethechildren.it/Progetto-RETE-ricerca-e-consulenza]. Si prega di confermare la propria partecipazione all'indirizzo: g2@secondegenerazioni.it Sede: Libreria Feltrinelli -(Galleria Alberto Sordi)-Piazza Colonna 31/35, Roma    

2012-06-26T10:10:13+02:0026 Giugno 2012|News|

Corso di formazione il 27-28 giugno a Roma

Per operatori socio sanitari: teoria e pratica della tutela dei minori stranieri richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale, sia non accompagnati che inseriti in nuclei familiari, con l’obbiettivo di migliorare le condizioni di accoglienza e presa in carico. Sede Sala di rappresentanza della ASL , Presidio Nuovo Regina Margherita di Via Morosini 30 (Trastevere), Roma. Maggiori informazioni: www.salut-are.provincia.parma.i Scarica il programma del corso (pulsante rosso a destra di questa pagina). Iscrizioni al corso: corsi-salut-are@provincia.parma.it Contatti: Dott.ssa Maria Luisa Lemma (347-0132882) marialuisa.lemma@savethechildren.it salutare2010@gmail.com   Il Progetto Il corso è un’attività del [Progetto Salut-are->http://legale.savethechildren.it/Progetto-Salut-ARE-migliorare-i], finanziato dalla Commissione Europea - Fondo Europeo Rifugiati 2008-2013, Esso prevede l’organizzazione di percorsi formativi rivolti al personale dei servizi socio-sanitari a livello nazionale, la costituzione e il consolidamento di équipe multidisciplinari territoriali destinate alla presa in carico e alla progettazione socio-sanitaria dei percorsi di diagnosi, cura e riabilitazione per richiedenti e titolari di protezione internazionale.  

2018-10-22T15:39:05+02:0014 Giugno 2012|News|

Progetto Salut-ARE: migliorare i servizi socio-sanitari per richiedenti asilo e rifugiati (2011)

Sono iniziate le attività formazione e avvio di équipe specializzate per accrescere le capacità di riconoscimento e di presa in carico dei richiedenti e/o titolari di protezione internazionale vulnerabili da parte del personale dei servizi socio-sanitari, sanitari e dell’accoglienza, a livello nazionale. L’obiettivo del progetto Salut-ARE è inserire nella programmazione socio-sanitaria territoriale interventi e misure specifiche raccordando i servizi del sistema asilo con il più complessivo sistema dei servizi socio-sanitari territoriali. Numerosi sono i soggetti promotori, partner e partecipanti di questa rete nazionale, fra i quali la Provincia di Parma - Assessorato Politiche Sociali (capofila), Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione, ICS Ufficio Rifugiati di Trieste, Save the Children Italia, l’Agenzia Sanitaria e Sociale della Regione Emilia Romagna (Bologna), l’Associazione Centro Astalli di Roma. I corsi si tengono a Parma, Follonica, Ferrara, Firenze eRoma secondo il calendario pubblicato sul sito di Salut-ARE Riferimenti e contatti: http://www.salut-are.provincia.parma.i e-mail: info-salut-are@provincia.parma.it Iscrizioni: corsi-salut-are@provincia.parma.it  

2018-10-22T15:39:06+02:0014 Giugno 2012|Progetti Conclusi|

Attuazione CRC in Italia: V Rapporto di monitoraggio

E' disponibile il V Rapporto sull'attuazione in Italia della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza (CRC) e dei suoi Protocolli Opzionali, a partire dalla pubblicazione delle nuove Osservazioni del Comitato ONU indirizzate all'Italia nell'ottobre 2011 fino al prossimo appuntamento con il Comitato ONU, previsto per l'aprile 2017. Scarica il testo del Rapporto dal sito internt del Gruppo CRC, a questa pagin. Il Gruppo di Lavoro per la Convenzione sui Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza (Gruppo CRC) è un network attualmente composto da 89 soggetti del Terzo Settore che da tempo si occupano attivamente della promozione e tutela dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza ed è coordinato da Save the Children Italia.  

2012-06-07T09:11:13+02:007 Giugno 2012|News|

Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio sez II quater, sentenza del 16.05.2012 n. 4431

Il permesso di soggiorno per motivo di affidamento spetta al cittadino straniero anche oltre il compimento dei diciotto anni, se la legge dello stato di origine lo riconosce minorenne anche dopo tale età. Nel caso di specie, il ragazzo egiziano è minorenne fino ai 21 anni, secondo la legge della Repubblica Araba d'Egitto e tale normativa deve essere rispettata dalle autorità italiane, in base alla legge italiana di diritto internazionale privato. Conformemente a tale principio, era stato nominato un tutore dopo i diciotto anni dal giudice tutelare.  

2012-06-05T12:04:01+02:005 Giugno 2012|Giurisprudenza italiana|
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