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Corte di Cassazione, Sez. I Civile, sentenza del 14.2.2011 n. 3572

L’adozione pronunciata all’estero nei confronti di genitori italiani, ivi residenti da almeno due anni, può essere riconosciuta in Italia, previa verifica della sua conformità ai principi della Convenzione dell’Aja del 29 maggio 1993 sull’adozione internazionale (art. 36 della legge n. 184/1983 sul diritto del minore a una famiglia). Tuttavia, questo principio deve essere applicato nel rispetto dei principi fondamentali che regolano in Italia il diritto di famiglia e dei minori (articolo 35 comma 3), fra i quali l’ammissibilità dell’adozione da parte di coniugi uniti in matrimonio (articolo 6). Non è quindi riconosciuta in Italia l’adozione di un bambino da parte di un cittadino non sposato.    

2011-04-05T12:15:49+02:005 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Dublin Project

Una rete europea per informare e assicurare la continuità al sostegno dei richiedenti asilo in occasione della valutazione dello Stato Membro competente a valutare la domanda di asilo e dei trasferimenti fra gli stati in applicazione del Regolamento comunitario 343/2003. Il progetto è un’iniziativa del Forum Refugié, storica organizzazione francese che lavora per l’accoglienza dei rifugiati e per la tutela del diritto di asilo, in collaborazione con molte organizzazioni europee, tra le quali il Consiglio Italiano per i Rifugiati. E' iniziato a dicembre 2009 e dura 18 mesi, con il contributo del Fondo Europeo per i Rifugiati. Link al sit Disponibili guide alla procedura di asilo nei vari Stati Mmebri dell'UE, in diverse lingue. A questo lin si può scaricare la versione in inglese della guida alla procedura di accesso alla protezione internazionale in Italia.

2011-04-04T10:41:13+02:004 Aprile 2011|News|

TAR Lazio sez IIIbis, sentenza del 20 gennaio 2011 n. 552

Scuola: sovraffollamento delle classi Il TAR del Lazio ha accertato l’inerzia dell’Amministrazione per la mancata emanazione del piano generale di edilizia scolastica (articolo 3 del d.P.R. 81/09) e ha ordinato al Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca scientifica ed al Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’emanazione di un piano generale entro sei mesi. La sentenza chiarisce anche l’ambito di applicazione delle azioni individuali e collettive per l’efficienza della Pubblica Amministrazione (decreto legislativo 198/2009).

2011-04-03T12:42:07+02:003 Aprile 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, sentenza del 15 aprile 2010 n. 138

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 138 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:01:36+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 5 gennaio 2011 n. 4

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. 4 sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 27

2011-02-02T16:00:51+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 22 luglio 2010 n. 276

Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 13 ordinanza del 22.07.2010 n. 276

2011-02-02T15:57:58+01:002 Febbraio 2011|Giurisprudenza italiana|

Risoluzione del Parlamento europeo del 19 gennaio 2011 sull’adozione internazionale nell’Unione europea

Il Parlamento Europeo chiede agli Stati membri di adottare alcune misure necessarie a migliorare ed agevolare le adozioni internazionali, ma anche di creare "un coordinamento tra Commissione e Stati membri per lo scambio di buone prassi e di strategie al fine di ottenere la massima collaborazione da tutti i Paesi e garantire sia il diritto all’adozione sia la massima trasparenza, evitando così le adozioni illegali". Vedi il test Vedi gli approfondimenti sul sito del Gruppo CRC - per la promozione della Convenzione delle Nazioni Unite sui Diritti del Fanciullo: Ambiente familiare e misure alternative - Adozione nazionale e internazional Misure speciali per la tutela dei minori

2011-02-02T15:09:13+01:002 Febbraio 2011|Normativa comunitaria|
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