Corte Costituzionale, sentenza del 15 aprile 2010 n. 138
Per ammettere il matrimonio tra persone dello stesso sesso, sarebbe necessaria una modifica alla legge. Esso non rientra nel concetto giuridico di matrimonio, con riferimento all’articolo 29 della Costituzione (il matrimonio come "società naturale" e legata al concetto di procreazione) e al codice civile (il matrimonio come unione tra marito e moglie, pertanto persone di sesso diverso). Questi limiti non possono essere superati dal giudice, che è interprete del diritto. Così la Corte Costituzionale nelle seguenti pronuncie: ordinanza del 05.01.2011 n. sentenza del 15.04.2010 n. 138 ordinanza del 22.07.2010 n. 27