Corte di Cassazione Sez. I Civ. – sentenza del 15.12.2011, n. 27069
Doppio cognome per il figlio riconosciuto dal padre successivamente alla nascita. Corrisponde all’interesse del bambino aggiungere il cognome paterno a quello originario della madre. In tal modo si intende garantire la tutela dell’identità personale, in relazione all’ambiente familiare e sociale di vita, anche non si prospetta la convivenza con il padre. Si tratta di affermare il diritto all’dentità della persona, anche quando è appena nata. La Corte richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni, il diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al vissuto del minore, alla vita sua trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.