Home/2011

Corte di Cassazione Sez. I Civ. – sentenza del 15.12.2011, n. 27069

Doppio cognome per il figlio riconosciuto dal padre successivamente alla nascita. Corrisponde all’interesse del bambino aggiungere il cognome paterno a quello originario della madre. In tal modo si intende garantire la tutela dell’identità personale, in relazione all’ambiente familiare e sociale di vita, anche non si prospetta la convivenza con il padre. Si tratta di affermare il diritto all’dentità della persona, anche quando è appena nata. La Corte richiama l’esigenza di essere se stessi, nella prospettiva di una compiuta rappresentazione della personalità individuale in tutti i suoi aspetti ed implicazioni, nelle sue qualità ed attribuzioni, il diritto alla propria identità, sottoposta ai medesimi mutamenti della personalità individuale (e quindi diritto “alla personalità” e alle condizioni che ne garantiscono lo sviluppo). Si dovrà dunque guardare al vissuto del minore, alla vita sua trascorsa, ma pure alle eventuali prospettive future.

2011-12-31T11:21:44+01:0031 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Articolo 155 del Codice Civile: l’affidamento dei figli

Dal 2006 la legge italiana prevede la regola dell’affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori che si separano. Il giudice decide le modalità dell’affidamento condiviso, anche su proposta dei genitori, privilegiando l’interesse superiore dei figli. Le modalità sono previste dall’articolo 155 e dai seguenti (fino all’art. 155 sexies) del Codice Civile, che si può leggere di seguito e scaricare come documento premendo il pulsante rosso a destra.   CODICE CIVILE {(testo aggiornato al 27.12.2011)}   Articolo 155   Provvedimenti riguardo ai figli.   Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.   Per realizzare la finalità indicata dal primo comma, il giudice che pronuncia la separazione personale dei coniugi adotta i provvedimenti relativi alla prole con esclusivo riferimento all’interesse morale e materiale di essa. Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli. Prende atto, se non contrari all’interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori. Adotta ogni altro provvedimento relativo alla prole.   La potestà genitoriale è esercitata da entrambi i genitori [c.c. 316]. Le decisioni di maggiore interesse per i figli relative all’istruzione, all’educazione e alla salute sono assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell’inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli. In caso di disaccordo la decisione è rimessa al giudice. Limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, il giudice può stabilire che i genitori esercitino la potestà separatamente.   Salvo accordi diversi liberamente sottoscritti dalle parti, ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito; il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando:   1) le attuali esigenze del figlio;   2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;   3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;   4) le risorse economiche di entrambi i genitori;   5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.   L’assegno è automaticamente adeguato agli indici ISTAT in difetto di altro parametro indicato dalle parti o dal giudice.   Ove le informazioni di carattere economico fornite dai genitori non risultino sufficientemente documentate, il giudice dispone un accertamento della polizia tributaria sui redditi e sui beni oggetto della contestazione, anche se intestati a soggetti diversi.       Articolo 155-bis   Affidamento a un solo genitore e opposizione all’affidamento condiviso.   Il giudice può disporre l’affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l’affidamento all’altro sia contrario all’interesse del minore.   Ciascuno dei genitori può, in qualsiasi momento, chiedere l’affidamento esclusivo quando sussistono le condizioni indicate al primo comma. Il giudice, se accoglie la domanda, dispone l’affidamento esclusivo al genitore istante, facendo salvi, per quanto possibile, i diritti del minore previsti dal primo comma dell’articolo 155. Se la domanda risulta manifestamente infondata, il giudice può considerare il comportamento del genitore istante ai fini della determinazione dei provvedimenti da adottare nell’interesse dei figli, rimanendo ferma l’applicazione dell’articolo 96 del codice di procedura civile.*   *{Articolo 96 c. 1 del codice di procedura civile:} "Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell’altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche d’ufficio, nella sentenza."     Articolo 155-ter   Revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli.   I genitori hanno diritto di chiedere in ogni tempo la revisione delle disposizioni concernenti l’affidamento dei figli, l’attribuzione dell’esercizio della potestà su di essi e delle eventuali disposizioni relative alla misura e alla modalità del contributo.     Articolo 155-quater   Assegnazione della casa familiare e prescrizioni in tema di residenza.   Il godimento della casa familiare è attribuito tenendo prioritariamente conto dell’interesse dei figli. Dell’assegnazione il giudice tiene conto nella regolazione dei rapporti economici tra i genitori, considerato l’eventuale titolo di proprietà. Il diritto al godimento della casa familiare viene meno nel caso che l’assegnatario non abiti o cessi di abitare stabilmente nella casa familiare o conviva more uxorio o contragga nuovo matrimonio. Il provvedimento di assegnazione e quello di revoca sono trascrivibili e opponibili a terzi ai sensi dell’articolo 2643.   Nel caso in cui uno dei coniugi cambi la residenza o il domicilio, l’altro coniuge può chiedere, se il mutamento interferisce con le modalità dell’affidamento, la ridefinizione degli accordi o dei provvedimenti adottati, ivi compresi quelli economici.     Articolo 155-quinquies   Disposizioni in favore dei figli maggiorenni.   Il giudice, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. Tale assegno, salvo diversa determinazione del giudice, è versato direttamente all’avente diritto.   Ai figli maggiorenni portatori di handicap grave ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si applicano integralmente le disposizioni previste in favore dei figli minori.   Articolo 155-sexies   Poteri del giudice e ascolto del minore.   Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 155, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento.   Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 155 per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.    

2011-12-27T17:54:15+01:0027 Dicembre 2011|Normativa italiana|

L’impatto della Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranieri non accompagnati

Una rilevazione in sei città italiane Il rapporto offre un’analisi degli effetti della "Legge sulla Sicurezza" n. 94/2009 sui minori stranieri e ne mette in evidenza i principali effetti: la mancata conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età, il reato di ingresso e soggiorno illegale e la contestazione dell’aggravante di clandestinità. Crescono la sfiducia nei ragazzi, il bisogno di integrazione, il pericolo di sfruttamento lavorativo o di entrare in circuiti d’illegalità.

2011-12-06T15:04:20+01:006 Dicembre 2011|Pubblicazioni|

Decreto interministeriale 11 maggio 2011

Pubblicato il 2 dicembre 2011 il decreto interministeriale che indica requisiti e condizioni per il rilascio di visti d'ingresso di cittadini stranieri in Italia. Per i minori è necessario l’atto di assenso del genitore all’espatrio. Il testo in allegato (a destra) ESTRATTO Articolo 3: 1. L’ingresso in territorio nazionale di minori stranieri in possesso dei requisiti previsti per ciascuna delle tipologie di visto è subordinato all’acquisizione, da parte della rappresentanza diplomatico-consolare, anche dell’atto di assenso all’espatrio sottoscritto da ciascuno degli esercenti la potestà genitoriale che non accompagnino il minore nel viaggio, o in loro assenza dal tutore legale. L’assenso all’espatrio viene fornito secondo le norme vigenti nel paese di residenza del minore. 2. L’ingresso di minori stranieri nell’ambito di programmi solidaristici di accoglienza temporanea è subordinato all’esplicita autorizzazione espressa da parte del Comitato per i Minori stranieri, di cui all’art. 33 del testo unico n. 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni.    

2011-12-05T11:37:14+01:005 Dicembre 2011|Normativa italiana|

Corte Costituzionale, ordinanza del 2 dicembre 2011 n. 326

Con la riforma della normativa sul rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, il legislatore ha ripristinato la distinzione tra minori stranieri «non accompagnati» e minori stranieri «comunque affidati», prevedendo solo per i primi la necessità che siano ammessi a frequentare, per almeno due anni, un progetto di integrazione sociale e civile. Riferimenti normativi: Articolo 32 del testo unico sull’immigrazione, come modificato dal decreto-legge del 23 giugno 2011, n. 89 convertito, con modificazioni, dalla legge 2 agosto 2011, n. 129. Vedi il test

2011-12-04T19:39:51+01:004 Dicembre 2011|Giurisprudenza italiana|

Finanziamenti per promuovere l’integrazione dei cittadini stranieri

Le domande dal 6 dicembre al 21 febbraio 2012, da presentare via internet al Ministero dell’Interno per le seguenti azioni, da realizzare a livello locale: Azione 1 - “Formazione linguistica ed educazione civica” - Euro 4.000.000,00 Azione 2 - “Orientamento al lavoro e sostegno all’occupabilità” - Euro 2.250.000,00   Azione 3 - “Progetti giovanili” - Euro 4.100.000,00   Azione 4 - “Promozione dell’accesso all’alloggio” - Euro 1.800.000,00   Azione 6 - “Mediazione sociale e promozione del dialogo interculturale” - 2.300.000,00   Azione 8 - “Capacity building” - Euro 1.200.000,00   Azione 9 - “Scambio di esperienze e buone pratiche” - Euro 450.000,00 (attenzione: per questa azione il termine scade il 31 gennaio 2012)   Tutte le informazioni a questa pagina del sito del Ministero dell’Intern  

2011-12-04T11:54:41+01:004 Dicembre 2011|News|

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 dicembre 1999, n. 535

In allegato il Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri.   Il testo è stato recentemente modificato all’articolo 9, in vigore dal 23 novembre 2011, portando da 90 a 120 giorni la durata del soggiorno ammesso per minori provenienti dall’estero nell’ambito di programmi di solidarietà approvati dal Comitato. La modifica è stata apportata dal decreto del Presidente del Consiglio del Ministri del 23.9.2011 n. 19.  

2011-11-30T13:35:18+01:0030 Novembre 2011|Normativa italiana|

Circolare del Ministero dell’Interno del 16 novembre 2011 n. 8708

Il Ministero dell'Interno ha diramato chiarimenti su come acquisire il parere del Comitato per i Minori Stranieri al fine del rilascio del permesso di soggiorno alla maggiore età, quando il/la richiedente, che era stata affidata a comunità familiari o enti o posta in tutela durante la minore età, non può dimostrare di essere in Italia da tre anni e di avere seguito un progetto di integrazione sociale per almeno due anni. In allegato la circolare (pulsante rosso a destra). Il modulo e l'approfondimento a questa pagina del nostro sito internet.

2011-11-30T12:27:59+01:0030 Novembre 2011|Regolamenti e Prassi in Italia|
Go to Top