Ogni ragazzo o ragazza, bambino e bambina, arrivato in Italia senza essere accompagnato da un adulto di riferimento, ha il diritto a rimanere nel paese.

Per legge, infatti, i minori stranieri non accompagnati devono essere equiparati a tutti gli effetti ai loro coetanei italiani ed europei (Legge n. 47/ 2017, art. 1). Essi non possono essere né respinti alla frontiera né, salvo casi eccezionali, espulsi (Legge n. 47/ 2017, art. 3).

La Legge 47/ 2017 (art. 10) prevede che i minori stranieri non accompagnati, oltre alla possibilità di ricevere un permesso per protezione internazionale, possano ricevere due tipi di permesso di soggiorno: il permesso per minore età e il permesso per motivi familiari.

La valutazione circa l’opportunità di procedere con la richiesta di protezione internazionale o con il permesso per minore età dipende da specifiche valutazioni, che vanno effettuate caso per caso prestando la massima attenzione all’interesse superiore del minore. Qui puoi trovare maggiori informazioni in merito.

Il permesso di soggiorno per minore età ( Legge n. 47/ 2017, art. 10, co.1 lett. a)

Il minore straniero non accompagnato ha diritto ad ottenere tale tipo di permesso di soggiorno – valido fino al compimento dei diciotto anni – per il solo fatto di essere minorenne.

Egli può richiederlo sia personalmente, sia attraverso l’esercente la responsabilità genitoriale, senza essere costretto ad attendere la nomina del suo tutore ai sensi dell’art 346 c.c..  Sino alla nomina di un tutore, le funzioni relative alla richiesta di permesso di soggiorno o di protezione internazionale possono essere svolte dal responsabile della struttura di prima accoglienza

Il permesso di soggiorno per minore età va richiesto presso l’Ufficio Immigrazione della Questura competente per territorio. E’ opportuno informarsi, chiamando la Questura di riferimento o visitando il suo sito web (https://questure.poliziadistato.it/), per conoscere gli orari e le modalità di accesso all’Ufficio Immigrazione (es. se occorre fissare con appuntamento il giorno in cui essere ricevuti).

I documenti necessari per ottenere il permesso sono:

  • Istanza accompagnata dal pagamento del bollo di 16,00 euro. Il modulo per l’istanza dovrebbe essere fornito prestampato dall’Ufficio Immigrazione della Questura.
  • Non è necessario il Passaporto.

N.B.: La Circolare del 24.03.2017 del Ministero dell’Interno ha chiarito che le questure possono rilasciare il permesso per minore età anche in assenza di passaporto o di un altro documento del minore qualora essi non siano nella sua immediata disponibilità. In assenza di un documento attestante la minore età potrebbe essere richiesta la certificazione medica conseguente l’accertamento dell’età.

  • 4 fotografie formato foto tessera
  • Il verbale di collocamento del Servizio Sociale o della Polizia di Stato/ la dichiarazione di presa in carico con indicazione della struttura ospitante.

N.B.: altri documenti potrebbero essere richiesti a discrezione delle singole Questure (copia del documento di identità del responsabile dell’ente che ha accolto il minore, decreto di nomina del tutore ove sia già stato nominato etc.).

Il permesso di soggiorno per minore età ha valore fino ai 18 anni ed è rilasciato in formato cartaceo.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari (L. 47/ 2017, art. 10, co. 1 lett. b).

Hanno diritto a ricevere tale tipo di permesso:

  1. il minore infra quattordicenne affidato -anche solo di fatto – o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano con cui convive,
  2. il minore ultraquattordicenne affidato – anche solo di fatto – o sottoposto alla tutela di un cittadino italiano o di un cittadino straniero regolarmente soggiornante con cui convive.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari va richiesto alla Questura competente per territorio.

E’ necessario informarsi in merito alla possibilità di presentare la richiesta a mezzo di kit postale presso gli Uffici Postali abilitati.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alle modalità di presentazione della domanda, è possibile chiamare l’Ufficio Immigrazione della propria Questura di riferimento o visitare il suo sito web (https://questure.poliziadistato.it/), rivolgersi agli Uffici Postali o ai Patronati abilitati all’assistenza delle persone straniere.

I documenti necessari per ottenere il permesso sono:

  • il provvedimento del Tribunale relativo all’affidamento oppure la nomina del tutore con cui il minore convive.

Nel caso di affidamento di fatto a parente entro il quarto grado, occorre fornire la certificazione rilasciata dal paese di origine, tradotta e legalizzata dalla Rappresentanza diplomatica e consolare italiana che attesti la parentela entro il 4° grado tra il minore e l’affidatario di fatto:

  • Un documento attestante la cittadinanza italiana del tutore o dell’affidatario (carta d’identità), oppure nel caso quest’ultimo sia straniero la regolarità del suo soggiorno (permesso di soggiorno).
  • 4 fotografie formato foto tessera.
  • Istanza accompagnata dal pagamento del bollo di 16,00 euro. Il modulo per l’istanza dovrebbe essere fornito prestampato dall’Ufficio Immigrazione della Questura.
  • Documentazione attestante i mezzi di sostentamento dell’affidatario/ tutore convivente (copia dell’ultima dichiarazione dei redditi)
  • per i minori di età inferiore ai 14 anni, il pagamento del bollettino di 30,46 euro
  • per i minori di età superiore ai 14 anni,  il pagamento del bollettino di 30,46 euro, della marca da bollo da 16 euro, il versamento 30 euro di servizio postale.

N.B. Da alcune Questure viene inoltre richiesto il passaporto o un documento equipollente.

Il permesso di soggiorno per motivi familiari ha valore fino ai 18 anni. Qui puoi trovare maggiori informazioni per la conversione del permesso di soggiorno alla maggiore età.

Minore straniero che vive in Italia con i propri genitori (D.Lgs n. 286/ 1998, art. 31)

Il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive.

La legge (Legge n. 122/ 2016, art.10) ha stabilito l’obbligo per tutti i minori stranieri che si trovano in Italia con la propria famiglia – indipendentemente dalla loro età – di essere in possesso di un permesso di soggiorno individuale.

Il minore ha diritto a vedersi rilasciato un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età oppure un permesso di soggiorno U.E. per soggiornanti di lungo periodo qualora uno dei genitori ne sia titolare.

I genitori del minore dovranno inoltrare la richiesta alla Questura competente per territorio.

E’ necessario informarsi in merito alla possibilità di presentare la richiesta a mezzo di kit postale presso gli Uffici Postali abilitati.

Per qualsiasi chiarimento o informazione in merito alle modalità di presentazione della domanda, è possibile chiamare l’Ufficio Immigrazione della propria Questura di riferimento o visitare il suo sito web (https://questure.poliziadistato.it/), rivolgersi agli Uffici Postali o ai Patronati abilitati all’assistenza delle persone straniere.

Per ottenere il permesso sono normalmente richiesti i seguenti documenti:

  • 4 foto del minore
  • il permesso di soggiorno dei genitori
  • il certificato di residenza anagrafica o la disponibilità alloggiativa dei genitori

 

HELPLINE MINORI MIGRANTI

Puoi contattare anche la linea telefonica di Save the Children per i minori migranti al numero verde 800 14 10 16

(Lyca Mobile: 351 2 20 20 16)

 

 Helpline Minori Migranti – informazioni a questa pagina