Puoi essere responsabile anche tu:

Quando il possesso di droga è considerato un reato (cioè reato di “detenzione a fini di spaccio”), per la quantità e le circostanze, è punibile sia il proprietario della droga, sia chiunque lo agevoli, anche solo viaggiando con il proprietario, sapendo che ha della droga nel bagaglio.
In pratica, se l’autorità prova che una persona è a conoscenza di viaggiare con un’altra che ha della droga addosso, oppure se la persona ammette di esserne comunque a conoscenza, può  essere accusato e punito in quanto agevola la detenzione.
Qualunque agevolazione del colpevole che detiene una sostanza stupefacente si risolve inevitabilmente in un concorso, quantomeno morale con il colpevole stesso. Questa è l’interpretazione data dalla Corte di Cassazione ormai da tanto tempo (vedi sotto)
Ma a volte non è reato avere con se´ della droga. Quindi non ha nessuna responsabilità chi viene trovato in compagnia di una persona che ha della droga con se’.

Quando avere droga non è reato?

Il consumo di sostanze stupefacenti (inclusa la marijuana) non è reato da quando gli italiani votarono al Referendum del 1993. Tuttavia, chi viene trovato con della droga addosso può avere effetti negativi sia per le conseguenze sulla patente che per il rischio di trovarsi indagato per spaccio.
La detenzione di sostanza stupefacente per uso personale non è punita dal Codice Penale. Possono essere applicate delle sanzioni amministrative, come previsto dall’articolo 75 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti. La sanzione non viene segnata sulla fedina penale.
La quantità massima che si può detenere (Quantità Massima Detenibile) è il limite oltre il quale la legge prevede l’applicazione della pena.
Tale quantità è definita in base al principio attivo contenuto nella sostanza, secondo una tabella del Ministero della Salute nel decreto
dell’ 11 aprile 2006: Indicazione dei limiti quantitativi massimi delle sostanze stupefacenti e psicotrope, riferibili ad un uso esclusivamente personale delle sostanze elencate nella tabella I del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, come modificato dalla legge 21 febbraio 2006, n. 49, ai sensi dell’articolo 73, comma 1-bis.
Per le sostanze Cannabis – THC – (marijuana, hashish) la quantità massima che si può detenere senza essere punibili è di  500 milligrammi di principio attivo, pari a 5 grammi di sostanza lorda.
Tenere della marijuana o altra droga addosso o nel bagaglio può essere considerato  reato di “detenzione a fini di spaccio”, se la quantità è maggiore di quanto serva al consumo personale per una o due occasioni. Ma si valutano anche altri elementi: ad esempio, si considera un reato per spaccio se la droga è confezionata in piccole dosi.

Che cosa si rischia?

La detenzione di stupefacenti a fini di spaccio è un reato punito con la reclusione da sei a venti anni e con la multa da euro 26.000 a euro 260.000 (articolo 73 del Testo Unico in materia di sostanze stupefacenti). Allo stesso modo è punito il concorso in questo reato.
Chi è responsabile per concorso nella realizzazione di un delitto è normalmente condannato alla stessa pena (articolo 110 del Codice Penale: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita”).

Si rischia il concorso di reato quando viene dimostrata l’agevolazione e la consapevolezza nel compimento del reato. In altre parole, è importante l’elemento soggettivo per la configurazione del predetto reato, ovvero la dimostrazione della voluta intenzionalità nel compiere quanto previsto dall’art. 73 D.P.R. 309/90.

Bisogna distinguere tra concorso di reato e connivenza non punibile. Nel primo caso il soggetto ha contribuito materialmente e intenzionalmente alla commissione del fatto. Nel secondo caso, si parla di connivenza non punibile quando la persona assiste alla perpetrazione di un reato senza contribuire materialmente alla stessa e non interviene in quanto non si sente gravato da alcun obbligo giuridico di farlo.

Cosa dicono i tribunali:
“Il concorso di più persone nel trasporto e nella detenzione di droga non può essere escluso dall’eventuale appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma sussiste quando la sostanza si trovi nella disponibilità di tutti e quando tutti partecipino consapevolmente al suo trasporto viaggiando nella stessa autovettura perché una tale condotta realizza un apporto all’azione criminosa”.
Fonti:
Cassazione penale, sez. VI, 29 gennaio 1990 Awad Cass. pen. 1992, 171 (s.m.) – conforme – Cassazione penale , sez. VI, 26 settembre 1989 Caruso Cass. pen. 1991, I,642 (s.m.)
 
Decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309: 
Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza.