L’operatore di Polizia che trovi il minore in possesso di un dosaggio di sostanza stupefacente può contestare a questi, a seconda della situazione fattuale, un illecito di natura penale o amministrativa.
Responsabilità amministrativa
L’agente contesta subito la violazione della legge amministrativa alla persona accusata e ne da informazione al Prefetto.
Il Prefetto invita la persona ad un colloquio dopodiché valuta le sanzioni amministrative da irrogare quali la sospensione del passaporto, della patente, o di seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
 Vedi sotto maggiori informazioni nel paragrafo “sanzioni”.
Responsabilità penale
Se ci troviamo, invece,  dinanzi a circostanze più gravi saremo in presenza di un illecito penale, ed in tal caso la responsabilità’ penale dei minori per lo spaccio non è diversa da quella per i reati di altro tipo.
Il minore al di sotto degli anni 14 non è punibile,  mentre quello tra i 14 ed i 18 anni è ritenuto responsabile in caso di spaccio.
L’art.73 del DPR 9/10/1990 numero 309   punisce lo spaccio, per i minori sono previste agevolazioni in ordine alla pena ed all’arresto come nei caso generali secondo le disposizioni di cui al Regio Decreto numero 1404/1934 e del DPR 22/08/1988 numero 448.
La Giurisprudenza negli ultimi anni, da parte della Corte di legittimità,  è orientata nel senso che la condizione soggettiva del minore deve essere esaminata nonostante la gravità  della  imputazione , quanto innanzi è  stato affermato in particolare dalla Corte di Cassazione, sesta sezione del 18/7/2011 numero 28250 e del  06/09//2010 numero 32692. Confermando la decisione dei Giudici di merito la Corte ha sottolineato la necessita di accertare la possibilità’ o meno di recupero.
Il Magistrato deciderà su eventuali atti limitativi della libertà personale e, comunque, il minorenne ( sia esso minore degli anni 18 o 14 ) può essere sottoposto a perquisizione con le dovute garanzie difensive e con le dovute cautele e nel caso di minore degli anni 14 sulla perquisizione deciderà il PM. Copia dell’atto verrà inviata al Tribunale dei Minorenni competente sul luogo della perquisizione.
Accompagnamento agli uffici di polizia
 
Qualora il minore perquisito sia trovato in possesso di sostanze stupefacenti, l’agente ritira eventuali documenti d’identità  e l’eventuale documento di circolazione ( per ciclomotore o simile).
Nel caso di minore non abbia documenti d’identità o abbia commesso un reato e che “si rifiuti di farsi identificare o fornisca generalità e documenti di identificazione in relazione ai quali sussistano sufficienti elementi per ritenerne la falsità, gli agenti accompagnano la persona presso gli uffici di Polizia.
SANZIONI
La legge 49/06 ha modificato profondamente, con l’art. 4 il Testo Unico del 1990 (art. 75).
Sono state inasprite le sanzioni relative alle condotte di produzione, traffico, detenzione illecita ed uso di sostanze stupefacenti, e, col medesimo testo, è stata abolita ogni distinzione tra droghe leggere, quali la cannabis, e droghe pesanti, quali eroina o cocaina.
A norma dell’art. 75 del Testo Unico del 1990, per l’uso personale sono previste alcune sanzioni amministrative, da applicarsi singolarmente o cumulativamente, a seconda delle peculiarità del caso concreto. Si tratta, in particolare, della sospensione del passaporto, la sospensione della patente di guida, o il divieto di conseguirla, nonché la sospensione del porto d’armi. L’interessato, inoltre, ricorrendone i presupposti, dovrà seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.
Tali sanzioni devono, oggi, avere durata compresa tra un minimo di un mese ed un massimo di un anno. In passato, le sanzioni amministrative avevano durata compresa tra uno e tre mesi nel caso di droghe leggere e tra due e quattro mesi, nel caso di droghe pesanti.
DOMANDE E RISPOSTE:
 
 
1. Di che cosa si occupa il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.) della Prefettura?
Il N.O.T. si occupa dei procedimenti amministrativi attivati nei confronti delle persone che vengono segnalate dalle Forze dell’Ordine, per possesso di sostanza stupefacente destinata “all’uso personale” e non allo spaccio (procedimento penale).
2. A chi posso chiedere informazioni se vengo trovato in possesso di sostanza stupefacente per “uso personale”?
Presso ogni Prefettura – U.T.G. (Ufficio Territoriale del Governo) si trova un ufficio chiamato N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) dove lavorano degli assistenti sociali e personale amministrativo disponibili a fornire le informazioni richieste.
3. Quando si tratta spaccio e quando di uso personale, secondo la legge?
La normativa in materia di tossicodipendenze è stata modificata in senso più restrittivo. Innanzitutto, scatta la denuncia penale se l’autorità giudiziaria ritiene che la detenzione sia finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. La valutazione viene effettuata non solo tenendo conto della quantità detenuta, ma anche di altri parametri, come il possesso di grandi quantità di denaro, le modalità di presentazione della sostanza, la suddivisione in dosi, ecc..
La denuncia penale viene, inoltre, attivata qualora vengano superate le dosi minime di principio attivo contenute nella sostanza sequestrata. Al di sotto di tali limiti si presume che il possesso di droga sia per uso personale.
Per le quantità di sostanze considerate “ad utilizzo personale”, non ci sono parametri precisi e la valutazione.
La valutazione in ordine alla destinazione della droga è effettuata secondo parametri come:
– la quantità,
– la qualità e la composizione della sostanza , anche
– valutazione del reddito del detentore e del suo nucleo familiare nonché
– la disponibilità di attrezzature per la pesatura o il confezionamento della sostanza oltre che
sulla base delle concrete circostanze del caso.
Si presume che il possesso della droga è a fine di spaccio facendo riferimento ad elementi come il quantitativo della droga sequestrata, il rinvenimento dello strumentario che lo spacciatore tipicamente utilizza per il confezionamento delle dosi (bilancino, etc.), la ripartizione in dosi singole pronte per la distribuzione, le modalità di detenzione della droga.
4. Cosa mi succede dopo che sono stato trovato in possesso di sostanza stupefacente per uso personale?
La persona che viene sottoposta a controllo dalle Forze dell’Ordine e che viene trovata in possesso di stupefacente, viene segnalata al N.O.T. (Nucleo Operativo Territoriale) della Prefettura del luogo di residenza.
La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata al competente laboratorio di analisi per determinare la qualità ed il quantitativo di principio attivo.
Se si è in auto, in moto o con altro veicolo a motore, le Forze dell’Ordine ritirano la patente di guida per un periodo di trenta giorni.
Quando si tratta di una moto o motorino, viene ritirato il certificato di idoneità tecnica sempre per trenta giorni e viene disposto il fermo amministrativo del ciclomotore (30 gg).
La Polizia effettua esami sulla sostanza sequestrata le Forze dell’Ordine e, in base ai risultati, confermano la contestazione redigendo un verbale “di contestazione dell’illecito amministrativo” che viene comunicato per iscritto al trasgressore.
Una copia è trasmessa al Prefetto competente. L’interessato ha trenta giorni di tempo per far pervenire alla Prefettura scritti difensivi e chiedere un’audizione.
Il Prefetto (l’Ufficio N.O.T.) valuta i fatti e, ed entro quaranta giorni, convoca l’interessato ad un colloquio per valutare le sanzioni amministrative da irrogare o per formulare l’invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti (requisiti: prima volta – tenuità della violazione – se ricorrono elementi tali da far presumere che l’interessato non farà più uso di sostanze stupefacenti in futuro).
 
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