La cittadinanza italiana può essere richiesta e riconosciuta al cittadino straniero quando, in presenza di una serie di presupposti, la legge vigente in materia (l. 91/1992) ritiene che lo stesso abbia un forte legame con il territorio italiano.
La cittadinanza può essere acquisita automaticamente:
- per nascita o per discendenza (“ius sanguinis” o diritto di sangue), in caso di persona straniera nata da almeno un genitore italiano o con un avo italiano (linea maschile o femminile) che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana anche se residente all’estero;
- per nascita sul territorio italiano (“ius soli”), se entrambi i genitori sono ignoti o apolidi, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale questi appartengono o se il minore è stato rinvenuto in una condizione di abbandono sul territorio italiano;
- per adozione, in caso di minorenne adottato da cittadino italiano.
La cittadinanza può essere acquisita anche su domanda:
- per nascita in Italia (art. 4, co. 2 l. 91/1992), se lo straniero risiede legalmente senza interruzioni sul territorio nazionale fino al raggiungimento dei 18 anni e dichiara al proprio Comune di residenza di voler acquistare la cittadinanza italiana entro il compimento dei 19 anni;
- per matrimonio (art. 5 l. 91/1992), il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano può acquistare la cittadinanza italiana dopo due anni di residenza legale in Italia dopo il matrimonio (oppure dopo tre anni se residente all’estero). In presenza di figli nati o adottati dai coniugi i tempi sono dimezzati;
- per residenza (art. 9 l. 91/1992), la cittadinanza italiana in questo caso è concessa con maggiore discrezionalità su proposta del Ministro dell’interno al cittadino straniero residente legalmente e in modo continuativo in Italia. Il periodo di residenza legale richiesto dalla legge è differente a seconda del caso specifico. Ad esempio:
- cinque anni dopo l’adozione per lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano;
- quattro anni per il cittadino di uno Stato membro dell’Unione Europea;
- cinque anni per l’apolide o per chi ha ottenuto il riconoscimento dello status di rifugiato;
- dieci anni per lo straniero in possesso di permesso di soggiorno.
Per tutti i cittadini stranieri che rientrano in una di queste fattispecie indicate, è richiesto anche il possesso del requisito del reddito personale o familiare.
Nel caso della domanda di cittadinanza per matrimonio o residenza si richiede inoltre il possesso, da parte dell’interessato, di un’adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue, appositamente certificato.
Il termine di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza per matrimonio o residenza è attualmente di due anni prorogabili fino al massimo di tre anni dalla data di presentazione della domanda. In caso di decorrenza di questo termine senza aver ottenuto un provvedimento è possibile agire davanti ad un giudice contro il silenzio dell’amministrazione per obbligarla ad adempiere.
Da maggio 2015, la domanda di cittadinanza deve essere presentata online al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione.
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