I minori stranieri non accompagnati, affidati o sottoposti a tutela, una volta divenuti maggiorenni possono ottenere un nuovo permesso di soggiorno.

Ciò è previsto dall’articolo 32 del Testo Unico sull’immigrazione (Decreto Legislativo n. 286/98) che prevede la possibilità di convertire il permesso di soggiorno di cui è titolare il minore in un permesso per:

– studio

-accesso al lavoro (attesa occupazione)

– lavoro subordinato

–  lavoro autonomo

Per poter richiedere la conversione del permesso di soggiorno è quindi necessario essere iscritti a un corso di studio o al Centro per l’impiego per la ricerca di un lavoro, oppure avere un contratto di lavoro a tempo determinato o indeterminato o svolgere un’attività lavorativa a carattere autonomo.

I documenti necessari per chiedere la conversione del permesso di soggiorno sono:

– fotocopia passaporto;

– fotocopia del permesso di soggiorno;

– fotocopia codice fiscale;

– fotocopia del PARERE della Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione. ( documento non più necessario vedi focus parere);

– fotocopia del certificato di iscrizione scolastica o fotocopia del contratto di lavoro (con busta paga se già disponibile) o fotocopia del certificato di iscrizione al Centro per l’impiego o documentazione attestante lo svolgimento attività lavorativa autonoma( es certificato apertura partiva Iva;

– disponibilità di un alloggio (eventualmente una dichiarazione di ospitalità) + la fotocopia della carta d’identità del proprietario dell’alloggio;

– 4 foto;

– marca da bollo da 16 euro;

– bollettino postale di 30,46 euro per il permesso di soggiorno elettronico;

Come chiedere la conversione del permesso di soggiorno:

La conversione e il conseguente rilascio del nuovo permesso di soggiorno deve essere richiesta alla Questura competente in base al domicilio del minore, tramite l’invio del Kit fornito dall’ufficio postale.

La richiesta deve essere presentata 60 giorni prima del compimento dei 18 anni (in tal caso la domanda è presentata dal tutore) o comunque entro i 60 giorni successivi dal diretto interessato.

N.B.: informati presso la Questura della tua città per sapere se alternativamente puoi effettuare la procedura presso l’Ufficio Immigrazione.

Focus Parere:

Ricorda che non hanno bisogno del parere della Direzione Generale dell’immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del Lavoro:

– il minore che è in Italia da almeno tre anni e ha seguito un progetto di integrazione sociale da almeno due anni;

– il minore che è affidato a un parente entro il 4° grado anche con un permesso di soggiorno per minore età;

– il minore per il quale il tribunale per i minorenni abbia ordinato il cosiddetto prosieguo amministrativo.

Per effetto del Decreto Legge n. 130 del 2020 è stata reintrodotta la normativa secondo la quale nei casi in cui ai fini della conversione sia necessario il parere,  il permesso di soggiorno alla maggiore età dovrà essere concesso anche qualora il parere sia stato richiesto ma la Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione non provveda al rilascio.

Ai sensi di tale nuova disposizione, che ha reintrodotto quanto aveva già disposto dalla legge del 7 aprile 2017, n. 47 (Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati) qualora dopo trenta giorni dall’invio della richiesta il parere non sia stato emanato, il permesso richiesto, qualora sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla Legge, andrà rilasciato.

Se trascorsi i trenta giorni, la Questura non abbia ancora provveduto al rilascio del permesso di soggiorno richiesto e/o il Comitato abbia notificato un parere negativo si consiglia di farsi seguire da un legale di fiducia.

HELPLINE MINORI MIGRANTI

Puoi contattare anche la linea telefonica di Save the Children per i minori migranti al numero verde 800 14 10 16

(Lyca Mobile: 351 2 20 20 16)

 

 Helpline Minori Migranti – informazioni a questa pagina