Nella Regione Lazio è in corso la regolarizzazione delle occupazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica

La l.r. 27 febbraio 2020, n. 1 (all’art. 22, co. 146) ha previsto una regolarizzazione delle occupazioni senza titolo di alloggi di edilizia residenziale pubblica, un’importante occasione per molti nuclei familiari con vari minori a carico che vivono in situazioni di vulnerabilità.

Le modalità e termini di presentazione della domanda sono stati poi disciplinati con delibera della Giunta Regionale del 7 luglio 2020, n. 429.

La procedura è consentita a coloro che occupano l’immobile da una data anteriore al 23 maggio 2014. La data di inizio dell’occupazione deve essere comprovata esclusivamente tramite censimento reddituale, certificazione anagrafica o verbale di accertamento della polizia locale in data anteriore al 23 maggio 2014.

Possono presentare le domande di regolarizzazione i cittadini italiani o di uno Stato membro dell’UE o i cittadini stranieri titolari di carta di soggiorno o comunque regolarmente soggiornanti ed iscritti nelle liste di collocamento od esercitanti una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo.

Non é, dunque, chiesto il permesso di soggiorno biennale, che la normativa ancora prevede per le nuove richieste di casa popolare.

E’ necessaria residenza anagrafica o attività lavorativa esclusiva o principale nel Comune considerato. Sono esclusi coloro che sono proprietari o hanno un diritto di usufrutto, uso ed abitazione su un alloggio adeguato al nucleo familiare nel Comune considerato o, comunque, che abbiano beni patrimoniali nell’ambito del territorio nazionale di valore superiore a 100.000 euro. E’ necessario non aver avuto una precedente assegnazione di un alloggio realizzato con contributi pubblici o aver a tal fine beneficiato di un finanziamento agevolato in qualunque forma concesso dallo Stato o da enti pubblici, sempre che l’alloggio non sia utilizzabile o sia venuto meno senza dar luogo al risarcimento del danno o sia stato espropriato per pubblica utilità, né aver ceduto in tutto o in parte l’alloggio eventualmente assegnato.

E’ inoltre richiesto che l’occupazione non abbia sottratto il godimento dell’alloggio ad un soggetto legittimo assegnatario.

Possono accedere i nuclei il cui reddito non superi i 34.700 euro lordi circa (per dipendenti e pensionati) o i 20.500 euro lordi circa (per gli autonomi), ossia gli attuali limiti di reddito per l’accesso agli alloggi ERP. Inoltre, è previsto possano accedere anche coloro che non superano il  limite di reddito attualmente previsto per la decadenza dal diritto ad un alloggio ERP, pari al massimo a circa 49.000 euro lordi per dipendenti e pensionati e a circa 29.000 euro lordi per gli autonomi.

Si consideri che una volta regolarizzata l’assegnazione, sarà dovuta un’indennità per il periodo dell’occupazione, calcolata in modo differente a seconda della casistica in cui si rientra, e per cui è comunque prevista la possibilità di rateizzazione.

Le domande possono essere inoltrate dal 1° settembre 2020 fino al 27 Febbraio 2021. Esse dovranno essere trasmesse al Comune nel cui territorio è ubicato l’alloggio occupato, ovvero al Comune e all’ATER di competenza qualora l’alloggio sia di proprietà della stessa Azienda.

Possono essere inviate dai richiedenti con raccomandata a/r o via pec alla apposita casella pec degli enti gestori ovvero tramite Caf, patronati, sindacati, comitati inquilini via pec   alla apposita casella pec degli enti gestori. Qui il modello di domanda (allegato A). Si consideri che per la compilazione della domanda sono necessari: codice utente e codice immobile (che si rinvengono generalmente su bollette, diffide …).

Infine, é stato previsto che gli occupanti che non sono in possesso dei requisiti previsti  per la regolarizzazione, ma che sono seguiti dai servizi sociali o che si trovano in condizione di particolare vulnerabilità sociale (presenza di disabili con invalidità superiore ai 2/3, figli minori, di persone ultrasessantacinquenni) potranno comunque richiedere una sospensione dell’obbligo di rilascio immediato dell’immobile al fine di ottenere un ulteriore periodo di permanenza provvisoria nello stesso. La richiesta, alla quale deve essere allegata la relativa certificazione da parte dei servizi sociali o un apposito atto d’adesione a un progetto di sostegno realizzato dai servizi sociali va presentata al comune competente.

A cura di Elisabetta Pezzi, consulente legale a Roma