Cosa è il bullismo?

Una persona è vittima di bullismo quando “viene esposta, in modo ripetuto nel corso del tempo, ad azioni negative da parte di una o più persone, e ha difficoltà a difendersi” (Dan Olweus, ricercatore e psicologo norvegese).

Possiamo riconoscere nel bullismo alcuni elementi principali che lo caratterizzano, quali:

  1. gli atti persecutori intenzionali, ricorrenti e ripetuti nel tempo che possono essere diretti (come, ad esempio, spinte, calci, etc.) oppure indiretti (come, ad esempio, esclusione dal gruppo, calunnie, prese in giro, etc.);
  2. i luoghi fisici specifici (come la Scuola) oppure VIRTUALI (on line) – o entrambi – in cui vengono perpetrati gli episodi di bullismo;
  3. la presenza di una vittima che subisce l’abuso e non riesce a reagire.

Quali leggi penali si violano perpetrando atti di bullismo?

I reati che si possono configurare a seguito di atti di bullismo sono diversi a seconda delle azioni e dei comportamenti che il bullo ha compiuto. Alcuni esempi possono essere:

  • Percosse (art. 581 c.p.)
  • Lesioni (art. 582 c.p.),
  • Danneggiamento alle cose (art. 635 c.p.),
  • Ingiuria (art. 594 c.p.)
  • Diffamazione (art. 595 c.p.),
  • Molestie (660 c.p.),
  • Minaccia (art. 612 c.p.),
  • Estorsione (629 c.p.)
  • Furto (624 c.p.)
  • Istigazione a delinquere (604 bis c.p.)
  • Atti persecutori / Stalking (art. 612 bis c.p.)

La responsabilità penale del minorenne autore di bullismo

Dal punto di vista penalistico si distingue il reato commesso da un minore di 14 anni rispetto a quello commesso da un minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni.

  • Reati commessi da minore di 14 anni.

Per i bambini minori di 14 anni che compiono atti di bullismo o comunque comportamenti previsti dalla legge come reato, non è prevista responsabilità penale.
Infatti per la legislazione italiana i minori di 14 anni non sono penalmente imputabili.

La legge impone al Giudice del Tribunale per i Minorenni l’obbligo di pronunciare immediatamente, anche d’ufficio, declaratoria di non imputabilità (art. 26 D.P.R. 448/1988) quando accerta, o anche solo dubita (art. 8 c. 2 e 3 D.P.R. 448/1988), che il minore imputato non avesse compiuto i 14 anni di età, al momento della commissione del fatto.

Qualora il minore di 14 anni, venisse riconosciuto come “socialmente pericoloso” potrebbero essere previste misure di sicurezza come la libertà vigilata oppure il collocamento in riformatorio.

  • Reati commessi da minore di età compresa tra i 14 e i 18 anni di età

I minorenni di età compresa tra 14 e 18 anni sono penalmente imputabili.
L’art. 98 c.p., in effetti, espressamente stabilisce che “è imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva la capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita”.

Per essere considerati punibili con riguardo alla commissione di un dato fatto – reato, è necessario essere capaci di intendere e volere, ossia capaci di comprendere e volere data condotta avente rilevanza penale.

Il minore che abbia compiuto i quattordici anni, conseguentemente, potrà essere sottoposto a procedimento penale, ma a condizione che si sia correttamente rappresentato e abbia coscientemente voluto il comportamento penalmente rilevante per il quale subisce il giudicato. La competenza a determinare la capacità del minore è del giudice che si avvale di consulenti professionali.