L’identificazione anagrafica della persona in modo corretto è importante soprattutto quando si tratta di minori stranieri non accompagnati, in quanto garantisce l’effettivo esercizio dei diritti di cui sono titolari in ambito di assistenza e protezione ed evita l’adozione di provvedimenti lesivi degli stessi (ad esempio il respingimento alla frontiera, il rimpatrio forzato, la detenzione amministrativa).
L’accertamento dell’età dei minori stranieri non accompagnati è disciplinato dall’art. 19-bis del d.lgs. n. 142/2015 introdotto dall’art. 5 della legge 47/2017 – “Identificazione dei minori stranieri non accompagnati”) dall’art. 4 del d.lgs. 24/14 e dal d.p.c.m. n. 236/16, dall’art. 19 del d.lgs. n. 25/08 e dall’art. 8 del d.p.r. n. 448/88. La Legge n.47/2017, con l’obiettivo di sostituire le prassi amministrative disomogenee sul territorio, ha previsto una procedura specifica e una serie di garanzie che si applicano a tutti i minori stranieri non accompagnati, attribuendo un ruolo chiave alla magistratura minorile.
In via prioritaria, l’identità del minore è accertata attraverso i documenti anagrafici, anche avvalendosi della collaborazione delle autorità diplomatiche e consolari. L’intervento delle autorità diplomatiche e consolari non deve essere richiesto qualora il minore abbia espresso la volontà di richiedere protezione internazionale, qualora emerga una possibile esigenza di protezione internazionale oppure quando possano emergere pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersene avvalere.
Sono considerati idonei ai fini dell’accertamento dell’età:
- il passaporto;
- un documento di identità, anche non in corso di validità;
- altro documento di riconoscimento munito di fotografia.
I documenti privi di fotografia (come i certificati di nascita) costituiscono principi di prova ai fini della valutazione in merito alla disposizione di accertamenti socio-sanitari.
In assenza di documenti anagrafici e in caso di fondati dubbi in merito all’età, la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni può disporre un accertamento socio-sanitario.
Il minore, tramite l’ausilio di un mediatore culturale ed alla presenza del tutore, é informato in una lingua a lui comprensibile del procedimento socio-sanitario di accertamento dell’età nel suo complesso (tipologia di esami a cui sarà sottoposto, eventuali conseguenze dei risultati attesi, nonché di quelli derivanti dal suo eventuale rifiuto di sottoporsi a tali esami).
L’accertamento socio-sanitario deve essere svolto in un ambiente idoneo da parte di un team multidisciplinare e multiprofessionale adeguatamente formato. Il minore sarà sottoposto a un colloquio sociale, a una valutazione psicologica o neuropsichiatrica e a una visita pediatrica auxologica, nel rispetto dell’integrità della persona. L’accertamento dell’età non deve basarsi esclusivamente su esami medici (analisi delle ossa o dei denti) deve procedere secondo un criterio di invasività progressiva. Ove all’esito di ciascuna fase o stadio della procedura emergano elementi certi in ordine alla minore età dell’interessato, non si procede agli accertamenti successivi.
Attualmente non esiste un metodo scientifico che consenta di determinare con certezza l’età cronologica di un soggetto, infatti, per questo motivo, nella procedura utilizzata deve essere tenuto in considerazione un margine di errore (±2 anni). Nella relazione finale deve sempre essere indicato il margine di errore e l’età stimata, nonché i valori minimo e massimo dell’età attribuibile. Un referto che non consideri il margine di errore non potrà essere considerato valido.
Se, successivamente all’effettuazione degli esami, il minore riesce ad ottenere un documento di riconoscimento, quest’ultimo prevale sui risultati degli esami sanitari.
Qualora, all’esito degli accertamenti, permangano dubbi sull’età, lo straniero viene presunto minore ad ogni effetto di legge.
Una volta ottenuta la relazione finale, il giudice adotta il provvedimento di attribuzione dell’età.
Tale provvedimento può essere impugnato in sede di reclamo. L’errata attribuzione dell’età, inoltre, può essere contestata anche nell’ambito di altro procedimento conseguente all’identificazione, come, ad esempio, in caso di espulsione, respingimento, trattenimento o rigetto dell’istanza di rilascio del permesso per minore età.
Il D.L. n. 133 del 2023 ha di recente introdotto alcune modifiche consistenti per quanto riguarda la procedura relativa all’accertamento dell’età, ed in particolare:
- in caso di arrivi consistenti, multipli e ravvicinati, a seguito di attività di ricerca e soccorso in mare, di rintraccio alla frontiera o nelle zone di transito, di rintraccio sul territorio nazionale a seguito di ingresso avvenuto eludendo i controlli alla frontiera l’autorità di pubblica sicurezza può procedere nell’immediatezza alla predisposizione dello svolgimento di accertamenti solo sanitari, inclusi quelli radiografici, volti all’individuazione dell’età, dandone immediata comunicazione alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni che ne autorizza l’esecuzione in forma scritta.
- Nei casi di particolare urgenza, l’autorizzazione può essere data oralmente e successivamente confermata per iscritto
- Il verbale, che deve contenere l’esito delle operazioni e anche l’indicazione del margine di errore, deve essere notificato al minore e all’esercente i poteri tutelari e può essere impugnato, nel termine di 5 giorni, davanti al Tribunale per i Minorenni.
- è prevista l’espulsione come sanzione sostitutiva in caso di condanna del presunto minore per il reato di falsa dichiarazione sull’età;
Scheda tematica redatta con il contributo degli studenti e delle studentesse delle cliniche legali Famiglie, Minori e Diritto/Human Rights and Migration Law/Libertà personale e tutela dei diritti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino dell’anno accademico 2023.2024 nell’ambito del Progetto di eccellenza 2023-2027 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino.
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