Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano quale affidamento, ai fini del ricongiungimento familiare di minori stranieri in stato di abbandono a cittadini stranieri, rispetto a quegli ordinamenti che non prevedono l’adozione. Tale riconoscimento non può avvenire nei confronti di cittadini italiani, essendo obbligatoria l’applicazione ad essi del regime di adozione internazionale (articolo 36, legge n. 184/1983, in attuazione della Convenzione de L’Aja del 1993).
Alla domanda di ricongiungimento familiare in base al provvedimento di Kafalah, volta ad ad assicurare ai cittadini italiani l’inserimento nella propria famiglia di un minore straniero versante in stato di abbandono, non possono applicarsi le norme previste per il ricongiungimento, né per il riconosicimento automatico dei provvedimenti stranieri.
Le norme in materia di riconoscimento dei provvedimenti stranieri non si applicano ai casi di adozione (articoli 41, 64 e seguenti della legge 218/1995 in materia di diritto internazionale privato).
Conforme: Corte di Cassazione, I sez. civile, sentenza n. 4868 del 201.