La Corte di giustizia europea ha reso
una sentenza importante riguardo alla custodia contesa fra i genitori
di una bambina, tra Francia e Irlanda. In particolare, si la Corte
chiarisce i concetti di trasferimento illecito o ritenzione illecita
di un bambino e la nozione di residenza abituale.

I caso riguarda il divorzio di due
genitori in Francia nel 2012 e la controversia sull’affidamento della
loro bambina, a fronte del trasferimento della madre in Irlanda. Il
Tribunale francese concesse l’affidamento alla madre ed il
trasferimento.

Le azioni legali del padre contro tale
decisione si conclusero in con la decisione della corte d’appello
francese nel 2013 con cui ordinava che la figlia dovesse risiedere in
Francia con il padre. Le decisioni sul bambino sono stati dichiarati
esecutivi in via provvisoria.

Tuttavia si rivelò difficile ottenere
l’esecuzione di quella sentenza e il padre intraprese diverse azioni
legali a tale fine. Da ultimo, ricorse alla High Court Irlandese per
ottenere un ordine di trasferimento della figlia, come previsto
dall’articolo 12 della convenzione dell’Aia del 1980 sulla
sottrazione di minori, e dagli articoli 10 e 11 del regolamento (CE)
n 2201/2003 del 27 novembre 2003 relativo alla competenza, al
riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia
matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale.

L’Alta Corte irlandese respinse il
ricorso per il motivo che il bambino era già abitualmente residente
in Irlanda, con una decisione in contrasto con quella precedente del
tribunale francese. la bambina non poteva considerarsi trattenuta
illecitamente in un paese diverso da quello di residenza abituale,

Il padre propose appello alla Corte
Suprema irlandese la quale sospese il procedimento e investì la
Corte di Giustizia dell’Unione Europea della questione, in
particolare per determinare il paese in cui vi sarebbe attualmente la
residenza abituale della bambina, in base al quale radicare la
competenza del tribunale. Tale giudice decideva di sospendere il
procedimento e di sottoporre la questione alla Corte di giustizia
europea per una pronuncia pregiudiziale.

l’individuazione di un trasferimento o
del trattenimento ai sensi dell’articolo 2, (11), del regolamento
presuppone che il minore abbia la residenza abituale nello Stato
membro d’origine immediatamente prima del trasferimento o del suo
mancato.

la Corte di giustizia ha sottolineato
che anche se il giudice irlandese ha concluso che il bambino aveva
acquisito una residenza abituale in Irlanda entro il 5 maggio 2013,
in modo che il padre non poteva ottenwre il ritorno del minore
secondo le severe norme di sottrazione di minori, egli potrebbe
ancora  ottenere l’esecuzione della sentenza della corte
francese, secondo le ordinarie regole relative al riconoscimento e
all’esecuzione delle decisioni in materia di responsabilità
genitoriale all’interno dell’UE. La competenza a decidere spetta al
giudice irlandese.

Secondo la Corte di Giustizia, anche se
la High Court irlandese aveva dichiarato che è l’Irlanda lo stato di
residenza abituale acquisita dalla figlia minore e pertanto è
competente il giudice irlandese a decidere la controversia, essendo
stata trasferita la bambina in modo lecito a seguito di senetnza
valida ed esecutiva dello stato di provenienza, la stessa corte
irlandese ha il dovere di valutare la decisione della corte francese
ed eventualmente darvi esecuzione, se ritenuto opportuno.