I minori stranieri in Italia – con o senza genitori – hanno diritto alle cure sanitarie con parità con i cittadini italiani.

I minori stranieri non accompagnati (cioè presenti in Italia senza i genitori o una famiglia a cui sono affidati) devono essere iscritti al Servizio Sanitario Nazionale anche prima di ottenere un permesso di soggiorno.

Le cure sanitarie sono fornite dall’Azienda Sanitaria Locale competente per la zona in cui è residente o abita il minore.

1. Prima del permesso di soggiorno


La legge prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al S.S.N. dei minori stranieri non accompagnati. 

Non sono necessari la residenza o il permesso di soggiorno, per iscrivere al S.S.N. un minore straniero non accompagnato. 

La legge prevede in modo esplicito l’iscrizione al S.S.N. per “i minori stranieri non accompagnati, anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno”.

Questo è previsto dall’articolo 34 comma 1 del Testo Unico sull’immigrazione (decreto legislativo n. 286/1998), come modificato dalla Legge del 7 aprile 2017, n. 47 – Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori  stranieri non accompagnati, entrata in vigore il 6 maggio 2017.

La legge 47/2017 ribadisce all’articolo 14 l’obbligo del responsabile della struttura di accoglienza di richiedere la tessera sanitaria. Per fare la domanda, è necessario presentare la ricevuta della domanda di permesso di soggiorno. 

È quindi urgente presentare la richiesta di un permesso di soggiorno per ogni minore accolto. 

La legge prevede che il permesso di soggiorno deve essere rilasciato a ogni minore straniero non  accompagnato, rintracciato nel territorio  nazionale  e  segnalato  alle  autorita’ competenti, su  richiesta  dello  stesso  minore,   direttamente   o   attraverso il responsabile della struttura di accoglienza, anche prima della  nomina del tutore. Il permesso rilasciato è valido fino alla maggiore età (articolo 10 della legge 47/2017).

Ricordiamo che, per ottenere il permesso di soggiorno (e certamente anche solo la ricevuta della domanda), basta portare in Questura le fotografie e la marca da bollo. 

Il permesso di soggiorno deve essere rilasciato anche se non è disponibile il passaporto o altro documento d’identità o nazionalità. 

Maggiori informazioni a questa pagina:

Quale permesso di soggiorno per i minori stranieri soli?

Circolare del Ministero dell’Interno del 24 marzo 2017 n. 10337

2. Pagamento del Ticket

Le prestazioni sanitarie per i minori stranieri non accompagnati sono erogate in esenzione dal pagamento del Ticket sanitario.

Il pagamento della quota fissa normalmente dovuta per l’accesso alle cure sanitarie (Ticket sanitario) è infatti escluso per le persone con reddito inferiore a 8.263,31 euro e per le persone che ricevono assegni sociali (articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993). 

L’affidatario del minore ha il compito di svolgere le pratiche necessarie per l’accesso alle prestazioni sanitarie ordinarie, quindi anche all’iscrizione al S.S.N. e la richiesta di esenzione dal Ticket per insufficienza del reddito. 
Ogni Distretto sanitario deve assicurare le modalità di accesso all’esenzione. Quindi, anche qualora in una Regione non sia prevista una esenzione specifica per i minori stranieri affidati o in tutela (o non accompagnati), si può ottenere l’esenzione dimostrando che il minore non gode di un reddito sufficiente.
Bisogna fare una richiesta a parte per l’esezione dal ticket per le cure dentarie (vedi sotto). 

3. Prestazioni sanitarie garantite

Indipendentemente dalla registrazione della presenza dei minori stranieri presso la Questura o il Comune – quindi sempre – è previsto l’accesso ai programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva (articolo 35 comma 3 del decreto legislativo 286/1998, Testo Unico sull’immigrazione). Ogni regione e ASL prevede e rende disponibili le seguenti prestazioni:

1) le vaccinazioni secondo la normativa e nell’ambito di interventi di campagne di prevenzione collettiva autorizzati dalle regioni;
2) gli interventi di profilassi internazionale;
3) la profilassi, la diagnosi e la cura delle malattie infettive ed eventualmente bonifica dei relativi focolai.

Le prestazioni sono erogate senza oneri a carico dei richiedenti se privi di risorse economiche sufficienti. 

Le prestazioni ospedaliere urgenti o comunque essenziali sono a carico del Ministero dell’interno, mentre le rimanenti prestazioni sono coperte dal Fondo sanitario nazionale. L’azienda sanitaria che ha erogato le prestazioni ne chiede il rimborso alla U.S.L. competente per il luogo in cui sono state erogate. 

E’ inoltre garantito l’accesso alle alle cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio (articolo 35 comma 4 e seguenti; articolo 42 commi 4 e seguenti del d. P. R. 394/1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione).

La circolare del Ministero della Salute del 12.06.2017 n. 17892 prevede inoltre:
“…l’obbligo vaccinale riguarda altresì i minori stranieri non accompagnati, vale a dire i minorenni non aventi cittadinanza italiana o dell’Unione Europea che si trovano per qualsiasi causa nel territorio dello Stato, privi di assistenza e di rappresentanza da parte dei genitori o di altri adulti per loro legalmente responsabili (cfr. articolo 2 della legge 17 aprile 2017, n. 47); per essi è infatti prevista l’iscrizione obbligatoria al Servizio Sanitario Nazionale anche nelle more del rilascio del permesso di soggiorno.”

L’iscrizione al S.S.N. è ammessa fin dal momento in cui è presentata la richiesta del permesso di soggiorno, esibendo il relativo cedolino.

4. Codice S T P

La prescrizione e la registrazione delle prestazioni nei confronti degli stranieri che non hanno chiesto il rilascio del permesso di soggiorno vengono effettuate utilizzando un codice regionale a sigla STP (Straniero Temporaneamente Presente, art. 42 del Regolamento).

Poiché è obbligatoria e gratuita l’iscrizione al S.S.N., anche prima del rilascio del permesso di soggiorno, deve considerarsi errata la prassi  di registrare le prestazioni con un codice regionale a sigla STP.
La prassi deve considerarsi dannosa in quanto ha la conseguenza di restringere molto l’ambito dei trattamenti sanitari erogabili, oltre a trasferire allo Stato l’onere delle spese sanitarie che sono di competenza dell’A.S.L.
Essa rappresenta un forte limite alla garanzia del diritto alla salute per il minorenne, oltre che essere in contrasto con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo, che stabilisce che tutti i minori, senza discriminazioni, devono avere accesso all’assistenza sanitaria

5. Cure dentarie

Il Servizio Sanitario Nazionale garantisce alcuni interventi preventivi e cure dentarie per i minorenni fino a 14 anni e per le persone in stato di bisogno economico o affette da alcune malattie.

Ogni regione stabilisce in modo autonomo in quali casi si può ottenere le cure dentarie a carico del S.S.N.. Per conseguenza, alcune regioni garantiscono maggiori possibilità di ottenere interventi e cure dentarie. 

Ad esempio, le cure dentarie garantite a titolo gratuito dalla Regione Lombardia sono definite dalla delibera della Giunta Regionale 3111/2006 e riservate alle seguenti categorie:

– ai bambini e ragazzi fino all’età di 16 anni
– alle persone con particolare vulnerabilità sanitaria e sociale
– a tutti i cittadini italiani per il trattamento delle urgenze (dolore acuto e infezioni acute) e la diagnosi precoce di patologie tumorali del cavo orale
Per maggiori informazioni è necessario rivolgersi all’ASL di competenza per la zona in cui il minorenne abita (o ha sede la struttura di accoglienza). 

Riferimenti:

Legge “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” approvatain via definitiva dal Senato il 30 marzo 2017 e in corso di pubblicazione. Leggi qui maggiori informazioni.

Articoli 34 e  seguenti del Testo Unico sull’immigrazione, decreto legislativo n. 286/1998.

Articolo 42 commi 4 e seguenti del d. P. R. 394/1999, Regolamento di attuazione del Testo Unico sull’immigrazione.

Articolo 8 comma 16 della Legge 537/1993.

Circolare del Ministero della Salute del 12.06.2017 n. 17892 (Clicca qui sotto per scaricare la circolare)

Accordi regionali:


La Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha siglato nel 2012 l’Accordo sul Documento “Indicazioni per la corretta applicazione della normativa per l’assistenza sanitaria alla popolazione straniera da parte delle Regioni e Province Autonome italiane” 

Tale Accordo prevede l’iscrizione obbligatoria e gratuita al SSN dei minori stranieri anche in assenza del permesso di soggiorno (riferimenti a questa pagina). 

Al 2016 hanno recepito con atto formale l’Accondo Stato – Regioni e P.A. sulle indicazioni per una corretta applicazione delle normative sanitarie per immigrati le regioni indicate nell’elenco pubblicato dalla Società Italiana di Medicina delle Migrazioni a questa pagina: 

http://www.simmweb.it/dossier/843-dossier-accordo-stato-regioni-e-province-autonome-2012-13

Il principio dell’obbligatorietà dell’iscrizione al SSN e della  parità di trattamento con i cittadini italiani è ribadito anche dalla nuova legge intitolata “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” approvata in via definitiva dal Senato il 30 marzo 2017 e in corso di pubblicazione. Leggi qui maggiori informazioni.