La prima Sezione Civile della Corte di Cassazione ribadisce il principio pronunciato dalle Sezioni Unite (v. sentenza del 25.10.2010 n. 2179). La temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall’art. 31 del Testo Unico sull’immigrazione (d.lgs. n. 286 del 1998) in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psico-fisico, può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obbiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psico-fisico, deriva o deriverà al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dall’ambiente in cui è cresciuto. In considerazione della particolare protezione di cui godono la famiglia e l’interesse del minore nella Costituzione, nel diritto comunitario e internazionale, non è necessario provare la sussistenza di circostanze eccezionali o urgenti.