MINISTERO
DELL’INTERNO
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE
PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA, DI FRONTIERA E
POSTALE
N.300/C/2001/2081/A/12.229.28/1^DIV
Roma, 9 aprile 2001
AI
SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
OGGETTO: Minori stranieri
non accompagnati. Permesso di soggiorno per minore età rilasciato
ai sensi dell’art.28, comma 1, lettera a) del D.P.R. 394/99.
Di
seguito alla nota N.300/C/2000/785/P/12.229.28 del 13 novembre
scorso, con la quale sono state date indicazioni in ordine al
rilascio del permesso di soggiorno di cui all’oggetto, si ritiene
utile fornire ulteriori precisazioni anche alla luce di intese
intercorse con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento
per gli Affari Sociali.
Lo status di minore non accompagnato comporta
prioritariamente l’accertamento della identità del soggetto in
questione da parte dell’autorità di pubblica sicurezza, ove
necessario attraverso la collaborazione delle rappresentanze
diplomatiche – consolari del paese di origine del minore (art.5,
comma 3, del DPCM 9 dicembre 1999, n. 535).
Qualora, sulla base delle
informazioni raccolte, possa essere ipotizzata la condizione di
minore non accompagnato, le SS.LL. rilasceranno un permesso di
soggiorno per minore – età secondo le indicazioni già fornite
nella richiamata nota – segnalando il caso al Comitato per i Minori
Stranieri.
Il predetto Organismo, dopo aver interessato il Giudice
Tutelare per la nomina di un tutore provvisorio ai sensi degli artt.
343 e ss. del Codice Civile, provvederà, entro sessanta giorni:
a)
a verificare se si tratta realmente di minore non accompagnato
(art.2, comma 2, lettera e) del DPCM 535/99);
b) ad avviare le
indagini per il rintraccio dei familiari ed il rimpatrio assistito
(art.2, comma 2, lettere f) e g) del DPCM 535/99), dopo aver sentito
il Tribunale per i Minorenni circa eventuali provvedimenti
giurisdizionali a carico del minore, tali da impedirne il
rimpatrio.
Nel caso in cui le indagini per il rintraccio dei
familiari risultassero positive, il minore sarà rimpatriato e
riaffidato alla famiglia ovvero, qualora non fossero stati
rintracciati parenti, alle autorità del Paese
d’origine.
Nell’ipotesi in cui il rimpatrio non fosse realizzabile,
qualsiasi valutazione in ordine ad una permanenza più duratura del
minore sul territorio nazionale spetta unicamente al Comitato per i
Minori Stranieri che, dopo aver esaminato, caso per caso, tutta la
documentazione in suo possesso, potrà formulare la raccomandazione
ai Servizi Sociali territorialmente competenti per l’affidamento del
minore ai sensi dell’art. 2 della legge 184/83, informando il Giudice
Tutelare e la Questura competenti.
In
tali circostanze le SS.LL., potranno procedere alla modifica, a
richiesta dei Servizi Sociali territoriali, del permesso di soggiorno
per “minore età” in uno per affidamento previa esibizione
del provvedimento di convalida della competente autorità
giudiziaria.
A tale proposito, si rammenta che il permesso di
soggiorno per affidamento, che sia stato disposto ai sensi della
legge 184/83, consente al minore non accompagnato l’accesso allo
studio e ad attività formative e, ove sussistano i requisiti
previsti dalla normativa italiana in materia di lavoro minorile,
anche al lavoro, consentendo, altresì, di ottenere, al
raggiungimento della maggiore età, un nuovo titolo di soggiorno per
motivo di studio, di accesso al lavoro, di lavoro subordinato o
autonomo (art.32 del D.L.vo 286/98).
Nel confidare nella puntuale
osservanza delle presenti disposizioni, si resta in attesa di un
cortese cenno di assicurazione, significando che la disciplina di cui
sopra è applicabile anche ai casi di minori già presenti sul
territorio.
DIRETTORE CENTRALE Pansa