Gli Stati membri sono tenuti ad
ammettere nel loro territorio cittadini di paesi terzi che intendono
soggiornare per più di tre mesi per motivi di studio, laddove
soddisfino i requisiti di ammissione previsti in modo esaustivo dal
diritto

dell’Unione. Non si possono quindi
introdurre requisiti di ammissione ulteriori.

Una direttiva dell’Unione –
2004/114/CE prevede che i cittadini di paesi terzi che chiedano di
essere ammessi per motivi di studio per un periodo superiore a tre
mesi debbano rispondere a vari requisiti generali e specifici, fra
cui quello di non costituire una minaccia per l’ordine pubblico, la
sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Il caso – Mohamed Ali Ben Alaya è un
cittadino tunisino nato nel 1989 in Germania. Nel 1995 ha lasciato
la Germania per andare a vivere in Tunisia. Dopo aver conseguito il
diploma di maturità nel 2010, si è iscritto all’università in
Tunisia per seguire studi in informatica, contestualmente
attivandosi per poter studiare in Germania. È stato così più volte
ammesso a studiare presso la facoltà di matematica di un’università
di Dortmund. Nutrendo dubbi quanto alla motivazione del sig.

Ben Alaya a studiare in Germania (in
particolare in ragione dell’insufficienza dei suoi voti, della sua
debole conoscenza della lingua tedesca e dell’assenza di nesso fra
la formazione prospettata e il suo progetto professionale), le
autorità tedesche hanno respinto varie sue domande di visto per
motivi di studio.

Adito della controversia, il
Verwaltungsgericht Berlin (tribunale amministrativo di Berlino,
Germania), ha chiesto alla Corte di giustizia se l’amministrazione
tedesca disponga del potere discrezionale di negare il rilascio di
un visto per motivi di studio al sig. Ben Alaya, benché il medesimo
soddisfi tutti i requisiti di ammissione previsti dalla direttiva e
non costituisca una

minaccia per l’ordine pubblico, la
sicurezza pubblica o la sanità pubblica.

Con la sentenza del 10 settembre, la
Corte considera che dalla direttiva risulta che uno Stato membro è
tenuto ad ammettere nel suo territorio un cittadino di un paese
terzo che manifesti l’intenzione di soggiornare per più di tre
mesi per motivi di studio, laddove questi soddisfi i requisiti
generali e specifici tassativamente elencati dalla direttiva.

La Corte ricorda che la direttiva mira
a favorire la mobilità verso l’Unione degli studenti di paesi
terzi allo scopo di promuovere l’Europa quale centro mondiale di
eccellenza per gli studi e per la formazione professionale.
Consentire a uno Stato membro di introdurre requisiti di ammissione
aggiuntivi contrasterebbe con siffatto obiettivo.

La Corte sottolinea poi che, sebbene la
direttiva riconosca agli Stati membri un margine di discrezionalità
al momento dell’esame delle domande di ammissione, detto margine si
riferisce unicamente alle condizioni previste dalla direttiva,
nonché alla valutazione dei fatti rilevanti in tale contesto (in
particolare per quanto attiene all’esistenza di una minaccia per
l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sanità pubblica).

In questo caso, risulta che il signor
Ben Alaya soddisfi i requisiti generali e specifici previsti dalla
direttiva e che le autorità tedesche non abbiano fatto valere nei
suoi confronti alcuno dei motivi riguardanti l’esistenza di una
minaccia. La Corte conclude che, ferma restando la verifica da parte
del giudice del rinvio, al sig. Ben Alaya avrebbe dovuto essere

rilasciato un permesso di soggiorno.