Se vedi un bambino, bambina, ragazzo o ragazza in difficoltà, ad esempio perché appare solo, trasandato, o perché viene maltrattato o sfruttato, è importante che intervieni.
Puoi dare così un’opportunità a questo bambino, bambina, ragazzo o ragazza di avere aiuto e uscire dalla situazione difficile in cui si trova.

Come fare?

Puoi segnalare questi fatti a qualunque ufficiale di polizia giudiziaria, come previsto dall’articolo 333 del Codice Penale.

Chi è un ufficiale di polizia giudiziaria?

Un carabiniere, un vigile urbano, un agente di polizia…
Sono agenti di polizia giudiziaria tutti i dipendenti della Polizia di Stato, i carabinieri, i finanzieri/appuntati della Guardia di finanza, gli agenti della Polizia penitenziaria, gli agenti del Corpo forestale e le guardie delle province e dei comuni (vigili urbani), nell’ambito del territorio di appartenenza e nel limite dell’orario di servizio (articolo 54 del Codice di Procedura Civile).

Posso fare una segnalazione anonima?

No, non può essere presa in considerazione la notizia datada persone che non vogliono dare il proprio nome. Questo serve per proteggere le persone da denuncie false. è importante quindi prendere la responsabilità di quanto si vuole riferire al fine di dare veramente la possibilità alla polizia di controllare la situazione che segnaliamo e di intervenire.

Cosa fa l’ufficiale di polizia giudiziaria, con la mia segnalazione?

Se le circostanze sono tali da ritenere che vi possa essere una situazione di sfruttamento o di altro possibile reato, gli ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria hanno l’obbligo di riferire subito la notizia di reato alla Procura della Repubblica (articolo 347 comma 1 del Codice di Procedura Penale).
Se si ritiene che dalla situazione in cui si trovano questi bambini e ragazzi possa derivare loro un rischio di abbandono materiale o morale, gli stessi ufficiali e gli agenti di Polizia Giudiziaria hanno l’obbligo di intervenire subito collocando i minori in luogo sicuro e avvisando il Tribunale per i Minorenni per adottare i provvedimenti di protezione opportuni alle concrete circostanze del caso (articolo 403 del Codice Civile).

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CODICE DI PROCEDURA PENALE

Articolo 333

  1. Ogni persona che ha notizia di un reato perseguibile di ufficio può farne denuncia. La legge determina i casi in cui la denuncia è obbligatoria .
  2. La denuncia è presentata oralmente o per iscritto, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria; se è presentata per iscritto, è sottoscritta dal denunciante o da un suo procuratore speciale.
  3. Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240 c.p.p..

Articolo 347

  1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
  2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2 bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salvo le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

  1. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
  2. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.

CODICE CIVILE

Articolo 403

Quando il minore è moralmente o materialmente abbandonato o è allevato in locali insalubri o pericolosi, oppure da persone per negligenza, immoralità, ignoranza o per altri motivi incapaci di provvedere all’educazione di lui, la pubblica autorità, a mezzo degli organi di protezione dell’infanzia, lo colloca in luogo sicuro, sino a quando si possa provvedere in modo definitivo alla sua protezione.