A seconda dello scopo per cui si è in possesso di sostanza stupefacente, le conseguenze della detenzione sono molto diverse e sono disciplinate dal d.P.R. n. 309 del 1990 (“Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza”).

Detenere droga per cederla a terzi (detenzione a fini di spaccio), infatti, è un reato punito dall’art. 73 d.P.R. 309/1990 (“Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope”) con pene molto severe; se invece il possesso dello stupefacente è destinato ad un uso esclusivamente personale, si commette solo un illecito amministrativo , previsto dall’art. 75 (“Condotte integranti illeciti amministrativi”).

Secondo l’art. 75, c. 1-bis d.P.R 309/1990, per valutare se si tratta di detenzione finalizzata ad un uso esclusivamente personale oppure allo spaccio si prendono in considerazione la quantità, il modo in cui si presenta la sostanza, ma anche tutte le circostanze dell’azione:

  • il possesso di una quantità di sostanza superiore ai limiti massimi stabiliti dal Ministero della Salute e dal Ministero della Giustizia;
  • il confezionamento frazionato (cioè, la suddivisione in dosi) delle sostanze stupefacenti;
  • la disponibilità di attrezzature per la pesatura (es. il cosiddetto bilancino);
  • il possesso di quantità di denaro di cui non si sa giustificare la provenienza (e che quindi potrebbero essere il provento dello spaccio)

Saranno le forze dell’ordine a fare una prima valutazione sullo scopo della detenzione: in mancanza di dubbi circa la detenzione della sostanza a fini personali, procedono a contestazione immediata e trasmettono gli atti al Prefetto per l’avvio del procedimento amministrativo; nel caso in cui ritengano invece che la detenzione sia a fini di spaccio, informeranno il Pubblico Ministero e si aprirà un procedimento penale per l’accertamento del reato.

In ogni caso, la sostanza verrà sequestrata e la persona che la deteneva verrà identificata, e così anche quelle che si trovavano con lei, ad esempio all’interno della stessa automobile (Attenzione: anche queste persone potrebbero essere coinvolte nel procedimento come di seguito specificato).

Chi non ha con sé il documento di identità potrà essere accompagnato dalle Forze dell’Ordine presso i loro uffici per essere identificato, anche se minorenne.

In caso di detenzione a fini di spaccio, si può procedere anche all’arresto in flagranza e all’applicazione di misure cautelari durante il procedimento penale, in attesa della sentenza.


Quali sono le conseguenze se il fatto è considerato un reato?

L’art. 73 d.P.R 309/1990, in particolare, prevede che chiunque coltiva, produce, fabbrica, estrae, raffina, vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce, commercia, trasporta, procura ad altri, invia, passa o spedisce in transito, consegna per qualunque scopo sostanze stupefacenti, oppure le esporta, le acquista, le riceve o comunque illecitamente le detiene per un uso non esclusivamente personale, può essere punito con una multa da 26.000 euro a 260.000 euro e con la reclusione da sei a vent’anni.

In presenza di alcune circostanze particolari le pene possono aumentare o diminuire.

In particolare il 5° comma prevede che, se il fatto è di lieve entità è prevista la reclusione da sei mesi a cinque anni e la multa da 1.032 euro a 10.329 euro, oppure la reclusione da diciotto mesi a cinque anni e la multa da 2.500 euro a 10.329 quando la condotta, anche se lieve, non è occasionale. Se il colpevole è tossicodipendente o comunque consumatore di droga, poi, potrà chiedere al giudice di sostituire la pena della reclusione con quella del lavoro di pubblica utilità. (ex art. 73 c. 5-bis dPR 309/1990).

Attenzione: Qualunque tipo di condotta può essere considerata di lieve entità se, a seconda dei mezzi, delle modalità, delle circostanze dell’azione, della qualità e della quantità delle sostanze detenute, ha una “minima offensività penale”.

Secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sono indici di lieve entità, ad esempio:

  • la detenzione di un quantitativo limitato di droga
  • l’assenza di contatti stabili con gli acquirenti
  • un’attività di “piccolo spaccio” per un ridotto arco di tempo, con guadagni limitati
  • la ridotta circolazione della sostanza sul mercato

La pena è invece aumentata fino a un terzo se il fatto è commesso da tre o più persone in concorso tra loro; se viene costituita una vera e propria associazione finalizzata al traffico di droga, stabile e organizzata, i partecipanti risponderanno anche del più grave delitto previsto dall’art. 74 d.P.R. 309/1990.

Altre aggravanti previste dalla legge riguardano, ad esempio, i casi in cui lo stupefacente è offerto o consegnato a una persona minorenne, oppure all’interno o vicino a una scuola, una comunità, una caserma, un ospedale, un carcere, un Ser.D (Servizio per le Dipendenze) ecc., oppure, ancora, se la sostanza stupefacente è di grande quantità (art. 80 d.P.R. 309/1990), per cui è previsto un aumento di pena da un terzo alla metà.

Chi commette il fatto prima di aver compiuto i diciotto anni sarà in ogni caso giudicato dal Tribunale per i minorenni, con le regole previste per il procedimento minorile (inserire link alla scheda). Chi ha meno di quattordici anni non potrà, in ogni caso, essere punito, in quanto non ancora imputabile.

In caso di condanna definitiva, oltre alla sostanza stupefacente, verrà confiscato anche il denaro che risulta provento dell’attività di spaccio.


Quali sono le conseguenze se il fatto è considerato un illecito amministrativo?

Le sanzioni previste dall’art. 75 d.P.R. 309/1990 (che disciplina l’illecito amministrativo della detenzione di droga per un uso esclusivamente personale) sono:

  1. sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;
  2. sospensione della licenza di porto d’armi o divieto di conseguirla;
  3. sospensione del passaporto e di ogni altro documento equipollente o divieto di conseguire;
  4. sospensione del permesso di soggiorno per motivi di turismo o divieto di conseguirlo se cittadino extracomunitario.

Queste sanzioni possono essere applicate dal Prefetto all’esito del procedimento davanti all’Ufficio N.O.T. (Nucleo Operativo Tossicodipendenze) . In ogni caso la decisione con cui vengono applicate non ha la stessa natura di una condanna penale e non verrà annotata nel certificato del casellario giudiziale”, la cd “fedina penale”“

La durata delle sanzioni varia a seconda del tipo di sostanza che si prende in esame:

  • da due mesi a un anno, se si tratta di “droghe pesanti” (es. eroina, cocaina, anfetamine, LSD ecc.)
  • da uno a tre mesi, se si tratta di “droghe leggere” (es. hashish, marijuana, ecc.)

La sospensione della patente e dei certificati per la guida di moto e ciclomotori, invece, può in ogni caso essere disposta per un periodo fino a tre anni

Tuttavia, solo se si tratta della prima volta, se i fatti sono di particolare tenuità e se ci sono elementi che suggeriscono che la persona non li ripeterà in futuro, il procedimento può concludersi senza sanzioni, con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti e l’avvertimento delle conseguenze dannose che possono produrre (Art. 75 c. 14 dPR 309/1990). Di solito, i fatti possono essere ritenuti di particolare tenuità se la sostanza detenuta era una “droga leggera” (come hashish o marijuana), ma non se era di tipo “pesante”, ancora più pericolosa per la salute.

Se ne ricorrono i presupposti, l’interessato può essere anche invitato a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il SerD, oppure un altro programma educativo e informativo personalizzato in relazione alle sue specifiche esigenze.

Qualora la condotta fosse posta in essere da straniero maggiorenne, le forze dell’ordine ne danno comunicazione al Questore competente per territorio; il fatto verrà preso in considerazione al momento del rinnovo del permesso di soggiorno (ex. art 75 c. 8 DPR 309/1990).

 


Come si svolge il procedimento amministrativo?

Art 75 commi 3,4,5,6,7,9 DPR

La persona che viene sottoposta a controllo dalle Forze dell’Ordine e che viene trovata in possesso di una quantità di stupefacente che, alla luce di tutte le circostanze del caso, appare detenuta ad uso esclusivamente personale, viene segnalata al N.O.T. della Prefettura del luogo di residenza.

La sostanza stupefacente viene sequestrata ed inviata al competente laboratorio di analisi per determinare la qualità ed il quantitativo di principio attivo.

Se si è in auto, in moto o con altro veicolo a motore, le Forze dell’Ordine ritirano la patente di guida. Quando si tratta di una moto o motorino, viene ritirato il certificato di idoneità tecnica e viene disposto il fermo amministrativo del mezzo, per trenta giorni; gli atti vengono trasmessi al Prefetto.

Le Forze dell’ordine, se possibile, redigono immediatamente un verbale “di contestazione dell’illecito amministrativo”, di cui viene consegnata copia al trasgressore; una copia è trasmessa al Prefetto competente, insieme ai risultati degli esami di laboratorio sulla sostanza sequestrata. L’interessato ha trenta giorni di tempo per far avere alla Prefettura scritti difensivi e chiedere di essere ascoltato.

L’ufficio N.O.T. valuta i fatti e, entro quaranta giorni, convoca l’interessato ad un colloquio per valutare le sanzioni amministrative da applicare e per invitarlo, eventualmente, a seguire un programma terapeutico e socio-riabilitativo.

Se la persona trovata in possesso della sostanza è minorenne, vengono di regola convocati i genitori o chi esercita la responsabilità genitoriale, per informarli di quanto accaduto e metterli a conoscenza dei programmi trattamentali e delle strutture in cui possono essere seguiti.

Avverso i provvedimenti del Prefetto può essere proposta opposizione, nel termine di 10 giorni dalla data di notifica, all’autorità giudiziaria. Nel caso in cui la persona interessata sia un minorenne, l’opposizione deve essere proposta al Tribunale per i minorenni (ex art. 75 Dpr 309/1990).


Cosa succede se la droga non era mia, ma di una persona che era insieme a me?

Può accadere che le Forze dell’Ordine controllino più persone che si trovano insieme (ad esempio su un’automobile, oppure in un’abitazione o in un locale, mentre chiacchierano in un giardino pubblico ecc.) e che una di loro venga trovata in possesso di droga. Cosa succede in questi casi agli altri componenti del gruppo?

Se ci sono i presupposti per ritenere che la droga fosse detenuta solo a fini di consumo personale, si svolgerà il procedimento amministrativo nei confronti del suo proprietario e chi era con lui/lei non andrà incontro a nessuna conseguenza; se non si riesce a capire di chi era la sostanza perché nessuno ammette che era sua, verranno convocate dal Prefetto tutte le persone coinvolte e a tutte potranno essere applicate le sanzioni amministrative .

Se, invece, c’è il sospetto che la sostanza fosse detenuta a fini di spaccio, si aprirà un procedimento penale in cui potranno essere coinvolte anche le persone che si trovavano insieme al proprietario della droga, se risulta che erano a conoscenza della situazione e che quindi lo hanno agevolato.

La giurisprudenza infatti, ormai da molto tempo, ritiene ad esempio che quando più persone viaggiano all’interno della stessa automobile, nella quale è nascosta della droga di cui tutte sono a conoscenza, non risponde del reato di trasporto e detenzione a fini di spaccio solo il proprietario della sostanza, ma anche gli altri viaggiatori, perché con la loro presenza lo agevolano o comunque rafforzano il suo proposito criminoso.

In pratica, chi è a conoscenza di viaggiare o comunque di trovarsi con un’altra che ha della droga addosso, può essere accusato e punito per il reato, in quanto con la sua presenza agevola la detenzione. Qualunque agevolazione del colpevole che detiene una sostanza stupefacente si risolve inevitabilmente in un concorso nel reato, quantomeno morale, con il colpevole stesso.

Non potrà invece essere punito chi dimostri di non aver saputo nulla della sostanza e comunque di non aver fatto nulla per aiutare il colpevole o per farlo sentire più sicuro o più determinato nella sua condotta criminosa.

Scheda tematica redatta con il contributo degli studenti e delle studentesse delle cliniche legali Famiglie, Minori e Diritto/Human Rights and Migration Law/Libertà personale e tutela dei diritti del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino dell’anno accademico 2023.2024 nell’ambito del Progetto di eccellenza 2023-2027 del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Torino