La culpa in vigilando.

Il non esercitare una vigilanza adeguata all’età e indirizzata a correggere comportamenti inadeguati – culpa in vigilando – è alla base della responsabilità civile dei genitori per gli atti illeciti commessi dal figlio minorenne.

Di tali atti non può, infatti, per legge rispondere il minorenne, in quanto non ha autonomia patrimoniale. Si applica l’articolo 2048 del Codice Civile, primo comma, che recita: “ Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi.”
A meno che i genitori del minore non dimostrino di non aver potuto impedire il fatto, sono oggettivamente responsabili. Si tratta, pertanto, di una responsabilità personale, anche se oggettiva.

La culpa in educando.

La giurisprudenza identifica la colpa del genitore oltre che nell’assenza di una corretta attività di vigilanza sul comportamento del minore – quindi nel non impedire il fatto – anche nel comportamento antecedente allo stesso, ovvero nella violazione dei doveri concernenti l’esercizio della responsabilità genitoriale. Nei casi di bullismo, il genitore deve fornire la prova positiva di aver dato al figlio una buona educazione in conformità alle condizioni sociali, familiari, all’età, al carattere e all’indole del minore (Cass. Civ. 15706/2012; Cass. Civ. 9556/2009).

Anche laddove i genitori siano separati la responsabilità è di entrambi. Inoltre, la colpa del genitore non coabitante non esclude la responsabilità del genitore stesso laddove sia dimostrata
la carenza di educazione del genitore e di rapporti non constanti con il discendente.

3.3 La responsabilità degli insegnanti – la culpa in vigilando degli insegnanti e la culpa in organizzando della scuola

1.L’insegnate

L’insegnante ha il compito di vigilare affinché nell’Istituto Scolastico non avvengano episodi di bullismo. In tal senso, la cosiddetta culpa in vigilando è prevista dalla stessa Costituzione italiana che all’art. 28 prevede che “i funzionari ed i dipendenti dello Stato e degli Enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili ed amministrative, degli atti compiuti in violazioni di diritti. In tali casi la responsabilità si estende allo Stato ed agli altri enti pubblici” e dal Codice Civile laddove all’art. 2048 secondo comma si prevede che “i precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza”.

La presunzione di colpa dell’insegnante può essere superata solamente laddove si dimostri di aver adeguatamente vigilato ovvero si dia la prova del caso fortuito dell’evento.

Dal punto di vista penalistico l’insegnante (di una Scuola statale o paritaria), nello svolgimento della sua attività professionale, è equiparato al pubblico ufficiale (art. 357 c.p.).

Pertanto egli può essere punito con una multa fino a 516 euro “quando omette o ritarda di denunciare all’Autorità Giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell’esercizio o a causa delle sue funzioni” (art. 361 c.p.)

2.Gli istituti scolastici

In merito alla responsabilità degli Istituti Scolastici, la Giurisprudenza italiana ha più volte sottolineato la responsabilità del Ministero della Pubblica Istruzione, per culpa in vigilando, a causa delle lesioni patite nella scuola da un minore. In particolare, la Giurisprudenza ricalca il concetto di responsabilità dell’insegnante affiancandolo a quello della cosiddetta culpa in organizzando, stabilendo che non è sufficiente per gli operatori della scuola “vigilare sul
comportamento”
dei ragazzi al fine di scongiurare episodi. Per superare la presunzione di responsabilità, la scuola dovrebbe dimostrare di adottare “misure preventive” atte a scongiurare situazione antigiuridiche come evidenziato dalla giurisprudenza costante della Cassazione (vedi Cass. Sez.III n. 2657/03  che sancisce come “non sia sufficiente la sola dimostrazione di non essere stati in grado di spiegare un intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari od organizzative idonee ad evitare il sorgere di situazioni pericolose.”

La vigilanza all’interno degli istituti scolastici deve essere quindi assicurata dentro e fuori la classe e l’organizzazione Scuola che non prevenga atti di bullismo – prevedendo ad esempio uffici ad hoc (consultorio, assistenza psicologica ecc.) può ritenersi anche colpevole di culpa in organizzando.

Nel corso degli anni molteplici interventi del legislatore hanno cercato di arginare la piaga del bullismo. La Direttiva Ministeriale Fioroni del 2007 n. 16 – i cui principi ispiratori sono volti a delineare iniziative ed interventi preventivi con lo scopo di contrastare il fenomeno nelle sue molteplici manifestazioni – ha stabilito che il tema del Bullismo va affrontato dalle Scuole con sistematicità, coinvolgendo, in modo attivo, gli studenti e favorendo la condivisione delle regole e la conoscenza delle sanzioni. Il D.P.R. n. 249/1998 all’art. 4 prevede, inoltre, che le scuole adottino un proprio regolamento disciplinare con il quale si affrontino le questioni legate al bullismo prevedendo procedure sanzionatorie. Ulteriori novità e obblighi in capo alla scuola sono stati introdotti dalla legge n. 71/2017 che ha stabilito nuove strategie di contrasto al fenomeno del cyberbullismo (vedi § 5).