Tra le disposizioni del Decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza (D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 2020), molto rilevanti risultano quelle relative al nuovo sistema di accoglienza per richiedenti protezione internazionale all’interno del SAI, Sistema di Accoglienza e Integrazione, il sistema di accoglienza gestito dagli Enti locali e dal Ministero degli Interni, prima denominato SIPROIMI e prima ancora Sprar. Quest’ultimo dovrebbe rappresentare la risposta principale del nostro ordinamento rispetto all’accoglienza straordinaria realizzata dalle Prefetture (Centri di accoglienza straordinaria – Cas) e le modifiche alle norme del Decreto Sicurezza, che ne avevano precluso l’accesso alla maggior parte dei richiedenti asilo, risultano positive anche per i minori inseriti in nuclei familiari e per i neomaggiorenni.
Il D.L. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 173 del 2020 ha, infatti, ripristinato il diritto dei richiedenti protezione internazionale di poter accedere a tale forma di accoglienza, abrogando le disposizioni del decreto sicurezza che avevano riformato il sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (Sprar), riservando l’accesso allo stesso ai soli titolari di protezione internazionale, ai minori stranieri non accompagnati e ad altre precise categorie di cittadini stranieri tra cui i titolari di permesso di soggiorno per vittime di violenza o grave sfruttamento ex art 18 TU immigrazione, d. lgs 286/98.
Il Decreto Immigrazione è intervenuto, in particolare, modificando il Decreto legislativo n.142 del 2015 (Attuazione della direttiva 2013/33 recante norme relative all’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale), nonché gli articoli 8-9-22bis del decreto legge n. 416 del 1989, convertito con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 1990 (Norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari).
Per effetto di tali modifiche, l’accoglienza di tutti i richiedenti protezione internazionale, tra cui i nuclei familiari con minori e i neomaggiorenni – come richiesto da Save the Children – è ora assicurata, nei limiti dei posti disponibili, nelle strutture del Sistema di accoglienza e integrazione (SAI).
Il legislatore ha, inoltre, previsto che qualora il richiedente asilo rientri nelle categorie di cui all’articolo 17 del Decreto Legislativo 142/2015, che disciplina l’accoglienza di persone portatrici di esigenze particolari, sulla base appunto di tali specifiche esigenze di vulnerabilità andrà trasferito in via prioritaria in tale sistema di accoglienza.
Sarà quindi molto importante che gli operatori dei Centri di prima accoglienza o dei Cas segnalino all’autorità competente la sussistenza di specifiche situazioni o di situazioni di vulnerabilità al fine di favorire il trasferimento di tali richiedenti asilo all’interno dei SAI.
L’art. 17 summenzionato considera vulnerabili: i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli minori, le vittime della tratta di esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali, le persone per le quali è stato accertato che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale o legata all’orientamento sessuale o all’identità di genere, le vittime di mutilazioni genitali.
Il Decreto Immigrazione ha inoltre stabilito che anche i neomaggiorenni affidati ai servizi sociali al compimento della maggiore età e fino al compimento del 21 anno di età ai sensi dell’art. 13, comma 2, della legge 7 aprile 2017, n. 47 (Legge Zampa) – c.d. “prosieguo amministrativo” – possano essere accolti all’interno dei SAI.
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