Apprendistato

L’apprendistato è un rapporto di lavoro e formazione nel quale l’imprenditore impartisce l’addestramento necessario per far acquisire le capacità tecniche che renderanno l’apprendista un lavoratore qualificato. Lo scopo dell’apprendistato è di fornire una qualificazione professionale ai giovani, un’occasione di inserimento lavorativo e di ulteriore preparazione professionale.

Si può scegliere l’apprendistato come modalità di assolvimento del diritto-dovere all’istruzione e alla formazione, obbligatorio fino a 18 anni, in alternativa ai percorsi scolastici.

L’obbligo di istruzione si può infatti assolvere in 2 modi:

  1. nel sistema scolastico, nei percorsi di istruzione e formazione professionale (previsti nel Capo III del D. lgs. 226/2005) oppure
  2. con l’apprendistato

Come funziona?

Informazioni pratiche si trovano presso i Centri per l’Impiego nelle diverse località del territorio nazionale.

Sono disponibili incentivi per le imprese ad assumere apprendisti, facendo domanda al Ministero del Lavoro fra il 30 novembre e il 31 dicembre 2011 (vedi il bando).

Il decreto del 14 settembre 2011 n. 16, entrato in vigore il 25 ottobre 2011, prevede la semplificazione della normativa in materia di apprendistato, attualmente sparsa in diversi testi legislativi ed esecutivi.

L’apprendistato è definito come un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani, distinto in tre tipologie contrattuali:

(a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

(b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere;

(c) apprendistato di alta formazione e ricerca, anche per l’accesso alle professioni protette dagli Ordini professionali;

(d) apprendistato per i lavoratori in mobilità.

L’apprendistato è considerato uno strumento fondamentale per contrastare la dispersione scolastica e per promuovere l’incontro fra la domanda e l’offerta di lavoro.

L’apprendistato di primo livello diviene ora utilizzabile non solo per i minorenni ma anche per le persone minori di 25 anni, con la possibilità di conseguire in ambiente di lavoro, in modo simile al modello duale tedesco: una qualifica triennale o un diploma professionale quadriennale;

L’offerta formativa pubblica, interna o esterna alla azienda, finalizzata alla acquisizione di competenze di base e trasversali, non può essere superiore a centoventi ore per la durata del triennio ed è disciplinata dalle Regioni.

Il decreto riconosce gli spazi della contrattazione collettiva e responsabilizzazione delle parti sociali, rinviando alla contrattazione nazionale, per la regolamentazione e gestione dell’apprendistato professionalizzante (per l’uniformità su tutto il territorio). Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi potranno stabilire la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-­professionali e specialistiche, nonché la durata, anche minima, del contratto; l’abbassamento della durata massima (tre anni), con l’eccezione delle figure professionali

dell’artigianato (cinque).

STAGIONALI:

Per le attività stagionali i contratti collettivi potranno prevedere specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato, comprese le durate minime;

E’ prevista l’introduzione di un repertorio delle professioni, predisposto sulla base dei sistemi di classificazione e inquadramento del personale previsti nei contratti collettivi di lavoro.

NEL SETTORE PUBBLICO:

Quando il contratto è stipulato da enti della Pubblica Amministrazione, la disciplina del reclutamento e dell’accesso, nonché l’applicazione del contratto di apprendistato per i settori di attività pubblici, è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Vedi anche: Tirocini formativi per l’accesso al lavoro, circolare del Ministero del Lavoro del 12 settembre 2011 n. 24