COMMISSIONE
EUROPEA

TESTO
DELL’OPUSCOLO INFORMATIVO
 PER
MINORI RICHIEDENTI ASILO

tratto dal

REGOLAMENTO
DI ESECUZIONE (UE) N. 118/2014 DELLA COMMISSIONE

del
30 gennaio 2014

che
modifica il regolamento (CE) n. 1560/2003 recante modalità di
applicazione del regolamento
(CE) n. 343/2003 del Consiglio che
stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato

membro competente per l’esame di una domanda d’asilo presentata
in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo

Allegato XI

INFORMAZIONI
PER I MINORI NON ACCOMPAGNATI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE,
A NORMA DELL’ARTICOLO 4 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 604/2013 (1)

Questo
opuscolo vi è stato dato perché avete espresso la necessità di
ricevere protezione e avete dichiarato di avere un’età inferiore
a 18 anni. Se avete meno di 18 anni, le autorità si riferiranno a
voi come «minori» o «minorenni». Le «autorità» sono le
persone competenti per decidere sulla vostra richiesta di
protezione.
Cercare protezione perché si ha paura nel proprio paese
di origine significa «cercare asilo». L’asilo è un posto che
offre protezione e sicurezza.
La presentazione di una richiesta
formale di asilo alle autorità è definita dalla normativa
«domanda o richiesta di protezione internazionale». La persona che
chiede protezione è definita «richiedente», e talvolta viene
anche chiamata «richiedente asilo».
I vostri genitori dovrebbero
essere con voi, ma se non lo sono o se siete stati separati da loro
nel corso del viaggio, siete «minori non accompagnati».
In questo
caso, VI FORNIREMO UN «RAPPRESENTANTE»,

CIOÈ
UN ADULTO CHE VI ASSISTERÀ NEL CORSO DELLA PROCEDURA, VI AIUTERÀ
A PRESENTARE LA DOMANDA E POTRÀ ACCOMPAGNARVI QUANDO DOVRETE
PARLARE CON LE AUTORITÀ. POTETE PARLARE AL RAPPRESENTANTE DEI
VOSTRI PROBLEMI E DELLE VOSTRE PAURE: IL SUO SCOPO È FARE IN MODO
CHE IL VOSTRO MIGLIORE INTERESSE SIA CONSIDERATO UNA PRIORITÀ,
CIOÈ CHE LE VOSTRE ESIGENZE, LA VOSTRA SICUREZZA, IL VOSTRO
BENESSERE, IL VOSTRO SVILUPPO SOCIALE E LE VOSTRE OPINIONI SIANO
PRESI IN CONSIDERAZIONE. IL RAPPRESENTANTE TERRÀ CONTO ANCHE DELLE
POSSIBILITÀ DI RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE.
ANCHE SE AVETE CHIESTO
ASILO IN QUESTO PAESE, PUÒ DARSI CHE LA VOSTRA DOMANDA DI
PROTEZIONE DEBBA ESSERE ESAMINATA DA UN ALTRO PAESE.

Soltanto
un paese può essere competente per l’esame della vostra richiesta
di protezione: lo stabilisce una legge chiamata «regolamento
Dublino».

Questo
regolamento ci obbliga a determinare se siamo competenti per l’esame
della vostra domanda o se è competente un altro paese: è la
cosiddetta «procedura Dublino».
Il regolamento è applicato in una
regione geografica che comprende 32 paesi (2), che ai fini di questo
opuscolo sono detti «paesi Dublino».

NON
SFUGGITE ALLE AUTORITÀ E NON ANDATE IN UN ALTRO PAESE DUBLINO.
QUALCUNO POTREBBE DIRVI CHE QUESTA È LA COSA MIGLIORE PER VOI: SE
QUALCUNO VI INCORAGGIA A FUGGIRE, O AD ANDARVENE CON LUI, DITELO
IMMEDIATAMENTE AL VOSTRO RAPPRESENTANTE O ALLE AUTORITÀ NAZIONALI.

DICHIARATE
APPENA POSSIBILE ALLE AUTORITÀ NAZIONALI SE:
— siete soli, e
pensate che vostro padre, vostra madre, vostro fratello o vostra
sorella, vostra zia (3), vostro zio (4), vostra nonna o
vostro nonno
potrebbero trovarsi in uno degli altri 32 paesi Dublino;
— in
questo caso, se volete o no vivere con loro;
— se siete venuti in
questo paese con qualcun altro ed eventualmente con chi; — se siete
già stati in un altro dei 32 paesi Dublino elencati;
(1) Il
presente opuscolo è redatto esclusivamente a fini informativi, allo
scopo di fornire ai richiedenti protezione internazionale le
informazioni necessarie sulla procedura Dublino. Esso non crea né
comporta di per sé diritti o obblighi giuridici. I diritti e gli
obblighi degli Stati e delle persone ai sensi della procedura Dublino
sono quelli stabiliti nel regolamento (UE) n. 604/2013.
(2) I paesi
Dublino sono i 28 Stati membri dell’Unione europea (Austria,
Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia,
Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania,
Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito,
Repub­ blica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia,
Ungheria) e i 4 paesi «associati» al regolamento Dublino (Norvegia,
Islanda, Svizzera e Liechtenstein).
(3) La sorella di vostra madre o
di vostro padre.
(4) Il fratello di vostra madre o di vostro
padre.
SE C’È QUALCOSA CHE NON CAPITE, CHIEDETE AL VOSTRO
RAPPRESENTANTE O ALLE NOSTRE AUTORITÀ DI AIUTARVI!

Se
le vostre impronte digitali sono state rilevate in un altro paese
Dublino (le impronte digitali sono immagini delle vostre dita che
aiutano a identificarvi);
— se avete già chiesto asilo in un
altro paese Dublino.
È MOLTO IMPORTANTE CHE COOPERIATE CON LE
AUTORITÀ NAZIONALI E CHE DICIATE SEMPRE
LORO LA VERITÀ.

Il
sistema Dublino può aiutarvi se non siete accompagnati da un
genitore quando presentate una domanda di protezione.
Se abbiamo
informazioni sufficienti sui vostri genitori o i vostri parenti, li
cercheremo nei paesi Dublino. Se riusciamo a trovarli, cercheremo di
ricongiungervi a loro nel paese in cui si trovano. Tale paese sarà
allora competente per l’esame della vostra richiesta di
protezione.
Se invece siete soli e non avete familiari o parenti in
un altro paese Dublino, è molto probabile che la vostra domanda sia
esaminata in questo paese.
Potremmo scegliere di esaminare la vostra
domanda in questo paese anche se la competenza spettasse per legge a
un altro paese, per motivi umanitari, familiari o culturali.
Durante
questa procedura, agiremo sempre nel vostro migliore interesse e non
vi trasferiremo in un paese in cui è appurato che i vostri diritti
umani potrebbero essere violati.
Che cosa significa che dobbiamo
sempre agire nel vostro migliore interesse? Significa che dobbiamo:

verificare se è possibile ricongiungervi ai vostri familiari nello
stesso paese;
— fare in modo che siate al sicuro, specialmente da
persone che potrebbero desiderare di trattarvi male o farvi del
male;
— fare in modo che possiate crescere in modo sicuro e sano,
che disponiate di vitto e alloggio e che siano rispettate le vostre
esigenze di sviluppo sociale;
— prendere in considerazione le
vostre opinioni, ad esempio tenendo conto del fatto che desiderate
vivere con un parente o preferite di no.

ETÀ
Le
persone di età superiore a 18 anni sono «adulti» e sono trattate
in modo diverso dai bambini e dagli adolescenti (i «minori»).
Diteci
la verità riguardo alla vostra età.
Se avete documenti che
dimostrino la vostra età, mostrateli alle autorità. Se le
autorità mettono in dubbio la vostra età, è possibile che un
medico desideri esaminarvi per controllare se avete più o meno di
18 anni. Non si potrà procedere a nessun esame medico prima che voi
e/o il vostro rappresentante abbiate espresso il vostro consenso.

NELLE
PAGINE SEGUENTI CERCHEREMO DI RISPONDERE ALLE DOMANDE PIÙ COMUNI
SULLA PROCEDURA DUBLINO, SUL MODO IN CUI PUÒ AIUTARVI E SU QUELLO
CHE DOVRESTE ASPETTARVI
LE IMPRONTE DIGITALI – Che cosa sono?
Perché vengono rilevate?
Quando chiedete asilo, se avete un’età
pari o superiore a 14 anni, una fotografia o un’immagine delle
vostre dita (chiamata «impronta digitale») sarà rilevata e
trasmessa a una banca dati di impronte digitali chiamata «Eurodac».
Dovete collaborare a questa procedura: tutti coloro che chiedono
asilo sono obbligati per legge a far rilevare le proprie impronte
digitali.
Le impronte digitali potrebbero essere controllate in una
certa fase, per verificare se avete già chiesto asilo in precedenza
o se le vostre impronte sono state già rilevate a un valico di
frontiera. Se si scopre che avete già chiesto asilo in un altro
paese Dublino, potreste essere trasferiti in quel paese, purché sia
nel vostro migliore interesse. Quel paese diventerebbe allora
competente per l’esame della vostra richiesta di protezione
internazionale.
Le impronte digitali saranno conservate per 10 anni,
poi saranno automaticamente cancellate dalla banca dati. Se la vostra
richiesta di protezione viene accettata, le impronte rimarranno nella
banca dati finché saranno automaticamente cancel­ late. Se in
seguito diventate cittadini di un paese Dublino, le impronte saranno
cancellate. Soltanto i dati relativi alle vostre impronte e al vostro
sesso saranno conservati in Eurodac, mentre il vostro nome, la
fotografia, la data di nascita e la cittadinanza non verranno
trasmesse alla banca dati né conservate, ma potrebbero essere
inserite nella nostra banca dati nazionale. I dati conservati in
Eurodac non saranno comunicati ad altri paesi o altre organizzazioni
al di fuori dei paesi Dublino.

A
partire dal 20 luglio 2015
, autorità come la polizia e
l’Ufficio europeo di polizia (Europol) potrebbero sottoporre a
confronto le vostre impronte digitali, chiedendo di accedere alla
banca dati Eurodac a fini di prevenzione, accertamento e indagine di
reati di terrorismo o altri reati gravi.
Quali informazioni dovreste
comunicare alle autorità nazionali circa la vostra situazione?

probabile che siate invitati a svolgere un colloquio allo scopo di
determinare il paese competente per l’esame della vostra richiesta
di asilo. In occasione di questo colloquio, le nostre autorità
nazionali vi spiegheranno la «procedura Dublino» e cercheranno di
scoprire se è possibile ricongiungervi alla vostra famiglia in un
altro paese Dublino.
Se sapete che i vostri genitori, fratelli o
parenti si trovano in un altro paese Dublino, non dimenticate di
dirlo alla persona che vi interroga. Fornite il maggior numero di
informazioni possibile per aiutarci a trovare la vostra famiglia:
nomi, indirizzi, numeri di telefono ecc.
Durante il colloquio,
potrebbe esservi chiesto se siete mai stati in altri paesi Dublino:
dite la verità.
Il vostro rappresentante può accompagnarvi al
colloquio per aiutarvi, sostenervi e agire nel miglior modo possibile
nel vostro interesse. Se avete motivi per non desiderare che il
vostro rappresentante vi accompagni, ditelo alle autorità
nazionali.

ALL’INIZIO
DEL COLLOQUIO, COLUI CHE VI INTERROGA E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE VI
SPIEGHERANNO LE PROCEDURE E I VOSTRI DIRITTI. SE C’È QUALCOSA CHE
NON CAPITE O SE AVETE ALTRE DOMANDE, DITELO!

Il
colloquio è un vostro diritto e costituisce una parte importante
della vostra richiesta.
Il colloquio si svolgerà in una lingua che
comprendete. Se non capite la lingua usata, potete chiedere che un
interprete vi aiuti a comunicare. L’interprete deve limitarsi a
interpretare le parole vostre e del vostro interlocutore, senza
aggiungere opinioni personali. Se avete difficoltà a capire
l’interprete, ditecelo o parlatene al vostro rappresentante.
Il
colloquio sarà riservato: nessuna informazione da voi fornita,
compreso il fatto che avete chiesto protezione nel nostro paese,
sarà trasmessa a persone o autorità che possano danneggiare in
qualsiasi modo voi o membri della vostra famiglia rimasti nel paese
di origine.


IMPORTANTE CHE VOI E IL VOSTRO RAPPRESENTANTE SIATE CONSAPEVOLI DELLE
SCADENZE DELLA PROCEDURA DUBLINO!

Leggete
le risposte qui di seguito.
Tra quanto tempo saprete se dovete andare
in un altro paese o potete rimanere qui?
Che cosa succede se si
scopre che un altro paese è competente per l’esame della vostra
domanda?
→ Se è la prima volta che chiedete asilo in un paese
Dublino, sarete trasferiti in un altro paese perché i vostri
genitori, fratelli o sorelle, zii o zie, nonni o nonne si trovano in
quel paese: li raggiungerete e starete con loro durante l’esame
della vostra domanda di asilo (1).
→ Se non avete mai chiesto asilo
qui ma lo avete chiesto in un altro paese Dublino in passato,
potreste essere rinviati in quel paese affinché le sue autorità
esaminino la vostra domanda di asilo (2).
→ Se non avete chiesto
asilo in questo paese e una vostra precedente domanda di asilo in un
altro paese è stata rifiutata dopo essere stata pienamente
esaminata, dovremo chiedere all’altro paese di riprendervi in
carico, oppure procedere al vostro rimpatrio nel vostro paese di
origine o di residenza permanente, oppure in un paese terzo
sicuro.
Se decidiamo che la competenza per la vostra domanda di asilo
spetta a un altro paese, e il paese invitato ad assumere la
competenza per la vostra domanda accetta di farlo, sarete
ufficialmente informati del fatto che non esamineremo la vostra
richiesta di protezione internazionale e che vi trasferiremo nel
paese competente.
Il trasferimento sarà eseguito entro sei mesi dal
momento in cui l’altro paese accetta la responsabilità, o dal
momento della decisione definitiva sul ricorso o sulla revisione,
qualora non siate d’accordo e decidiate di impugnare tale decisione
(per spiegazioni si veda la sezione successiva!). Questo termine può
essere esteso a un anno se siete in prigione, o a 18 mesi in caso di
fuga.
(1) Si parla in questo caso di «prendere in carico». (2) Si
parla in questo caso di «riprendere in carico».
In
entrambi i casi, potrebbero essere necessari fino a cinque mesi per
decidere se trasferirvi in un altro paese, a partire dal momento in
cui presentate domanda di asilo o dal momento in cui veniamo a sapere
che avete chiesto protezione internazionale in un altro paese
Dublino. Le autorità vi informeranno di questa decisione nel più
breve tempo possibile dal momento in cui viene presa.


Che
cosa succede se non volete andare in un altro paese?
PARLATENE AL
VOSTRO RAPPRESENTANTE!

Se
decidiamo che dovete andare in un altro paese per l’esame della
domanda e non siete d’accordo, avete la possibilità di impugnare
la decisione di trasferimento. Si parla in questo caso di «ricorso»
o «revisione».
Quando le autorità vi avranno trasmesso la
decisione, avrete a disposizione [x giorni (1)] per presentare un
ricorso a [autorità competente per i ricorsi (2)]. È molto
importante presentare un ricorso entro i termini stabiliti. Il vostro
rappre­ sentante deve aiutarvi a farlo.
— Durante l’esame del
ricorso o della revisione, potete rimanere in questo paese. oppure
(3)
— il vostro trasferimento sarà sospeso per [y giorni (4)]
finché un organo giurisdizionale decida se potete recarvi
senza
pericoli nel paese competente in attesa dell’esito del
ricorso. oppure
— avete a disposizione [y giorni (5)] per chiedere
che il trasferimento sia sospeso durante l’esame del ricorso. Un
organo giurisdizionale deciderà rapidamente in merito alla vostra
richiesta. Se la sospensione è rifiutata, sarete informati dei
motivi del rifiuto.
— Sul retro del presente opuscolo figurano
informazioni sull’autorità a cui rivolgersi per impugnare una
decisione in questo paese.
Durante la procedura di «ricorso»,
avrete accesso all’assistenza legale e, se necessario,
all’assistenza linguistica di un interprete o di un traduttore.
Potete chiedere di beneficiare di un’assistenza legale gratuita se
non avete i mezzi per pagarla. Sul retro del presente opuscolo
figurano le coordinate di organizzazioni che offrono assistenza
legale e che possono aiutarvi a presentare ricorso.

TRATTENIMENTO

Le
persone che non sono libere di recarsi dove vogliono e sono ospitate
in un edificio chiuso da cui non possono uscire sono in stato di
«trattenimento».
Se siete minori non accompagnati potreste abitare
in un luogo in cui vigono regole per cui dovete rimanere all’interno
durante la notte o quando è buio, o dovete comunicare alle persone
che si occupano di voi se uscite e quando tornerete. Lo scopo di
queste regole è proteggere la vostra sicurezza. Questo non
significa che siate in un luogo di trattenimento.
Esiste un rischio
che siate trattenuti durante la procedura Dublino. La maggior parte
delle volte questo accade quando le autorità nazionali non credono
che abbiate meno di 18 anni e temono che possiate fuggire o
nascondervi per paura di essere trasferiti in un altro paese.
Avete
il diritto di essere informati per iscritto delle ragioni per cui
siete trattenuti e dei modi per impugnare il provvedimento di
trattenimento. Avete inoltre diritto all’assistenza legale se
intendete impugnare il provvedimento: quindi, se non siete d’accordo
parlatene al vostro rappresentante o consigliere giuridico.
Se siete
trattenuti durante la procedura Dublino, i termini saranno i
seguenti: dovremo chiedere a un altro paese di assumere la competenza
per la vostra domanda entro un mese dalla presentazione della vostra
domanda di asilo, e il paese in questione deve rispondere entro due
settimane. Infine, se restate in stato di trattenimento, il vostro
trasferimento dev’essere eseguito entro sei settimane
dall’accettazione della richiesta da parte del paese competente.
Se
decidete di impugnare la decisione di trasferimento mentre siete
trattenuti, le autorità nazionali non sono obbligate a trasferirvi
entro sei settimane; esse vi informeranno delle opzioni che avete.
Se
le autorità nazionali non chiedono a un altro paese di assumere la
responsabilità per la vostra domanda entro i termini, o non
eseguono il trasferimento entro i termini, il vostro trattenimento ai
fini del trasferimento in virtù del regolamento Dublino viene
interrotto. In tal caso, si applicheranno i termini normali
presentati nella sezione dal titolo «Che cosa succede se un altro
paese è competente per l’esame della mia domanda?».
(1) Da
completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo le disposizioni
specifiche della legislazione nazionale.
(2) Da completare a cura di
ciascuno Stato membro.
(3) Ciascuno Stato membro sceglierà una
delle tre opzioni, in funzione della sua scelta relativa al sistema
di ricorso effettivo.
(4) Da completare a cura di ciascuno Stato
membro, secondo le disposizioni specifiche della legislazione
nazionale.
(5) Da completare a cura di ciascuno Stato membro, secondo
le disposizioni specifiche della legislazione nazionale.
(6) Una
persona riconosciuta dalle autorità come rappresentante dei vostri
interessi di fronte alla legge. Il rappresentante e/o le
autorità
dovrebbero avvertirvi se avete bisogno di un consigliere
giuridico, ma potete anche chiedere loro di affidare il vostro caso a
un consigliere giuridico per vostro conto. Sul retro del presente
opuscolo figurano le coordinate delle organizzazioni che possono
fornirvi una rappresentanza legale.

I
MINORI NON SONO QUASI MAI TRATTENUTI!

Siete
trattenuti? Se avete questo dubbio, chiedete subito alle autorità,
al vostro rappresentante o al vostro consigliere giuridico (6) di
informarvi. Potete parlare loro della vostra situazione e, se siete
trattenuti, della possibilità di impugnare la decisione di
trattenimento.

Quali
sono i vostri diritti nel periodo in cui si decide chi è competente
per la vostra domanda?
Avete il diritto di rimanere in questo
territorio se il nostro paese è competente per l’esame della
vostra richiesta di asilo; se invece è competente un altro paese,
potete rimanervi finché sarete trasferiti in tale paese. Se il
paese in cui vi trovate adesso è competente per l’esame della
vostra domanda di asilo, avete il diritto di rimanervi almeno finché
verrà presa una prima decisione sulla domanda stessa. Avete inoltre
diritto a beneficiare di condizioni materiali di accoglienza, quali
vitto, alloggio ecc., nonché di assistenza medica o terapie
essenziali e cure mediche di urgenza. Avete anche il diritto di
frequentare una scuola.
Avete la possibilità di fornirci
informazioni sulla vostra situazione e sulla presenza di familiari
sul territorio dei paesi Dublino, oralmente e/o per iscritto; per
questo, avete il diritto di usare la vostra madrelingua o un’altra
lingua che parlate bene (oppure, se necessario, potete ricorrere a un
interprete). Riceverete inoltre copia scritta della decisione
relativa al vostro trasferimento in un altro paese. Avete anche il
diritto di rivolgervi a noi per ottenere ulteriori informazioni e/o
di rivolgervi all’ufficio dell’Alto Commissariato delle Nazioni
Unite per i rifugiati (UNHCR) in questo paese.
Il vostro
rappresentante e le autorità nazionali vi daranno ulteriori
spiegazioni sui vostri diritti!
Che cosa succederà alle
informazioni personali da voi fornite? Come potete essere sicuri che
non saranno utilizzate a fini sbagliati?
Le autorità dei paesi
Dublino possono scambiarsi le informazioni da voi fornite durante la
procedura Dublino esclusi­ vamente per adempiere i loro obblighi
ai sensi del regolamento Dublino.
Avete il diritto di accedere:

alle informazioni che vi riguardano; avete diritto di chiedere che
questi dati siano corretti se inesatti o falsi, o che siano
cancellati se trattati illecitamente;
— alle informazioni che
spiegano come chiedere che i vostri dati siano corretti o cancellati,
comprese le coordinate delle autorità competenti in materia
designate come responsabili della vostra procedura Dublino, e delle
autorità garanti per la protezione dei dati che sono responsabili
per le richieste relative alla tutela dei dati personali.

A
CHI POTETE RIVOLGERVI PER RICEVERE AIUTO?

(da
completare con informazioni specifiche per ciascuno Stato membro, in
particolare:)
— indirizzo e coordinate dell’autorità competente
in materia di asilo;
— denominazioni, indirizzi e coordinate di
organizzazioni che offrono rappresentanza ai minori non accompagnati;
— indirizzo e coordinate dell’autorità nazionale competente per
la protezione dei minori;
— indirizzo e coordinate dell’autorità
competente per lo svolgimento della procedura Dublino;
— coordinate
dell’autorità nazionale di controllo;
— identità del
responsabile del trattamento dei dati Eurodac e del suo
rappresentante;
— estremi dell’ufficio del responsabile del
trattamento dei dati;
— la Croce Rossa e il suo ruolo;

coordinate dell’ufficio locale dell’UNHCR (se esiste) e suo
ruolo;
— coordinate dei prestatori di assistenza giuridica o delle
organizzazioni di sostegno ai rifugiati o ai minori;
— estremi
dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM) e suo
ruolo.