Il legislatore, con il Decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza (D.L. n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n.173 del 2020), ha deciso di intervenire nuovamente sull’impianto normativo del Testo Unico Immigrazione e del diritto di asilo, ripristinando parzialmente alcune disposizioni in precedenza abrogate, ad esempio con riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano (art. 5, comma 6, TUI), e ampliando il contenuto, i presupposti e le procedure per il riconoscimento della protezione speciale introdotte da tali decreti.
Attualmente, dunque, il riconoscimento della protezione speciale è possibile qualora ricorrano i presupposti di cui all’articolo 19, commi 1 e 1.1, TUI, ad oggi ampliato con riferimento al rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano e del diritto alla vita familiare e privata del cittadino straniero (secondo l’interpretazione della CEDU). In particolare, con il Decreto Immigrazione di modifica ai decreti sicurezza è stato precisato che, nel valutare i suddetti presupposti, bisogna tenere conto anche della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, nonché dell’esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d’origine. Peraltro, si noti che a seguito delle recenti modifiche, il titolare di protezione speciale ha diritto all’accoglienza nel SAI e il permesso, oggi di durata biennale, è convertibile in permesso per lavoro, a meno che allo stesso non sia stata riconosciuta la protezione speciale per la sussistenza delle cause di esclusione della protezione internazionale (artt. 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del d.lgs. n. 251/2007). Infatti, in tali ipotesi eccezionali, riconducibili alla commissione di gravi reati o alla sussistenza di un pericolo per l’ordine e la sicurezza dello Stato, lo straniero titolare del permesso per protezione speciale non ha diritto all’accoglienza e alla conversione del permesso in lavoro.
Con specifico riguardo agli aspetti procedurali della domanda di protezione speciale, si precisa che il legislatore ha previste e disciplinate due ipotesi: la prima, già esistente, è contemplata nell’ambito della procedura di asilo quale forma residuale di protezione riconosciuta dalla Commissione Territoriale a fronte del mancato riconoscimento dei presupposti della protezione internazionale (status di rifugiato e protezione sussidiaria), ex art. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008 e art. 19, comma 1.2, prima parte, TUI; la seconda, introdotta ex novo, è riconosciuta al di fuori della procedura di asilo, con domanda diretta al Questore che decide previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, ex art. 19, comma 1.2, seconda parte, TUI. Pure in tale ultima ipotesi, tuttavia, come chiarito da ultimo dalla circolare del Presidente della Commissione nazionale per il diritto di asilo del 19 luglio 2021, la Commissione, a cui come detto è richiesto il parere obbligatorio, è sempre investita dell’onere di valutare l’eventuale presenza di motivi per il riconoscimento di una protezione internazionale.
Il Decreto immigrazione ha, inoltre, modificato i requisiti previsti per il rilascio del permesso per cure mediche, come disciplinato dall’art 19, comma 2, lettera d) bis, TUI. Il testo legislativo prevede ora tra i requisiti per il rilascio le gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie in luogo delle condizioni di salute di particolare gravità, in un’ottica di maggiore tutela dei soggetti vulnerabili e bisognosi di cure mediche nel rispetto degli artt. 2- 32 della Costituzione, disponendo : “Non è consentita l’espulsione, salvo che nei casi previsti dall’articolo 13, comma 1, nei confronti:…degli stranieri che versano in gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, tali da determinare un rilevante pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di cui al periodo precedente debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.”. Si consideri anche che nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui al citato art. 19, co. 2, lett. d-bis) TUI, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno ivi previsto. Il Decreto Immigrazione è intervenuto, inoltre, sulle caratteristiche di tale permesso di soggiorno prevedendone la convertibilità, contrariamente a quanto era stato disposto dai decreti sicurezza. Tale convertibilità è ora prevista dall’art 6, comma 1 bis, lettera h) del TU immigrazione, d. lgs 286/98.
Si consideri, inoltre, che è ora previsto che nei casi in cui la domanda di protezione internazionale non è accolta e nel corso del procedimento emergono i presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno di cui all’art. 31, co. 3 TUI (permesso di soggiorno per assistenza minori rilasciato a seguito di provvedimento autorizzativo reso dal Tribunale per i minorenni a tutela dello sviluppo psicofisico dei minori stranieri, in favore appunto dei minori e del proprio nucleo familiare), la Commissione territoriale ne informa il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni competente, per l’eventuale attivazione delle misure di assistenza in favore del minore. Nell’ambito di una politica di maggior tutela dei minori stranieri e del rispetto della vita personale e familiare, il legislatore è altresì intervenuto in maniera incisiva con la previsione della convertibilità del permesso di soggiorno per assistenza minori ex art 31 TUI. Tale convertibilità è ora prevista dall’art 6, comma 1 bis, lettera h) del TUI.
Per quanto riguarda infine la conversione del permesso di soggiorno del minore al raggiungimento della maggiore età, il Decreto Immigrazione, come richiesto da Save the Children, ha reintrodotto quanto aveva già disposto la Legge Zampa n. 47/2017, per cui se dopo trenta giorni dall’invio della richiesta il parere non è stato emanato dalla competente Direzione Generale dell’Immigrazione e delle Politiche di Integrazione (Comitato), il permesso richiesto, qualora sussistono gli ulteriori requisiti previsti dalla Legge, andrà rilasciato anche in assenza del suddetto parere (c.d. silenzio assenso).
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