Quando il figlio è riconosciuto dalla sola madre, e solo successivamente dal padre, non è necessariamente apposto il cognome del padre .
Con questo principio la sesta sezione della Suprema corte con la sentenza 19 febbraio-27 giugno 2013 n. 16271 ha rigettato la richiesta del procuratore generale di una Corte d’appello favorevole all’apposione del doppio cognome.
“I criteri di individuazione del cognome del minore si pongono in funzione del suo interesse, che è quello di evitare un danno alla sua identità personale, intesa anche come proiezione della sua personalità sociale, la scelta del giudice non può essere condizionata nè dal “favor” per il patronimico, nè dall’esigenza di equiparare il risultato a quello derivante dalle diverse regole, non richiamate dall’articolo 262 del codice civile, che presiedono all’attribuzione del cognome al figlio legittimo (Cass., 29 maggio 2009, n. 12670; Cass. 3 febbraio 2011, n. 2644)”