Vigente al: 20-8-2013
Estratto
rilevante ai fini dell’acquisto della cittadinanza italiana
Articolo 33
Semplificazione del procedimento per
l’acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia
1. Ai fini di cui all’articolo 4, comma
2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all’interessato non
sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori
o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo’
dimostrare il possesso dei requisiti con ogni idonea
documentazione.
2. Gli ufficiali di stato civile sono
tenuti, nel corso dei sei mesi precedenti il compimento del
diciottesimo anno di eta’, a comunicare all’interessato, nella
sede di residenza quale risulta all’ufficio, la possibilita’ di
esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4
della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del
diciannovesimo anno di eta’. In mancanza, il diritto puo’ essere
esercitato anche oltre tale data.
2-bis. Entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
gli uffici pubblici coinvolti nei procedimenti di rilascio
della cittadinanza acquisiscono e trasmettono dati e documenti
attraverso gli strumenti informatici.
Pubblicato in Supplemento Ordinario n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 144 del 21 giugno 2013, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98 , recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia». (13A07086) (GU n.194 del 20-8-2013 – Suppl. Ordinario n. 63)
Commento:
Questa nuova norma prevede che possano
ottenere la cittadinanza italiana anche le ragazze e i ragazzi nati
in Italia anche se i genitori non li hanno sempre regolarmente
iscritti come residenti all’anagrafe del Comune.
Cosa fare se manca dell’iscrizione
anagrafica che prova la residenza in Italia fin dalla nascita
necessaria per ottenere la cittadinanza italiana?
Si può dimostrare di avere
effettivamente vissuto in Italia dalla nascita con documentazione
ufficiale come le pagelle scolastiche, le certificazioni di
vaccinazioni sanitarie, etc….
La questione in passato era stata nella
prassi regolata con due circolari del Ministero dell’Interno la n.
K60.1 dd. 5 gennaio 2007 e quella n. K. 64.2/13 del 7 novembre 2007.
Negli ultimi mesi anche i tribunali avevano dichiarato che la prova
della residenza può avvenire con ogni documentazione idonea, ad
esempio:
Tribunale di Lecce, sentenza dell’11marzo 2013;
Tribunale di Reggio Emilia, decreto 3
gennaio 2013;
Tribunale di Roma, sez. I civile,
sentenza. n. 13821 del 14 giugno 2013;
Tribunale di Firenze, decreto 9 luglio
2013;
Tribunale di Pordenone, decreto 13
luglio 2012.
I Comuni hanno l’obbligo di informare
le ragazze e ragazzi residenti prima che compiano i 18 anni sul
diritto ad acquisire la cittadinanza italiana, se dichiarano di
volerla entro un anno.
Se il Comune si dimentica di mandare la
comunicazione, il diritto all’acquisto della cittadinanza può
essere esercitato anche dopo la scadenza del termine di un anno.