Gli
atti di molestia reiterati, idonei a configurare il delitto di
stalking, possono concretizzarsi non solamente in telefonate, invio
di sms, email e messaggi tramite internet ma anche nell’ufficio
dove la persona offesa presta il suo lavoro oppure, come nel caso
specifico della sentenza in esame, possono consistere anche nella
trasmissione da parte dell’indagato, tramite facebook, di un
filmato che ritrae un rapporto intimo tra un uomo e donna ( tale
fatto aveva creato un tale disagio e ansia alla donna che era stata
costretta a dimettersi).