Il provvedimento straniero di Kafalà è riconosciuto dall’ordinamento italiano, ai fini del ricongiungimento familiare, ma non quando esso è disposto nei confronti del “affidatario” che abbia la cittadinanza italiana.

La Corte sostiene che il ricongiungimento familiare del minore affidato con provvedimento di Kafalà non possa applicarsi nei confronti di cittadini italiani. 

Il carattere di accordo fra adulti della Kafalà sarebbe inoltre incompatibile con le norme sull’affidamento previste dalla legge sul diritto del minore a una famiglia, n. 184 del 1983.