Disposizioni per favorire l’integrazione sociale dei minori stranieri
residenti in Italia mediante l’ammissione nelle societa’ sportive
appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o
agli enti di promozione sportiva. 

La legge è vigente dal 16-2-2016  


La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato; 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 

Promulga

la seguente legge: 

Articolo 1 

1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che
risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal
compimento del decimo anno di eta’ possono essere tesserati presso
societa’ sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle
discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione
sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei
cittadini italiani. 

2. Il tesseramento di cui al comma 1 resta valido, dopo il
compimento del diciottesimo anno di eta’, fino al completamento delle
procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei
soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta. 
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. 
E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 Data a Roma, addi’ 20 gennaio 2016

MATTARELLA 

Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri 

Visto, il Guardasigilli: Orlando