residenti in Italia mediante l’ammissione nelle societa’ sportive
appartenenti alle federazioni nazionali, alle discipline associate o
agli enti di promozione sportiva.
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
1. I minori di anni diciotto che non sono cittadini italiani e che
risultano regolarmente residenti nel territorio italiano almeno dal
compimento del decimo anno di eta’ possono essere tesserati presso
societa’ sportive appartenenti alle federazioni nazionali o alle
discipline associate o presso associazioni ed enti di promozione
sportiva con le stesse procedure previste per il tesseramento dei
cittadini italiani.
compimento del diciottesimo anno di eta’, fino al completamento delle
procedure per l’acquisizione della cittadinanza italiana da parte dei
soggetti che, ricorrendo i presupposti di cui alla legge 5 febbraio
1992, n. 91, hanno presentato tale richiesta.
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.
osservare come legge dello Stato.
MATTARELLA
Renzi, Presidente del Consiglio
dei ministri