Lo
stato competente a trattare la domanda di asilo di un minore è lo
stato in cui il bambino è di fatto presente, anche se il minore già
ha presentato una domanda d’asilo in un altro Stato
membro.

Conclude la Corte di Giustizia dell’Unione Europea:

l’articolo 6, secondo
comma, del regolamento (CE) n. 343/2003 del Consiglio, del 18
febbraio 2003, che stabilisce i criteri e i meccanismi di
determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una
domanda d’asilo presentata in uno degli Stati membri da un
cittadino di un paese terzo, deve essere interpretato nel senso che,
in circostanze come quelle del procedimento principale, nelle quali
un minore non accompagnato, sprovvisto di familiari che si trovino
legalmente nel territorio di uno Stato membro, ha presentato domanda
di asilo in più di uno Stato membro, designa come «Stato membro
competente» lo Stato membro nel quale si trova tale minore dopo
avervi presentato una domanda di asilo.