La Suprema Corte mette in evidenza una profonda lacuna che esiste all’interno dell’ordinamento italiano:
ancora la legge non equipara in maniera univoca ed indistinta il destino dei minori nati da coppie sposate e quello di quanti, al contrario, nascono da legami affettivi che non culminano con il matrimonio.
La questione:
L’art. 3 della legge 8 febbraio 2006, n. 54, in materia di separazione dei genitori e affidamento condiviso dei figli, stabilisce che, in caso di violazione degli obblighi di natura economica, si applica la disposizione penale prevista per il mancato versamento dell’assegno di divorzio.
Tuttavia, ci si è chiesti se la norma penale sopra indicata sia applicabile anche al genitore non sposato che abbia omesso di pagare l’assegno in favore del figlio.
Il verdetto:
A questa domanda, la Corte di Cassazione ha dato risposta negativa:
la legge penale deve essere interpretata in modo letterale e prevede che si tratti di genitori già sposati. Non si può applicare la legge penale in modo estensivo e farvi rientrare i genitori non sposati, per analogia. Quindi la legge dovrebbe essere modificata per ricomprendere anch’essi.
Si deve escludere l’applicabilità della norma ogni qual volta i genitori del minore non siano legati da un rapporto di coniugio, ma semplicemente da un legame affettivo.
La cosa che lascia del tutto disarmati è la totale disparità di trattamento che viene riservata ai figli nati da questo tipo di legame, equiparati ai figli nati da coppie sposate, ma non ugualmente tutelati dall’ordinamento.
Ringraziamo l’avvocato Francesca Paparoni di Roma per questo contributo